Lungodegenti non esclusi dalle spese
Si tratta di un condomino ricoverato in
una struttura di lungodegenza che abitava da solo in
un appartamento di sua proprietà.
Ora l'appartamento é disabitato e il
proprietario difficilmente potrà ritornare ad abitarci,
perché i figli preferiscono la situazione di ricovero assistito alla permanenza
a casa con badante.
Per cortesia vorrei conoscere la normativa
(il Regolamento condominiale non dice nulla in proposito)in base alla quale un
condomino nella situazione descritta é eventualmente esonerato da tutte o
alcune spese.
Il condominio ha: scale, ascensore, verde
condominiale, luce scale e luce esterna, riscaldamento centralizzato.
Grazie
Giuseppe Galassini
rvi1510
Per quanto attiene alle norme condominiali, non ci pare sia
ipotizzabile un esenzione dalle spese nel caso in
oggetto. Infatti, anche qualora ci si rifacesse all’articolo 1123 secondo comma
del codice (se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne),
occorre chiarire che la giurisprudenza unanime ha parlato non di uso “reale”, ma, appunto, “potenziale”. Ora anche se l’anziano
di fatto non tornerà più nell’appartamento, ciò non può escludersi in linea di
principio e poi nessuno potrebbe vietare ai suoi figli
di stabilirvisi (anche se non lo faranno), o di locare ad altri l’appartamento
stesso. Pertanto è ipotizzabile non l’esenzione ma il solo non pagamento (cosa diversa) delle spese relative a certi consumi (per esempio di acqua potabile) ,
qualora essi siano ripartiti in base alle persone effettivamente dimoranti nei
locali.