Maggioranze per locazione di portineria
Considerata una innovazione la
locazione dei locali ex portineria, l'eventuale minoranza dissenziente può in
futuro dichiararsi esente dal pagamento delle spese di mantenimento di questi
locali ? E se nel regolamento viene indicato come
parti comuni i locali e i servizi della portineria, occorre l'unanimità dei
condomini per poterli locare ? E, infine, se nel regolamento sono vietate le
innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o
al godimento di un solo Condomino, occorre l'unanimità ?
Grazie
Va subito premesso che
non è per niente detto che le innovazioni in quanto
tali prevedano la possibilità di non partecipazione alle spese dei dissenzienti
: rilegga i due articoli del codice civile che le riguardano (1120 e 1121) , e
vedrà che l’esonero dalle spese riguarda solo le innovazioni gravose o
voluttuarie che consistano in opere suscettibili di utilizzazione
separata. Se
nel regolamento la portineria è parte comune occorre l’unanimità per venderla,
non per locarla (perché così resta parte comune). L'affitto
dei locali dell'ex portineria , secondo alcuni, va
considerato un'innovazione diretta al miglior uso della cosa comune (articolo
1120 del Codice civile). Quindi occorrerebbe la
maggioranza dei condomini più due terzi dei millesimi. Ma questa è una delle tesi che circolano: vi è anche chi afferma che basti
quella richiesta per le modifiche regolamentari, a norma
dell'articolo 1138, comma 3 del Codice civile (che è anche quella necessaria
per la soppressione del servizio, se previsto dal regolamento, a patto che sia
sostituito da un citofono). Infatti non bisogna
scordare che la Cassazione ha più volte affermato che una disposizione che ha
valore regolamentare (esistenza del servizio portineria), anche se contenuta in
un regolamento contrattuale, è modificabile con le maggioranze regolamentari.
Quanto affermato nel
regolamento sulle innovazioni che rendono inseribile all’uso anche di un solo
condomino, non è che la mera riscrittura dell’articolo
1120 del codice civile, che del resto è reso immodificabile anche da un
regolamento contrattuale dall’articolo 1138, ultimo comma. Bisogna poi
“testare” nella pratica e con la giurisprudenza quando davvero si verifica una tale eventualità. Se, per esempio, rispetto a un certo uso un altro è valutabile come più utile e
proficuo, tale regola non scatta.