Le
maggioranze per installare l’ascensore
Per ragioni di salute, vorrei che nel mio
stabile fosse installato l’ascensore che a mio avviso dovrebbe essere posto in
cortile, perché sarebbe un delitto rovinare il bellissimo
vano scale, appena ristrutturato. I condomini ai piani bassi nicchiano, i commercianti al piano terra promettono
battaglia (hanno ingresso sul cortile), l’amministratore fa lo gnorri. Quali
maggioranze occorrono? Come si convoca un’assemblea straordinaria, per
decidere? Francesco Giuffrida, Torino
Va
premesso che l’ascensore è considerato un’innovazione gravosa: pertanto anche
chi vota a favore della sua installazione può decidere di non partecipare alla
spesa e quindi di non utilizzarlo, salvo cambiare idea in seguito e rifondere
la sua percentuale di spese di installazione
opportunamente rivalutate con l’inflazione. Pertanto le porte di accesso andranno dotate di chiavi. Le maggioranze condominiali per installare un
ascensore dipendono strettamente dal tipo di apparecchio
installato: se esso è adeguato ai disabili, basta, in seconda convocazione di
assemblea, l’assenso della metà più uno degli intervenuti che possiedano un
terzo del valore dell’edificio (per i criteri, va consultato il Decreto Lavori
pubblici 4/6/1989, n. 236). Se invece non è adeguato, occorre il voto
favorevole della maggioranza dei condòmini e di due
terzi dei millesimi di proprietà., in prima e seconda
convocazione.
Un’eventuale
assemblea straordinaria può essere convocata da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. Più
precisamente, i condomini hanno diritto di convocarla dopo dieci giorni da
quando la richiesta è respinta o ignorata dall’amministratore, stabilendo anche
l'ordine del giorno.
L’installazione
dell’ascensore in cortile può essere un’innovazione vietata, o se anche un solo
condomino dimostra in modo inoppugnabile che l’ascensore renda inservibile il
cortile al suo pieno uso (articolo 1120 del codice civile).