Miniguida per Il Sole 24 ore: maggioranze e millesimi
Maggioranze per le delibere Più che di
“maggioranza”, nelle assemblee di condominio, è il caso di parlare di “maggioranze”:
la maggioranza per le questioni di ordinaria
amministrazione più altre due, per le decisioni più importanti.
Una decisione ordinaria, in seconda
convocazione di assemblea (quella che conta),
necessita del voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea
che siano almeno 1/3 dei condomini e possiedano almeno 1/3 dei millesimi.
Viceversa le scelte che riguardano la nomina, la revoca o la riconferma
dell’amministratore, la ricostruzione dell’edificio e le riparazioni straordinarie,
l’avvio di azioni legali, il varo o la modifica di un
regolamento assembleare, vogliono sempre l’assenso della maggioranza degli
intervenuti, ma essi debbono possedere per lo meno metà del valore
dell’edificio.
Infine le cosiddette innovazioni, cioè quelle che incidono sulla destinazione delle parti
comuni, pretendono l’accordo della maggioranza condomini (e non solo di quelli
presenti in assemblea), che possiedano perlomeno i 2/3 dei millesimi di
proprietà.
Doppio criterio. Come si nota, ciascuna delle maggioranze è doppia. Ai fini del
conteggio delle teste, cioè dei partecipanti al
condominio, vi è perfetta democrazia. Perciò il parere del proprietario di un
box pesa sulla bilancia esattamente quanto il voto del
proprietario di cinque grandi appartamenti nel palazzo, il cui voto non può
nemmeno essere frazionato per ogni appartamento che possiede. Dall’altra conta
anche il principio di proprietà: chi possiede più metri quadrati in condominio
(e quindi più millesimi) vale di più di chi ne
possiede meno.
Questo
principio misto di calcolo talvolta funziona bene e tal’altra ha strani effetti: tanti piccoli
proprietari possono mettere i bastoni nelle ruote di uno grande ma anche quello
grande può impedire le scelte dei piccoli, con il risultato di congelare ogni
decisione.
Unanimità Non va
trascurato che esistono anche decisioni importantissime (modifica dei
millesimi, modifica del regolamento contrattuale,
vendita di parti comuni, innovazioni che mettono in pericolo la sicurezza,
statica, decoro architettonico, pari godimento delle parti comuni) che non
possono essere prese in assemblea, se non con l’assenso di tutti i condomini
che abitano nel palazzo (non bastano quelli presenti in assemblea).
Millesimi di proprietà Rappresentano la
quota di proprietà “virtuale” di ciascun condomino
sulle parti comuni del palazzo. Virtuale, perché in realtà il condominio è una
comunione indivisa di beni e diritti, e quindi nessuno è
più proprietario dell’altro, agli effetti dell’uso delle parti comuni.
Sul piano pratico, hanno due scopi. Il
primo è stabilire quanto conta il voto del singolo condomino in assemblea. Il
secondo è stabilire quanto partecipa alle spese (ma.,
come vedremo, non necessariamente a tutte).
Spiegare come si
dovrebbero calcolare serve a poco. Bisognerebbe
tener conto oltre che della superficie degli appartamenti e di pertinenze e
accessori, anche del volume, del piano, del riscontro d’aria (singolo o
doppio), del tipo di affaccio, eccetera.
In realtà, però, la grandissima maggioranza delle persone che acquistano un
appartamento è costretta ad accettare con il rogito il regolamento condominiale
contrattuale e le allegate tabelle dei millesimi. La tabelle
sono state calcolate dal primo costruttore-venditore dello stabile e per
modificarle occorre comunque il “si” unanime di tutti i condomini. I casi in
cui si ottiene sono più unici che rari, perché qualcuno sarà comunque
danneggiato dalla modifica.
Modifica ai millesimi di proprietà. Per la verità il codice di procedura civile prevede nell’articolo 69
due casi in cui, pur mancando l’assenso unanime, anche uno solo dei condomini
può chiedere al giudice la modifica. Il primo, l’errore di calcolo, è assai
difficile da dimostrare, semplicemente perché rarissimamente il costruttore
riporta i criteri con cui il calcolo è stato fatto e, quando lo fa, non sbaglia le moltiplicazioni. Il secondo caso, le
innovazioni di vasta portata, prevede per la giurisprudenza più recente che
nell’edificio vengono aggiunti volumi (per esempio per
sopraelevazione o per ampliamento della costruzione), che impongano la
revisione delle tabelle. Tanto per intendersi, il semplice inglobamento di un
sottotetto da parte del proprietario del piano di
sotto, senza che sia rialzato il colmo, non comporterebbe la variazione dei
millesimi di proprietà.
Quindi le mille liti e discussioni che
avvengono in condominio in merito alla,modifica dei
millesimi di proprietà mal calcolati non hanno, spesso, motivo di esistere.
Anche perché se essa viene decisa in assemblea senza
l’unanimità dei condomini, la decisione presa è radicalmente nulla e
impugnabile in ogni momento, anche a distanza di anni da quando è stata
assunta.
Millesimi di spesa. Detti anche
“d’uso” oppure “di gestione” hanno uno scopo più limitato: stabilire la
ripartizione di particolari spese. La necessità di alcune
tabelle di gestione deriva direttamente dal codice civile. Esso, per esempio,
prevede una ripartizione diversa da quella di proprietà per la suddivisione
delle spese delle scale e, per estensione, di quelle
dell’ascensore. Non solo: l’articolo 1123, secondo comma, afferma che, in linea
di principio, se le parti comuni sono destinate a servire i condomini in misura
diversa, “le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può
farne”. Ciò apre la strada a poter varare, anche non all’unanimità, alcune
tabelle di gestione che, secondo logica, ripartiscono le spese in base all’uso,
sempre che il regolamento contrattuale lo consenta: tanto per fare un esempio,
quella che afferma che le spese per l’acquedotto sono divise in proporzione al
numero di persone che vivono negli appartamenti.
Un regolamento condominiale contrattuale, cioè approvato da tutti i condomini (in genere al momento
dell’acquisto della casa) può avere allegate tabelle di gestione costruite ad
hoc e ha la possibilità di istituire ripartizioni anche differenti da quelle
previste nel codice civile.
Modifica dei millesimi di spesa. Anche per la modifica dei millesimi di spesa occorrerebbe l’assenso
dell’unanimità dei condomini. Tuttavia, una ripartizione diversa da quella
prevista nel regolamento contrattuale o nel codice civile, se accettata da
tutti i condomini per un lungo periodo di tempo con il pagamento senza riserve
delle bollette, finisce per divenire valida.
I legali parlano, in questo caso, di accettazione “per facta concludentia” (in parole povere, nei fatti).
Gli amministratori condominiali e i
condomini più informati lo sanno, e così capita che venga
approvata una delibera di modifica dei millesimi d’uso che di per sé sarebbe
nulla, ma che può divenire legittima con il trascorrere del tempo. Opporsi non
è facile. Bisogna far trascrivere nel verbale dell’assemblea il proprio
dissenso alla decisione e, possibilmente, non pagare le spese con i bollettini
o i Mav (conti correnti bancari) inviati dall’amministratore, ma con bonifici bancari a
parte nella cui causale (lo spazio lasciato per le annotazioni) si scriva una frase del tipo “salvo conguaglio, per inesatta
ripartizione delle spese”
Oggetto della delibera |
Prima
convocazione (necessaria la presenza di 2/3 dei condomini
con 2/3 dei millesimi) |
Seconda
convocazione (necessaria la presenza di 1/3 dei condomini con 1/3
dei millesimi) |
||
|
Condomini |
Valore |
Condomini |
Valore |
Amministratore |
|
|
|
|
- nomina, revoca e riconferma |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
compenso |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Eliminazione barriere architettoniche ) (art. 2
legge 9/1/89 n. 13) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Impianto di riscaldamento trasformazione per contenimento
energetico ( legge 10/91)* |
-. |
almeno 1/2 |
- |
almeno 1/2 |
Innovazioni - per il miglioramento o l'uso più comodo
o per ottenere un migliore rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.)** |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
- che possono creare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino
il decoro architettonico o che rendano alcune parti dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
- che producano un cambiamento della
destinazione originaria dell'edificio |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Interventi di recupero ai sensi dell’art. 15, legge 179/92 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 1/2 |
Installazione di antenne
paraboliche satellitari, legge 66/2001 art.2-bis |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Liti attive o passive - relative a materie che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Portierato - mutamento d'uso dei locali***(p. es. affitti ad altri) |
1/2 + 1 condomini. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 condomini. |
almeno 2/3 |
- soppressione del servizio e
sostituzione con citofono |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
soppressione del servizio
che comporti modifiche regolamento assembleare o condominiale **** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Preventivi spese - per le spese ordinarie annuali |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
- per riparazioni straordinarie e
costituzione di relativo fondo speciale (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenze delle singole unità immobiliari, (art. 9 legge 24/3/1989, n. 122),
senza alterazione del decoro architettonico e resa inservibile all’uso delle
parti comuni, anche a un solo condomino** |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Realizzazione di parcheggi con alterazione
del decoro architettonico e resa inservibile all’uso delle parti comuni,
anche a un solo condomino** |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i condòmini |
100% |
Regolamento - approvazione (art. 1138 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
- modifiche che implichino variazioni nei
diritti soggettivi sulle cose comuni o sul potere di disporre
dei condòmini sulle parti di proprietà
esclusiva |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Rendiconto annuale |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Ricostruzione dell'edificio - per perimento
inferiore ai 3/4 del valore (artt. 1128 e 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
- per perimento
totale o superiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i condòmini |
100% |
Riparazioni straordinarie di notevole
entità (art. 1136 c.c. 4° comma) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Ripartizione
delle spese di riscaldamento tra i condomini dell’impianto di
contabilizzazione del calore ( legge 10/91, art. 26, c. 4)* |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Scioglimento del condominio - quando per
rendere possibile la divisione in parti autonome occorrano modifiche dello
stato attuale dell'edificio e opere per la diversa sistemazione dei locali e
dipendenze. (art. 62 att. c.c.) |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
- quando l'edificio può suddividersi in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi
(art. 61 att. c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Costituzione di una servitù a carico di
tutto il condominio |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Sopraelevazione pregiudizievole
per le condizioni statiche, per l'aspetto architettonico o che arrechi una
notevole diminuzione di aria o di luce ai piani
sottostanti (art. 1127 c.c |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Tabelle millesimali - modifica |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Vendita o cessione - di beni comuni |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Tutte le altre delibere che non
richiedano maggioranze espressamente previste dalla legge |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. e 1/3 cond. |
almeno 1/3 |
*è una tesi prevalente ma
la giurisprudenza in materia non è ancora ben definita. Per alcuni sarebbe
necessario, in seconda convocazione, comunque il voto
della maggioranza degli intervenuti
** se l’innovazione è gravosa o voluttuaria, ciascun condomino può rifiutarsi di partecipare
alla spesa, salvo cambiare idea in seguito
*** Per le locazioni ultranovennali
occorre, comunque, l’unanimità.
**** secondo la
Cassazione (sentenza n. 5083/93) ½ + 1 condomini e 2/3 millesimi, in prima e
seconda convocazione