La ripartizione dei costi di gestione
L'appartamento paga secondo usi e consumi
Riscaldamento, scale, ascensori più cari per i piani alti; acqua
rapportata al nucleo
I millesimi di proprietà hanno come scopo di determinare i diritti
e i doveri di ogni condomino sulle cose comuni che sono in genere proporzionali
al piano, o alla parte di piano posseduto. Viceversa i millesimi di gestione
hanno uno scopo ben più limitato: stabilire la ripartizione delle spese
condominiali. I due obiettivi possono divergere notevolmente. Ce lo dice sia la
legge che il buon senso. Infatti l'articolo 1123, comma 2, del Codice civile
afferma che, in linea di principio, se le parti comuni sono destinate a servire
i condomini in misura diversa, <le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne>. Accade così che molti regolamenti
condominiali abbiano allegate diverse tabelle di gestione.
Il riscaldamento. La più importante è quella del riscaldamento: gli appartamenti
posti all'ultimo piano, al primo o in posizione angolare consumano infatti più
calore di quelli messi ai piani intermedi.
Ascensore e scale. Vi è poi la tabella per la ripartizione delle spese
dell'ascensore e delle scale, che si incrementano via via che l'appartamento è
a un piano alto.
L'acqua e la tv.
Un altro esempio del principio del riparto in base al diverso utilizzo sono le
spese di consumo dell'acqua, che nelle abitazioni possono essere rapportate al
numero di persone che abitano dei locali, più che all'ampiezza dei locali stessi.
Il collegamento a un'antenna televisiva è fruito inoltre nella
stessa misura dal proprietario di un monolocale e da quello di sei stanze. E
così via.
Le tabelle.
Le tabelle di gestione possono esistere ufficialmente, o non esistere. Se ci
sono, e sono approvate con regolamento contrattuale, cioè da tutti, valgono in
ogni caso.
Se invece sono approvate con regolamento assembleare (cioè con la
maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà dei millesimi)
valgono solo se non sono in contrasto con le disposizioni di legge, e in
particolare con il Codice civile.
Se, infine, né il regolamento contrattuale né quello assembleare ne
fanno cenno, tutto l'articolo 1123, compreso il comma 2, ha pieno valore e
andrà valutato, caso per caso, quando una parte o un impianto comune servono in
misura diversa i condomini.
La ripartizione dei costi di gestione
Più facile ritoccare le quote degli oneri
Toccare i millesimi di gestione non è semplice, ma non è così difficile come variare quelli di proprietà. Infatti non si va così a incidere sui diritti reali di ogni condomino: tant'è vero che il mutamento non richiede per forza la forma scritta e, in questo caso, non si è costretti a dar riferimento all'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, con tutta la confusione che ne segue.
L'approvazione della modifica. Dal punto di vista formale, la decisione di mutare i millesimi di
gestione approvati all'unanimità, nel regolamento contrattuale, prevede
anch'essa un'unanimità di consensi, che è difficile da ottenere (perché
qualcuno sarà sempre danneggiato). Tuttavia, una delibera in un'assemblea a cui
non partecipano tutti i condomini, che decida la modifica, non sarebbe
radicalmente nulla, ma semplicemente affetta da nullità relativa (Cassazione,
sentenze n. 4974/1977 e 9 febbraio 95, n. 1455). Se ne deduce che, se non viene
impugnata dai dissenzienti e dagli assenti in tribunale entro 30 giorni dalla
comunicazione del verbale, diviene a tutti gli effetti valida.
Non è finita. Il consenso unanime alla modifica dei millesimi di gestione può essere dedotto anche dal comportamento costante e in equivoco dei condomini che pagano, senza riserve, le spese di gestione per un certo periodo di tempo (Cassazione, sentenze n. 5593/1980, 5686/1988 e 1213/1993).
Gestione anziché proprietà. Ecco quindi che la giurisprudenza più recente ha finito per
tracciare una via di scampo all'eccessiva rigidità nella modifica dei millesimi
di proprietà. Laddove essi non contano, perché sono "sostituiti",
agli stretti fini della ripartizione delle spese, da millesimi di gestione, il
problema di come modificarli passa in secondo piano. Al singolo condomino
importa ben poco l'onore di essere "più proprietario" di un altro.
Gli interessa molto di più non avere l'onere di pagare troppe spese.
Quindi, laddove sia possibile ripartire gli esborsi con i millesimi
di gestione, invece che con quelli di proprietà, non è poi così impossibile
cambiare la ripartizione delle spese in conseguenza di grandi lavori edili,
ampliamenti, rettifiche dovute a errori.
IL CONTEGGIO |
|
La suddivisione consigliata dei millesimi di gestione (*) |
|
Acqua calda |
In rapporto al numero
degli abitanti in ogni appartamento. Talvolta la spesa è calcolata come
forfait sulle spese di riscaldamento |
Acqua fredda e
addolcitori |
In rapporto al numero
degli abitanti in ogni appartamento |
Antenna televisiva o
parabolica |
In rapporto al numero di
appartamenti collegati |
Balconate e ballatoi a
cielo aperto, corridoi |
Condomini serviti o che
li hanno comunque in uso |
Citofono |
In rapporto al numero di
appartamenti collegati |
Cortile |
In rapporto ai millesimi
di proprietà ma con incremento spese a carico di chi fa un uso regolarmente
più intenso (esempio, un'autofficina) |
Garage, box, cantine,
solai |
In proporzione agli
appartamenti proprietari del posto auto, della cantina o del solaio (di tale
proporzione può tenersi conto, alternativamente, anche nei millesimi di
proprietà) |
Piscina e campi da tennis |
In rapporto al numero
degli abitanti in ogni appartamento. Limite imposto al numero di ospiti |
Recinzioni |
Se un'unica recinzione
racchiude anche giardini privati, in proporzione ai metri lineari che servono
il condominio e quelli che servono solo i privati |
Riscaldamento |
Per la metà in ragione al
volume degli appartamenti e per l'altra metà in ragione degli elementi
riscaldanti dei caloriferi |
Rotazione sacchi
immondizia |
In rapporto al numero
degli abitanti in ogni appartamento. Eventuale aumento per attività che
comportano produzione rifiuti (esempio verduraio o pescivendolo) e riduzione
per seconde case |
Scale e ascensori |
Per metà in proporzione
ai millesimi di proprietà e per l'altra metà in proporzione all'altezza del
piano. Esclusi coloro che non se ne servono. Eventuale aumento per attività
che comportano un uso più intenso (per esempio uffici, studi professionali) |
(*) Riguardano le spese
di manutenzione ordinaria e di esercizio. Vale sempre la regola che se un
manufatto (per esempio tetto o ascensore) serve solo una parte dei condomini,
solo essi contribuiscono, salvo che il regolamento contrattuale o le tabelle
allegate non stabiliscano diversamente Fonte: Ufficio studi Confappi
(Confederazione piccola proprietà immobiliare) |
A cura di Silvio Rezzonico
Alberto Stringhi