Le maggioranze per installare l’ascensore

 

Per ragioni di salute, vorrei che nel mio stabile fosse installato l’ascensore che a mio avviso dovrebbe essere posto in cortile, perché sarebbe un delitto rovinare il bellissimo vano scale, appena ristrutturato. I condomini ai piani bassi nicchiano, i commercianti al piano terra promettono battaglia (hanno ingresso sul cortile), l’amministratore fa lo gnorri. Quali maggioranze occorrono? Come si convoca un’assemblea straordinaria, per decidere? Francesco Giuffrida, Torino

 

Va premesso che l’ascensore è considerato un’innovazione gravosa: pertanto anche chi vota a favore della sua installazione può decidere di non partecipare alla spesa e quindi di non utilizzarlo, salvo cambiare idea in seguito e rifondere la sua percentuale di spese di installazione opportunamente rivalutate con l’inflazione. Pertanto le porte di accesso andranno dotate di chiavi.  Le maggioranze condominiali per installare un ascensore dipendono strettamente dal tipo di apparecchio installato: se esso è adeguato ai disabili, basta, in seconda convocazione di assemblea, l’assenso della metà più uno degli intervenuti che possiedano un terzo del valore dell’edificio (per i criteri, va consultato il Decreto Lavori pubblici 4/6/1989, n. 236). Se invece non è adeguato, occorre il voto favorevole della maggioranza dei condòmini e di due terzi dei millesimi di proprietà., in prima e seconda convocazione.

Un’eventuale assemblea straordinaria può essere convocata da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio. Più precisamente, i condomini hanno diritto di convocarla dopo dieci giorni da quando la richiesta è respinta o ignorata dall’amministratore, stabilendo anche l'ordine del giorno.

L’installazione dell’ascensore in cortile può essere un’innovazione vietata, o se anche un solo condomino dimostra in modo inoppugnabile che l’ascensore renda inservibile il cortile al suo pieno uso (articolo 1120 del codice civile).