Manovra-bis del Governo Prodi,
decreto Bersani-Visco
Le novità fiscali sugli immobili nell’ultimo decreto
Pioggia
di novità dalla cosiddetta “manovra-bis” del Governo Prodi (legge 4 agosto
2006, n. 248), anche per quanti riguarda gli immobili.
La maggior parte dei cambiamenti, anche se non tutti, sono favorevoli al comune
cittadino: ad essere penalizzati sono solo le imprese (società immobiliari), o
i professionisti.
Compravendite e
notai. Sale, dal 20% al 30%, la riduzione delle
tariffe notarili già determinata a inizio 2006 dalla
Finanziaria, limitata però solo a chi acquista la prima casa d’abitazione.
Questa disposizione è però in apparente contrasto con un’altra, contenuta nello
stesso decretone fiscale, che vieta le tariffe minime
obbligatorie dei professionisti . Ha perciò un senso
solo se applicata alle tariffe massime richiedibili. A questo proposito può
essere utile ricordare che, oggi come oggi, le tariffe notarili sono assai complesse da interpretare e perdipiù variano da zona a zona del Paese: pertanto il
consiglio è di farsi fare un preventivo da più notai, prima di decidere quale
di essi incaricare (ricordiamo che in genere la scelta
è considerata un diritto dell’acquirente, dato che il venditore non paga).
Compravendite ed
agenti immobiliari. Diviene possibile detrarre dalle
imposte, al momento della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno successivo
all’acquisto, il 19% per cento di quanto versato alle agenzie immobiliari per
la compravendita di una prima casa, entro un limite massimo di
imponibile di 1.000 euro “per
ciascuna annualità”. Lo sconto dovrebbe spalmarsi su più anni(questa è almeno l’interpretazione
più accreditata). Pertanto, se si pagano 3.000 euro di onorari,
lo sconto fiscale dai redditi sarà pari a 190 euro il primo anno, e altrettanti
il secondo e il terzo..
Attenzione però: è
obbligatorio, al momento della compravendita, allegare al rogito un’apposita “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”
che indichi di quant’è l’onorario, come si paga (per
esempio in assegno o in contanti), , oltre alla
partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Altrimenti non c’è solo la conseguenza di perdere
l’agevolazione. Molto peggio: si rischia una sanzione da 500 a 10.000 euro e
per di più si versano le imposte sull’intero corrispettivo della compravendita
immobiliare, anziché su una cifra ridotta, pari al valore catastale (ne parleremo
più avanti). Quest’obbligo vale per tutti gli immobili, non solo per le
abitazioni. Sono perciò
necessarie due condizioni. La prima è che il mediatore sia regolarmente iscritto negli appositi elenchi presso le Camere di Commercio (del resto i
non iscritti non hanno diritto ad alcun onorario e rischiano, anzi, multe). Per
esserne sicuri, basterà chiedere che esibisca l’apposito
tesserino, una precauzione necessaria perché sono in tanti ad esercitare
illegalmente questa professione. La seconda è che l’onorario sia regolarmente
fatturato (cosa che in passato non è sempre accaduta).
Compravendite di immobili da un’impresa.
Se l’immobile è stato costruito o
integralmente ristrutturato da più di 4 anni, invece di pagare l’Iva, si versa
l’imposta di registro. Per le prime case si risparmia così l’1% del valore
dichiarato (si passa infatti da un’imposta del 4% a
una del 3%) oltre ad altri 168 euro fissi. Dovrebbe comunque
essere compito del notaio accertare la data dei termine dei lavori: un motivo
in più perché l’acquirente tenti di incaricare lui questo professionista (nelle
vendite da impresa, infatti, è spesso la società che costruisce che, in parte
per ragioni pratiche, e in parte per curare meglio i propri interessi, tende a
imporre un notaio di propria fiducia).
Prezzo da dichiarare
al rogito. Già la Finanziaria 2006 aveva stabilito che si
può chiedere che la tassazione sull’acquisto di un’abitazione da un privato si
applica sul valore catastale della casa e non invece sul valore a cui è
avvenuta la compravendita. Il valore fiscale, ricordiamolo, si calcola
moltiplicando per 110 (prima casa) o per 120 (altre abitazioni) la rendita
catastale rivalutata dell’immobile. Per intendersi, si tratta del valore che
ogni anno si denuncia sulla dichiarazione dei redditi, salvo il caso che
l’abitazione sia affittata ad altri. Il valore fiscale è, per le abitazioni, è
in genere di gran lunga inferiore a quello di mercato
(anche un terzo),. Ora la nuova legge ci tiene a specificare però che nel
rogito va comunque denunciato il valore reale a cui è
avvenuta la compravendita. Se il Fisco dovesse scoprire che il valore di
mercato è stato sottovalutato nell’atto, le imposte saranno calcolate in
percentuale al valore reale e sarà a applicata una
sanzione pari a metà della differenza tra quanto pagato e il nuovo calcolo
delle imposte stesse.
Facciamo un esempio. Poniamo che si acquisti una prima casa da un
privato per 250 mila euro. Il suo valore catastale è però di 100 mila euro. Le
imposte dovute sono 3.336 euro. Tuttavia, in base alle vecchie abitudini, si
dichiarano nel rogito solo 150 mila euro (e il Fisco se ne accorge).
Si ricalcano le imposte sulla base di un valore di 250
mila euro (e salgono quindi a 7.836 euro). In più c’è una sanzione del 50%
della differenza tra 7.836 e 3.336 euro (4.500 euro :
2= 2.250 euro). Totale: 7.836+2.250=10.086 euro.
Agevolazioni sulle
opere di ristrutturazione. Fino al 30 settembre resta in vigore
la detrazione del 41% del recupero. Dall’1 ottobre al 31 dicembre 2006 essa viene sostituita dalla detrazione del 36% più l’Iva
agevolata al 10%, anziché al 20%, sulle
fatture di ditte e artigiani (per intendersi il meccanismo che funzionava
l’anno scorso). Si tratta di una misura un po’ più favorevole, per la maggior
parte delle opere in casa . Continueranno gli sconti
anche nel 2007? Per ora, è un mistero.
Bisognerà quindi stare attenti a mettersi
d’accordo con artigiani e ditte che emettono la fattura. Infatti,
in certi casi, si rischia di perder soldi. Per esempio se un artigiano emette
una fattura l’1 settembre deve applicare l’Iva al 20%,
ma se la paghiamo l’1 ottobre, possiamo scontare fiscalmente solo il 36%,
anziché il 41% e rimaniamo buggerati.
Se ad essere
coinvolto nei lavori non è un singolo artigiano, ma un’impresa con dipendenti
(per esempio muratori, idraulici eccetera), l’impresa dovrà specificare in
fattura anche quanta parte della spesa è dovuta al
costo dei suoi dipendenti. Se non lo fa, il committente (cioè
il proprietario della casa che paga i lavori), non ha diritto alla detrazione
fiscale.
Controlli sui lavori
edili. Chi fa eseguire i lavori può pagare l’impresa solo dopo che essa gli
ha esibito un documento che attesti che tutti gli adempimenti riguardanti i suoi dipendenti sono stati correttamente
eseguiti (per esempio che siano state pagate ritenute fiscali, contributi
previdenziali e coperture assicurative contro gli infortuni del lavoro). Altrimenti rischia una sanzione da 5.000 a 200 mila euro.
Donazioni e
rivendite entro 5 anni. Chi ha ottenuto un immobile un immobile
“in regalo”, se lo vende entro 5 anni, dovrà pagare una percentuale al Fisco
sul ‘operazione, considerata speculativa (o comunque
un’imposta sostitutiva) anche se nel frattempo lo ha abitato. Precedentemente le donazioni erano esenti da questo tributo.
Imposta comunale
sugli immobili. L’Ici potrà essere
versata non solo con i consueti sistemi (bollettino postale, bonifico in banca
eccetera) ma anche compilando appositi righi della
dichiarazione dei redditi e versandola con il modello F 24, insieme agli altri
tributi. Dal 2007 è teoricamente abolito l’obbligo di presentazione della
dichiarazione Ici, quando si acquista, si vende, si
ha in eredita o in dono un immobile . Teoricamente,
perché tale abrogazione diverrà reale solo da quando il Direttore dell’Agenzia
del Territorio dichiarerà che “sistema di circolazione e fruizione
dei dati catastali “ sarà effettivamente operativo. Alcune città
(come Milano) hanno del resto già abrogato nei fatti la dichiarazione.
Cambiano anche i
termini ultimi per i versamenti dell’imposta, se eseguiti coin
i metodi tradizionali (vedi tabella).
Dichiarazioni in
anticipo
La nuova legge
anticipa tutti i termini delle principali dichiarazioni fiscali, a partire dal
2007. In più c’è la novità che l’Ici potrà essere
versata non solo con i consueti sistemi (bollettino postale, bonifico in banca
eccetera) ma anche compilando appositi righi della
dichiarazione dei redditi. Elenchiamo i più importanti.
Dichiarazione |
Vecchio termine |
Nuovo termine |
Modello 730 |
15 giugno |
31 maggio |
Modello Unico (spedizione su carta) |
1 maggio- 31 luglio |
1 maggio- 30 giugno |
Modello Unico (spedizione telematica) |
1 maggio – 31 ottobre |
1 maggio- 31 luglio |
Ici, prima (o unica) rata |
1 - 20 giugno |
1 -16 giugno |
Ici, seconda rata |
1 - 20 dicembre |
1 - 16 dicembre |
Iva (spedizione su carta) |
1 febbraio – 31 luglio |
Non più possibile |
Iva (spedizione telematica) |
1 febbraio – 31 ottobre |
1 febbraio – 31 luglio |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori