L’Emilia Romagna reinvesta
in piena autonomia le norme edilizie (Legge 31/2002)
La legge regionale
dell’Emilia Romagna è, nel campo del l'edilizia privata, la prima completa
attuazione del titolo V della Costituzione, che dà quasi totale autonomia alle
Regioni in campo edilizio. Le norme nazionali, e particolarmente la legge n. 443/2001 (legge obiettivo) , e la precedente legge
n. 662/1996, vanno lette come semplici "principi".
Essa recepisce in via generale questi principi, stabilendo che sono soggetti a
Dia anche:
1) la
ristrutturazione edilizia, in ogni caso;
2) gli
ampliamenti, i sopralzi e le nuove costruzioni, purché specificamente
individuati dagli strumenti urbanistici comunali, che ne devono disciplinare i
contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi.
La più grande novità sta però nel dare un ruolo centrale ai singoli Comuni: con
delibera da approvarsi entro sei mesi. I Consigli comunali possono decidere di
risottoporre a <permesso di costruire>
q gli interventi di restauro e risanamento
conservativi
q mutamenti di destinazione d'uso senza opere
q la ristrutturazione edilizia.
Spetta
sempre a loro, all'interno degli strumenti urbanistici comunali, individuare
gli ulteriori interventi realizzabili con Dia (ampliamenti, sopralzi,
addizioni, nuove costruzioni).
Insomma, quali contenuti concreti assume la Dia lo decidono i Comuni. Dopodiché
la Dia è obbligatoria (anche se è possibile chiedere una <valutazione
preventiva di ammissibilità> del progetto presentato).
La dichiarazione asseverata del progettista deve essere presentata anche con la
richiesta di permesso di costruire, ma in cambio, se il Comune non dà il via
libera entro 75 giorni, scatta il silenzio-assenso.
Le legge emiliana anticipa inoltre le principali innovazioni del Testo unico
edilizia nazionale (Dlgs 6 giugno 2001, n. 380), che entrerà in vigore il 30
giugno 2003.
Tra queste
lo sportello unico edilizia, l'abolizione dell'autorizzazione, l'indicazione di
impresa e direttore lavori su Dia e "permesso", la trasformazione
della commissione edilizia in organo di consulenza in materia di
"qualità".
Lreg_Emilia_25_11_02_31
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Disciplina generale
dell'edilizia
Approvata dal Consiglio regionale nella seduta
pomeridiana del 20 novembre 2002
Deliberazione legislativa n. 88/2002 2
INDICE
Titolo I Disposizioni
generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Sportello unico per l'edilizia
Art. 3 - Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio
Art. 4 - Attività edilizia libera
Art. 5 - Attività edilizia in aree parzialmente
pianificate
Titolo II Titoli abilitativi
Art. 6 - Titoli abilitativi
Art. 7 - Ambito di applicazione
Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio
attività obbligatoria
Art. 9 - Ulteriori interventi attuabili con
denuncia di inizio attività
Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio
attività
Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con
denuncia di inizio attività
Art. 12 - Interventi soggetti a permesso di
costruire
Art. 13 - Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire
Art. 14 - Caratteristiche ed efficacia del
permesso di costruire
Art. 15 - Permesso di costruire in deroga
Art. 16 - Valutazione preventiva
Art. 17 - Controllo sulle opere eseguite con
permesso di costruire
Art. 18 - Modifiche progettuali soggette a
ulteriore titolo abilitativo
Art. 19 - Variazioni minori in corso d'opera
Titolo III Verifica delle
opere realizzate
Art. 20 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
Art. 21 - Certificato di conformità edilizia e
agibilità
Art. 22 - Procedimento per il rilascio del
certificato di conformità edilizia e agibilità
Art. 23 - Variazioni essenziali
Art. 24 - Pubblicità dei titoli abilitativi e
richiesta di riesame
Art. 25 - Vigilanza sulle opere della Regione,
delle Province e dei Comuni
Titolo IV Disposizioni in
materia di mutamento di destinazione d’uso
Art. 26 - Mutamento di destinazione d’uso
Titolo V Contributo di
costruzione
Art. 27 - Contributo di costruzione
Art. 28 - Oneri di urbanizzazione
Art. 29 - Costo di costruzione
Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di
costruzione
Art. 31 - Convenzione-tipo
Art. 32 - Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza
Titolo VI Disposizioni sui
requisiti delle opere edilizie
Art. 33 - Requisiti delle opere edilizie
Art. 34 - Atti di indirizzo e coordinamento
tecnico
Titolo VII Normativa tecnica
su aspetti strutturali delle costruzioni
Art. 35 - Disposizioni generali
Art. 36 - Modifiche alla L.R. 19 giugno 1984, n.
35
Art. 37 - Pareri sugli strumenti di
pianificazione urbanistica nelle zone sismiche
Titolo VIII Disposizioni
transitorie e finali
Art. 38 - Procedimenti in corso
Art. 39 - Adeguamento del regolamento edilizio
comunale
Art. 40 - Disposizioni transitorie sullo
sportello unico per l'edilizia e sulla commissione per la qualità ambientale
architettonica e il paesaggio
Art. 41 - Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982, n.
19
Art. 42 - Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n.
3
Art. 43 - Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n.
20
Art. 44 - Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n.
15
Art. 45 - Modifiche alla L.R. 15 luglio 2002, n.
16
Art. 46 - Disposizioni transitorie in materia di
vincoli paesaggistici
Art. 47 - Monitoraggio
Art. 48 - Norma finanziaria
Art. 49 - Abrogazioni
Art. 50 - Disapplicazione di norme statali
Allegato - Definizione degli
interventi edilizi
Titolo I Disposizioni
generali
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con le
disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, regola nel territorio
dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia e gli interventi di trasformazione del
territorio disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. Nel disciplinare l'attività edilizia la
presente legge:
a) dà attuazione ai principi di semplificazione e
accelerazione dei procedimenti, attraverso l'asseverazione di conformità degli
interventi e l'affidamento della responsabilità dell'intero processo ad
un'unica struttura comunale;
b) persegue il miglioramento della qualità
edilizia, attraverso la previsione di requisiti prestazionali delle opere,
volti ad assicurarne la sicurezza, l'igiene e la fruibilità;
c) favorisce l'uso razionale dell'energia, la
valorizzazione delle fonti rinnovabili e la tutela delle risorse ambientali e
del patrimonio di valore storicoarchitettonico.
3. Sono fatte salve le procedure e le modalità di
verifica in materia di sicurezza e di salute da attuarsi nei cantieri, ai sensi
del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, come modificato e integrato.
Art. 2 Sportello unico per l'edilizia
1. I Comuni, attraverso gli strumenti di
pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la
responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad
un'unica struttura, lo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in
forma associata.
2. I Comuni, attraverso lo sportello unico per
l'edilizia, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini sui
contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.
3. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e
le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 20
ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, sia i compiti e le funzioni
dello sportello unico per l'edilizia.
4. La Giunta regionale concede contributi per
incentivare la costituzione delle strutture di cui al comma 3 e l'istituzione
di sportelli unici per l'edilizia in forma associata, stabilendo i criteri e le
modalità per la concessione.
Art. 3 Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio
1. I Comuni istituiscono la commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei
provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di
risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere
architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.
2. Il Consiglio comunale con il regolamento
urbanistico ed edilizio (RUE) definisce la composizione, le modalità di nomina
e le eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma 1,
nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la commissione costituisce organo a carattere
esclusivamente tecnico i cui componenti presentano una elevata competenza e
specializzazione;
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti
compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel
contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
c) la commissione all'atto dell'insediamento può
redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e
formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.
3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere
della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, le
determinazioni conclusive del dirigente preposto allo sportello unico per
l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono
immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il
termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art. 24.
Art. 4 Attività edilizia libera
1. Nel rispetto delle normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, sono attuati liberamente:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle
barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli
elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonché gli
immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti
urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino
la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca
nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato.
Art. 5 Attività edilizia in aree parzialmente
pianificate
1. Per i Comuni provvisti di piano strutturale
comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a piano operativo
comunale (POC), come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino
all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti, fatta salva l'attività
edilizia libera e previo titolo abilitativo, gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente relativi:
a) alla manutenzione straordinaria;
b) al restauro e risanamento conservativo;
c) alla ristrutturazione edilizia di singole
unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei casi e nei
limiti previsti dal PSC;
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi
e nei limiti previsti dal PSC.
2. I medesimi interventi previsti dal comma 1
sono consentiti negli ambiti pianificati attraverso POC, che non ha assunto il
valore e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art.
30, comma 4, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, a seguito della scadenza del
termine di efficacia del piano, qualora entro il medesimo termine non si sia
provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli
espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.
3. I medesimi interventi edilizi previsti al
comma 1 sono consentiti nei Comuni ancora provvisti di piano regolatore
generale (PRG) e fino all'approvazione della strumentazione urbanistica
prevista dalla L.R. n. 20 del 2000, per le aree nelle quali non siano stati
approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti più
restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal RUE
ovvero, in via transitoria, dal regolamento edilizio comunale.
Titolo II Titoli abilitativi
Art. 6 Titoli abilitativi
1. Fuori dai casi di cui all'art. 4, le attività
edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del
contributo di costruzione. Le definizioni degli interventi edilizi sono
contenute nell'Allegato costituente parte integrante della presente legge, le
cui disposizioni potranno essere modificate con atto di coordinamento tecnico
emanato ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), della L.R. n. 20 del 2000.
2. I titoli abilitativi devono essere conformi
alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli stessi sono
presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici,
idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico. La verifica di conformità è effettuata rispetto alle
sole previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, qualora
siano stati approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto
dall'art 19, commi 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000.
3. I titoli abilitativi sono la denuncia di
inizio attività e il permesso di costruire.
Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile
ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla
titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro
presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano
limitazioni dei diritti dei terzi.
4. Ai fini di assicurare l'uniformità
dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni e il trattamento omogeneo dei
cittadini, il Consiglio regionale su proposta della Giunta può stabilire,
attraverso apposito atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della
L.R. n. 20 del 2000, gli elaborati progettuali necessari a corredo dei titoli
abitativi. Devono comunque essere allegati ai titoli abilitativi gli elaborati
rappresentativi dello stato di fatto degli immobili oggetto degli interventi
edilizi, in particolare per quelli di restauro, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 7 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo non
trovano applicazione:
a) per le opere, gli interventi e i programmi di
intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.
40 della L.R. n. 20 del 2000;
b) per le opere pubbliche, da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, da
realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
c) per le opere pubbliche di interesse regionale
e provinciale;
d) per le opere pubbliche dei Comuni.
2. I progetti relativi alle opere ed agli
interventi di cui al comma 1 sono comunque approvati previo accertamento di
conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza,
sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.
Art. 8 Interventi soggetti a denuncia di
inizio attività obbligatoria
1. Salvo più restrittive previsioni di cui al
comma 2, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e
restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di
eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora
interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs.
n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi
strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le
cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi
dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti
già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti
tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di
edifici o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in
corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a
pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della
Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) le opere pertinenziali purché non qualificate
come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera
g.6) dell’Allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere
non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,
secondo quanto stabilito dal RUE.
2. Il Consiglio comunale con deliberazione
procede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
a stabilire quali tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g),
sono sottoposti a permesso di costruire.
3. La realizzazione delle trasformazioni
sottoposte a permesso di costruire ai sensi del comma 2 è soggetta alla
disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per
l'esecuzione delle corrispondenti opere.
Art. 9 Ulteriori interventi attuabili con
denuncia di inizio attività
1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano
gli ulteriori interventi di trasformazione edilizia, non previsti all'art 8, che
devono essere realizzati con denuncia di inizio attività e ne disciplinano i
contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi.
2. In fase di prima applicazione della
disposizione di cui al comma 1, il Consiglio comunale, con il medesimo atto
previsto dall'art. 8, comma 2, procede ad una ricognizione degli strumenti
urbanistici vigenti, per individuare gli interventi che, presentando i
contenuti di cui al comma 1, devono essere attuati con denuncia di inizio
attività. Fino alla data di assunzione della deliberazione, gli interventi
edilizi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 8, comma 1, sono attuati
esclusivamente previo rilascio del permesso di costruire.
Art. 10 Disciplina della denuncia di
inizio attività
1. Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo
per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell’inizio dei lavori, presenta allo sportello unico per l'edilizia la
denuncia, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal RUE e da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481
del codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RUE e alla valutazione
preventiva, ove acquisita.
2. La denuncia di inizio attività è accompagnata
altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione,
secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.
3. La denuncia di inizio attività è corredata
dall’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intendono
affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre
anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia
stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.
Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione
dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato,
per fatti estranei alla volontà dell'interessato. La realizzazione della parte
dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova denuncia di inizio attività.
4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla
presentazione della denuncia, ovvero dall’eventuale decorso del termine per
l'esercizio dei poteri di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Ove
tali atti non sono favorevoli, la denuncia è priva di effetti.
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale
ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla
denuncia, spetta allo sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla
presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico
per l'edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di
trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto
ovvero dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di
effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.
6. La sussistenza del titolo edilizio è provata
con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di
ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l’elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente
necessari.
7. Gli estremi della denuncia di inizio attività
sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite
dal RUE.
8. La realizzazione delle trasformazioni con
denuncia di inizio attività è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale
prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti
opere.
Art. 11 Controllo sulle opere eseguite con
denuncia di inizio attività
1. Il dirigente preposto allo sportello unico per
l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attività, provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della
documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento
descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti
dagli artt. 8 e 9;
c) a verificare la correttezza del calcolo del
contributo di costruzione dovuto, nonché l'avvenuto versamento del
corrispondente importo.
2. Entro il medesimo termine, in caso di
incompletezza della documentazione, il dirigente provvede a richiedere
l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al
ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilità della
denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.
3. Il RUE stabilisce le modalità di controllo di merito dei
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e della
corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a
quanto asseverato dal professionista abilitato, nell'osservanza dei seguenti
criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e
comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in
assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei
lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a
certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è comunque
effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio del
medesimo certificato;
b) il controllo, effettuato anche a campione,
deve riguardare almeno una percentuale del 30 per cento degli interventi
edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e
fino all'approvazione del RUE trovano comunque applicazione le modalità di
controllo previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle sanzioni
previste dalla legge statale.
Art. 12 Interventi soggetti a permesso di
costruire
1. Sono soggetti a permesso di costruire gli
interventi non previsti dall'art. 8 e quelli non sottoposti a denuncia di
inizio attività dagli strumenti di pianificazione comunale o dagli atti di
ricognizione, di cui all'art. 9.
2. Sono altresì subordinate a nuovo permesso di
costruire le modifiche a permessi rilasciati, nei casi indicati dall'art. 18.
Art. 13 Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire
1. La domanda per il rilascio del permesso di
costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata
allo sportello unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione concernente
il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal RUE.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione
del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del codice penale,
assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici
adottati ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie,
nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita.
3. Il responsabile del procedimento può chiedere
una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti
ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità
dell'amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti
autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di
cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo
ricevimento degli atti integrativi.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo
i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni
interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del
provvedimento. Il responsabile del procedimento acquisisce altresì il parere
della commissione di cui all'art. 3, nei casi in cui è richiesto, prescindendo
comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di
sessanta giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una relazione.
5. Nel caso di inutile decorrenza del termine per
il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il
responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi.
6. Qualora il responsabile del procedimento,
nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti
ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere
della Commissione di cui all’art. 3, per l'adeguamento del progetto alla
disciplina vigente può convocare l’interessato per un’audizione.
7. Al termine dell'audizione viene redatto
apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il
progetto originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione concordata.
8. Il permesso di costruire è rilasciato o negato
dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni
dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla
conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve essere
notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia sull'albo
pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso
il cantiere.
9. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono
raddoppiati per i Comuni con più di 100 mila abitanti nonché per progetti
particolarmente complessi indicati dal RUE.
10. Decorso inutilmente il termine per il
rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio del permesso di costruire si
intende accolta.
11. I Comuni, con il RUE, possono disciplinare
autonomamente il procedimento di rilascio del permesso di costruire, fermo
restando il rispetto del termine di sessanta giorni di cui al comma 4, del
termine di cui al comma 8 e degli effetti dell'inutile decorrenza dello stesso
indicato dal comma 10. Fino all'emanazione delle norme regolamentari comunali
trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.
Art. 14 Caratteristiche ed efficacia del
permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è rilasciato al
proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
3. Il termine per l'inizio dei lavori non può
essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione,
entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni
dalla data di rilascio del provvedimento.
Su richiesta presentata anteriormente alla
scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con
provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del
permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita.
4. La data di effettivo inizio dei lavori deve
essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e
dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.
5. La realizzazione della parte dell'intervento
non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per
le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di
costruzione per le parti non ancora eseguite.
6. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso
decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito
nel permesso stesso.
Art. 15 Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso
ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e
dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del POC e del PUA ovvero
previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi.
3. Dell'avvio del procedimento viene data
comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 16 Valutazione preventiva
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio del
permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo sportello unico per
l'edilizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una
relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali
parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal RUE,
avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli
indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso.
2. La valutazione preventiva è rilasciata dallo
sportello unico per l'edilizia entro quarantacinque giorni dalla presentazione
della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende
rilasciata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
3. I contenuti della valutazione preventiva e
della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del
permesso di costruire o del controllo della denuncia di inizio attività a
condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella
richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validità
per un anno, a meno che non intervengano modifiche ai piani urbanistici ed al
RUE.
4. Il rilascio della valutazione preventiva è
subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie
determinata dal Comune in relazione alla complessità dell'intervento.
Art. 17 Controllo sulle opere eseguite con
permesso di costruire
1. Nell’esercizio dei compiti di vigilanza
sull’attività edilizia, lo sportello unico verifica la corrispondenza delle
opere in corso di realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalità
definite dal RUE.
2. Qualora riscontri l’inosservanza delle
prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso, il
responsabile dello sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli
abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Vanno comunque eseguiti controlli su un
campione almeno del 20 per cento degli interventi realizzati, includendo nel
campione gli interventi attuati ai sensi dell’art.13, comma 10.
Art. 18 Modifiche progettuali soggette a
ulteriore titolo abilitativo
1. Le modifiche a denunce di inizio attività o a
permessi di costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono
soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio attività o
alla richiesta di rilascio del permesso di costruire qualora riguardino anche
una sola variazione tra quelle definite all'art. 23, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed f), ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni
sismiche sulla struttura.
2. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono
presentati o rilasciati se conformi agli strumenti di pianificazione e alla
normativa urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi
su immobili vincolati, degli atti di assenso necessari, secondo le modalità
previste rispettivamente dagli artt. 10 e 13, fatto salvo il preventivo
deposito del progetto, previsto dall'art. 3, ottavo comma, della L.R. n. 35 del
1984, nei casi in cui la variante modifica in modo sostanziale gli effetti
delle azioni sismiche sulla struttura.
3. In tali casi la denuncia di inizio attività o
il permesso di costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo
abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere
ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.
Art. 19 Variazioni minori in corso d'opera
1. Sono soggette a denuncia di inizio attività
(DIA), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa
urbanistica ed edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo
abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento di
destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e
aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dall'art. 23,
comma 1, lettere b), c) e d).
2. La DIA può essere presentata anche
successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della
comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del
progettista di cui all'art. 10, comma 1.
3. La DIA costituisce parte integrante
dell'originario titolo abilitativo.
Titolo III Verifica delle
opere realizzate
Art. 20 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è
dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed
urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e
dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché
gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denuncie di inizio attività
relativi allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le
dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti
obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione
che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e
che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle
eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati
di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti dalla legge.
3. La scheda tecnica è documento necessario per
il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta
ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da un
professionista abilitato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono
individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica
descrittiva, relativamente agli interventi non soggetti a certificazione
comunale della conformità edilizia.
5. Ai fini di una corretta compilazione della
scheda tecnica, il funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovrà
fornire al progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.
6. La scheda tecnica è parte integrante del
fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni
di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la
sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:
a) specifica i contenuti del fascicolo del
fabbricato;
b) stabilisce le modalità di compilazione,
custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.
Art. 21 Certificato di conformità edilizia
e agibilità
1. Il certificato di conformità edilizia e
agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o
presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire
o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro
successori o aventi causa.
4. Per gli interventi edilizi non compresi al
comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta
nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del
certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi,
copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici
giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
5. Il ritardo o la mancata presentazione della
domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione
al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto
dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 77 a 464 Euro.
6. Il certificato di conformità edilizia e
agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli
artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni
all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.
Art. 22 Procedimento per il rilascio del
certificato di conformità edilizia e agibilità
1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di
ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo sportello unico
per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità corredata:
a) dalla richiesta di accatastamento
dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo sportello
unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;
b) da copia della scheda tecnica descrittiva e
dei relativi allegati.
2. Lo sportello unico per l'edilizia comunica il
nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i
successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti
integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti
dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma
3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
3. Il certificato di conformità edilizia e
agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.
4. I controlli sull'opera eseguita, a cui
provvede lo sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il
rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza
dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.
5. Il Comune con il RUE individua le modalità per
effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai
diversi ambiti del territorio.
6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui
al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo
quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale
caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.
7. La conformità edilizia e agibilità comunque
attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità
di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del Regio Decreto 27
luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.
Art. 23 Variazioni essenziali
1. Sono variazioni essenziali rispetto al
permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività:
a) il mutamento della destinazione d’uso che
comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1
dell’art. 28;
b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per
cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro,
all’altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai
confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione
del fabbricato sull’area di pertinenza;
c) gli aumenti della cubatura rispetto al
progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di
quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così
come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a
100 mq.;
e) le violazioni delle norme tecniche in materia
di edilizia antisismica;
f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo,
ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché
effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni
ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi
nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od
urbanistica.
2. Le definizioni di variazioni essenziali di cui
al comma 1 trovano applicazione ai fini:
a) della definizione delle modifiche progettuali
soggette a ulteriore titolo abilitativo, di cui all'art. 18;
b) della individuazione delle variazioni in corso
d'opera nei limiti previsti all'art. 19;
c) dell'applicazione delle norme in materia di
abusivismo edilizio.
3. Per assicurare l’uniforme applicazione del
presente articolo in tutto il territorio regionale, i Comuni, al fine
dell’accertamento delle variazioni, utilizzano le nozioni concernenti gli
indici e parametri edilizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto di
coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 20 del 2000.
In fase di prima applicazione i Comuni applicano
le definizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del
28 febbraio 1995, recante “Approvazione dello schema di regolamento edilizio
tipo (art. 2, L.R. 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni e
integrazioni).".
Art. 24 Pubblicità dei titoli abilitativi
e richiesta di riesame
1. Chiunque può prendere visione presso lo
sportello unico dell’edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme ai
relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro
dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge
o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini
dell’annullamento o della modifica del permesso stesso.
2. Il medesimo potere è riconosciuto a chiunque
con riguardo alle denunce di inizio attività presentate, allo scopo di
richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali
l’intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità
dell’intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale
e urbanistica.
Art. 25 Vigilanza sulle opere della
Regione, delle Province e dei Comuni
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle
Province e dai Comuni, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR
n. 380 del 2001, il dirigente preposto allo sportello unico per l'edilizia
informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente della
Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti
dal predetto art. 27.
Titolo IV Disposizioni in
materia di mutamento di destinazione d'uso
Art. 26 Mutamento di destinazione d'uso
1. I piani urbanistici ed il RUE individuano nei
diversi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso compatibili degli
immobili.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere
conforme alle previsioni urbanistiche comunali e non connesso a interventi di
trasformazione dell'immobile è soggetto a denuncia di inizio attività. E'
definito mutamento d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto
nell'immobile.
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o
dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza
del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo
accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
4. Qualora la nuova destinazione determini un
aumento del carico urbanistico, come definito all'art. 28, comma 1, il mutamento
d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali
richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di
urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle
nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.
5. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è
soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è
connesso.
6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato
liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite
del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso
entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte
degli edifici dell’azienda agricola a superficie di vendita diretta al
dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, purché contenuta entro il limite
del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il
limite di 250 mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in
strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.
7. Il mutamento di destinazione d'uso non
connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria
funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità e per i quali
si provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione
residenziale è esente dal pagamento del contributo di costruzione.
Titolo V Contributo di
costruzione
Art. 27 Contributo di costruzione
1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui
all'art. 30, il proprietario dell’immobile o colui che ha titolo per chiedere
il rilascio del permesso o per presentare la denuncia di inizio attività è
tenuto a corrispondere un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
2. Il contributo di costruzione è quantificato
dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire
ovvero dall’interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio
attività.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso
ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Il
contributo può essere rateizzato, a richiesta dell’interessato.
4. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione è corrisposta in corso d’opera, secondo le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune.
5. Una quota parte del contributo di costruzione
potrà essere utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio
e sulle attività edilizie previste nella presente legge.
Art. 28 Oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in
relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che
comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico
urbanistico in funzione di:
a) un aumento delle superfici utili degli
edifici;
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli
immobili con variazione delle dotazioni territoriali;
c) un aumento delle unità immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati
alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le
attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali,
anche con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R.
n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria
e contabile.
3. Ai fini della determinazione dell’incidenza
degli oneri di urbanizzazione, il Consiglio regionale provvede a definire ed
aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono
articolate tenendo conto della possibilità per i piani territoriali di
coordinamento provinciali di individuare diversi ambiti subprovinciali, ai
sensi degli artt. 13 e A-4 dell'allegato alla L.R. n. 20 del 2000, ed in
relazione:
a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei
Comuni;
b) alle caratteristiche geografiche e
socio-economiche dei Comuni;
c) ai diversi ambiti e zone previsti negli
strumenti urbanistici;
d) alle quote di dotazioni per attrezzature e
spazi collettivi fissate dall’art. A-24 dell'allegato alla L.R. n. 20 del 2000
ovvero stabilite dai piani territoriali di coordinamento provinciali.
4. Fino alla ridefinizione delle tabelle
parametriche ai sensi del comma 3 continuano a trovare applicazione le
deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.
Art. 29 Costo di costruzione
1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è
determinato almeno ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai
costi parametrici per l'edilizia agevolata.
Il contributo afferente al titolo abilitativo
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
che viene determinata con l'atto del Consiglio regionale in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e
ubicazione.
2. Con lo stesso provvedimento il Consiglio
regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per
le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione, in misura non
superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai
Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Per gli interventi di ristrutturazione
edilizia il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le
nuove costruzioni ai sensi del comma 1.
Art. 30 Riduzione ed esonero dal
contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, anche residenziali, da
realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12
della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorché in quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b),
d), h), i), k), comma 1 dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di
ampliamento in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione
di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione
di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche
e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei
provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29, può prevedere l'applicazione di
riduzioni del contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonché per la
realizzazione di opere edilizie di qualità, sotto l'aspetto ecologico, del
risparmio energetico, della riduzione delle emissioni nocive e della previsione
di impianti di separazione delle acque reflue, in particolare per quelle
collocate in aree ecologicamente attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata,
anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto
alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività si
impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il
recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in
locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti
previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili
di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato
all'incidenza delle opere di urbanizzazione.
Art. 31 Convenzione-tipo
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire
relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta
regionale approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e
i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli
atti di obbligo, in ordine in particolare:
a) all'indicazione delle caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione
degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere
di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli
alloggi;
d) alla durata di validità della convenzione, non
superiore a trenta e non inferiore a venti anni.
2. Il Consiglio regionale stabilisce criteri e
parametri per la determinazione del valore delle aree destinate ad interventi
di edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo delle
medesime aree.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione
agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 32 Contributo di costruzione per
opere o impianti non destinati alla residenza
1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla
corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo
pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza delle opere è
stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri
definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28, comma 3, ed in
relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione
e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione da
stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
Consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere
indicate ai commi 1 e 2 , nonché di quelle realizzate nel territorio rurale
previste dall'art. 30, comma 1, lettera a), sia modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento
al momento dell'intervenuta variazione.
Titolo VI Disposizioni sui
requisiti delle opere edilizie
Art. 33 Requisiti delle opere edilizie
1. Fuori dai casi previsti dal comma 4, il
rilascio del permesso di costruire e la presentazione della denuncia di inizio
attività sono subordinati alla conformità del progetto ai requisiti tecnici
definiti dal RUE, secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 34.
2. I requisiti tecnici si articolano in:
a) requisiti cogenti, obbligatori su tutto il
territorio regionale, tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione
vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità,
mobilità e risparmio energetico;
b) requisiti volontari tesi a garantire una più
elevata qualità delle opere edilizie.
3. I requisiti tecnici sono formulati in termini
prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle
tipologie d’intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione.
4. Il RUE può individuare soluzioni progettuali
conformi tese a garantire il coerente inserimento delle opere edilizie nel
contesto urbano ed ambientale.
5. Per gli insediamenti destinati ad attività
produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente
e sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo
abilitativo è subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
all’osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame di cui all'art. 19,
comma primo, lettera h) bis, della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 nonché al rispetto
delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di
valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata
ambientale.
In via transitoria, continua a trovare
applicazione l'individuazione delle attività produttive e di servizio di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 21 febbraio 1995.
Art. 34 Atti di indirizzo e coordinamento
tecnico
1. Per assicurare una omogenea applicazione da
parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il
livello minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta atti
di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20 del
2000.
2. In fase di prima applicazione hanno valore di
atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti
obbligatori e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n.
593 del 28 febbraio 1995, n. 268 del 22 febbraio 2000 e n. 21 del 16 gennaio
2001.
3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti
cogenti, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano
diretta applicazione. In via di prima applicazione, i Comuni adeguano il
regolamento edilizio vigente ai requisiti obbligatori, come definiti dalle
deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 2, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso detto termine le
disposizioni sui requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.
Titolo VII Normativa tecnica
su aspetti strutturali delle costruzioni
Art. 35 Disposizioni generali
1. Le disposizioni contenute negli artt. 55, 56 e
57 del DPR n. 380 del 2001 si applicano anche ai Comuni non classificati
sismici, limitatamente ai criteri tecnico-costruttivi prestazionali delle
strutture tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti collegati
tra loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali
e orizzontali. Tali criteri possono essere specificati con atto di indirizzo e
coordinamento, assunto ai sensi dell'art. 34.
2. Per gli interventi sugli edifici esistenti o
loro parti, la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire devono
essere corredati da elaborati tecnici idonei a realizzare:
a) un miglioramento strutturale, nei casi di
interventi che interessino una parte limitata dell'organismo edilizio;
b) un consolidamento strutturale delle singole
parti e dell'intera costruzione, nei casi di un complesso di opere che
risultino necessarie ai sensi delle norme tecniche di cui all'art. 52 del DPR
n. 380 del 2001.
Art. 36 Modifiche alla L.R. 19 giugno
1984, n. 35
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2
della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n.
40, sono sostituiti dai seguenti:
"Fuori dai casi di opere di trascurabile
importanza, di cui all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti
nelle zone dichiarate sismiche e le varianti sostanziali agli stessi, definite
ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati
senza:
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo
comma;
b) il deposito presso lo sportello unico per
l'edilizia del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità e i
contenuti precisati all'art. 3, nei restanti casi.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per
l'inizio dei lavori:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati
da consolidare ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;
b) le varianti in corso d'opera alle
autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore
della L.R. n. 40 del 1995;
c) i progetti presentati a seguito di
accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.".
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35
del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) è soppressa.
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35
del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è sostituito dal seguente:
"I progettisti attestano altresì la
congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella di
asseverazione del progetto allegata alla denuncia di inizio attività o al
permesso di costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato
separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.".
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35
del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è sostituito dal seguente:
"Le modifiche progettuali che incidono in
modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono
subordinate al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.".
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'art. 5 della L.R. n. 35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del
1995, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli interventi relativi ai progetti
depositati a norma dell'art. 2, comma primo, sono sottoposti a controllo a
campione.
La Regione definisce i criteri per la
individuazione del campione, dando priorità agli interventi relativi alle opere
di rilevante interesse pubblico e agli interventi di particolare complessità
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalità di esecuzione
del controllo.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in
corso di costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa
tecnica antisismica, nonché agli indirizzi e ai requisiti di cui all'art. 6.
I medesimi controlli sono effettuati dopo la
comunicazione di inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione
della data della loro ultimazione.".
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35
del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, è abrogato. Fino
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma terzo, della
L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale
13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile
1995, n. 19.
Art. 37 Pareri sugli strumenti di
pianificazione urbanistica nelle zone sismiche
1. Per i Comuni dichiarati sismici e per quelli
con abitati dichiarati da consolidare o con aree a rischio idrogeologico molto
elevato perimetrate ai sensi del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, i pareri del competente ufficio tecnico
regionale sul POC e sul PUA ovvero sugli strumenti urbanistici attuativi dei
vigenti Piani regolatori generali, ai fini della verifica della compatibilità
delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli
aspetti fisici del territorio, sono rilasciati prima della delibera di
approvazione dello strumento urbanistico.
2. L'ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
In caso di inutile decorrenza del termine il responsabile del procedimento
convoca una conferenza di servizi.
Titolo VIII Disposizioni
transitorie e finali
Art. 38 Procedimenti in corso
1. I procedimenti relativi all'attività edilizia
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ed i
relativi provvedimenti acquistano efficacia secondo le disposizioni delle leggi
regionali previgenti.
2. Ai fini del presente articolo il procedimento
si intende in corso qualora alla data di cui al comma 1:
a) sia stata presentata domanda per il rilascio
della concessione edilizia;
b) sia stata presentata al Comune denuncia di
inizio attività;
c) sia stato rilasciato il parere preventivo di
cui all'art. 8 della previgente L.R. 26 aprile 1990, n. 33.
Art. 39 Adeguamento del regolamento
edilizio comunale
1. Fino all'adeguamento degli strumenti di
pianificazione alle disposizioni della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni possono
apportare modifiche al regolamento edilizio, al fine di adeguarlo alla legislazione
nazionale e regionale vigente.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate
dal Comune secondo le modalità previste per i regolamenti comunali.
Art. 40 Disposizioni transitorie sullo
sportello unico per l'edilizia e sulla commissione per la qualità ambientale
architettonica e il paesaggio
1. I Comuni istituiscono e rendono operativo lo
sportello unico per l'edilizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Fino alla data di operatività dello sportello
unico per l'edilizia la responsabilità dei procedimenti previsti dalla presente
legge compete al dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
3. Fino all'approvazione del RUE ovvero fino
all'adeguamento del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'art. 39, e comunque
per un periodo massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, sono attribuite alle attuali
Commissioni edilizie.
Art. 41 Modifiche alla L.R. 4 maggio 1982,
n. 19
1. La lettera h) del primo comma dell'art. 19
della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 è sostituita dalle seguenti:
"h) l'esame integrato sotto il profilo
igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani
urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonché, in via
transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici
attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere è richiesto e
rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A
tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono un parere
integrato entro il termine di trenta giorni. Il termine è sospeso, per una sola
volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa.
Trascorso tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci
giorni successivi, una conferenza di servizi;
h) bis l'esame preventivo dei progetti di
insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti
sull'ambiente e sulla salute, al fine di accertarne la compatibilità e
conseguire un elevato livello di protezione della popolazione e del territorio.
L'esame è effettuato in modo integrato dalle strutture competenti dell'AUSL e
dell'ARPA entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto. Il
termine è sospeso per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o di
documentazione integrativa e continua a decorrere dalla data del completo
ricevimento degli atti integrativi. Trascorso inutilmente tale termine il
responsabile dello sportello unico per l'edilizia, su richiesta
dell'interessato, convoca entro i successivi dieci giorni una conferenza di
servizi, la quale si pronuncia entro trenta giorni;
h) ter la vigilanza sulle condizioni igieniche
degli edifici e dell'abitato.".
Art. 42 Modifiche alla L.R. 21 aprile
1999, n. 3
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 158
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è sostituito dal seguente: "Tale
approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici
comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La stessa
ha valore di permesso di costruire qualora il progettista abilitato dichiari la
conformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie.".
Art. 43 Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000,
n. 20
1. Al comma 2 dell'art. 37 della L.R. 24 marzo
2000, n. 20 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola
"trenta".
2. Dopo il comma 6 bis dell'art 43 della L.R. n.
20 del 2000, introdotto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2001, n. 47 è
aggiunto il seguente comma:
"6 ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei
piani urbanistici vigenti, ai sensi dei commi 5, 6 e 6 bis, possono dare atto
con la deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione che
gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delle osservazioni di cui
all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47 del 1978, dichiari
espressamente la conformità degli strumenti comunali alla pianificazione
sovraordinata.".
3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 46 della
L.R. n. 20 del 2000 è soppressa.
4. I commi 3 e 4 dell'art. 48 della L.R. n. 20
del 2000 sono sostituti dai seguenti:
"3. I contributi sono concessi, attraverso
apposita convenzione, alle Province oltre che per le finalità di cui al comma 2
anche per promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione
regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale sono concessi ai Comuni nella misura massima del 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le
richieste di contributo sono inoltrate dai Comuni interessati al Presidente
della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti in un bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'art. 12, comma 1, della
Legge n. 241 del 1990.".
5. Il comma 1 dell'art. 49 della L.R. n. 20 del
2000 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di favorire l'elaborazione e la
realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che
interessino il territorio di più comuni, la Regione concede contributi per la
progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti
degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed
economico.".
6. All'art. 50 della L.R. n. 20 del 2000 le
parole "ed all'art. 49," sono sostituite dalle seguenti: "e di
cui agli artt. 49 e 51,".
Art. 44 Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001,
n. 15
1. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 9 maggio
2001, n. 15 è sostituito dal seguente:
"2. La classificazione acustica è adottata
dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la
scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il
Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il
parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso
con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva
la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla
Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.".
Art. 45 Modifiche alla L.R. 15 luglio
2002, n. 16
1. Alla fine dell'art. 1, comma 1, della L.R. 15
luglio 2002, n. 16 sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto della
legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale
ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e
le attività culturali.".
2. All'art. 3, comma 5, della L.R. n. 16 del 2002
dopo la parola "accordi" sono inserite le seguenti: "con il
Ministero per i beni e le attività culturali e".
3. Alla fine dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.
16 del 2002 è aggiunto il seguente periodo: "Il Presidente della Giunta
regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in
attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno
al nucleo di valutazione.".
4. Dopo il primo periodo dell'art. 7, comma 1,
della L.R. n. 16 del 2002 è inserito il seguente: "Per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, alla
stipula della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attività
culturali.".
Art. 46 Disposizioni transitorie in
materia di vincoli paesaggistici
1. Ai fini di una prima attuazione dei principi
della Costituzione, allo scopo di assicurare la tutela e la valorizzazione del
paesaggio secondo criteri di leale collaborazione, secondo quanto disposto
dall'art. 9 Cost., la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, promuove, previo parere della competente Commissione
consiliare, la conclusione di un accordo con il Ministero per i beni e le
attività culturali e le associazioni delle autonomie locali, finalizzato alla
puntuale definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche nonché per l'apposizione e la modifica dei
vincoli paesaggistici.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede altresì le
modalità di cooperazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
gestione dei vincoli da parte del Ministero per i beni culturali e della
Regione e stabilisce specifiche forme di iniziativa e di raccordo tra i
medesimi enti ai fini dell'esercizio del potere di annullamento per vizi di
legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.
3. La Regione promuove attività formative nei
confronti dei tecnici e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche, in conformità all'accordo di cui al comma
1.
4. In attesa dell’approvazione del piano
strutturale comunale ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, i Comuni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano
nello strumento urbanistico vigente le aree soggette a vincolo paesaggistico,
attraverso apposita variante approvata ai sensi del previgente art. 15 della
L.R. n. 47 del 1978. Trascorso tale termine all’individuazione provvede la
Provincia in via sostitutiva.
5. Nell’ambito della variante di cui al comma 3 i
Comuni perimetrano gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico
non trova applicazione, ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. n. 490 del
1999.
6. Ai fini dell’espressione delle osservazioni
sulla variante di cui al comma 3 la Provincia acquisisce il parere della
Commissione per le bellezze naturali di cui all’art. 8 della L.R. n. 26 del
1978.
Art. 47 Monitoraggio
1. La Regione opera il monitoraggio
dell'attuazione della presente legge nonché l'analisi e la valutazione degli
effetti che la stessa comporta sul territorio e sulla qualità dell'attività
edilizia.
2. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione
gli elementi conoscitivi necessari per svolgere l'attività prevista dal comma
1. A tale scopo la Giunta regionale definisce, previa intesa con gli enti
locali, nell'ambito della Conferenza Regione- Autonomie locali ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, i dati e le informazioni che debbono
essere raccolti e resi disponibili da parte degli enti locali nonché i tempi e
le modalità di trasmissione degli stessi.
3. A partire dal primo anno successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al
Consiglio una relazione sugli esiti dell'attività di cui al comma 1. La
Commissione consiliare competente può in ogni tempo chiedere informazioni alla
Giunta regionale circa l'attuazione della presente legge.
Art. 48 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, della presente legge la Regione fa fronte con
l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle
già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 49 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 38,
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) lettera c), comma 2, dell'art. 46 della L.R.
24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio";
b) L.R. 26 aprile 1990, n. 33 recante "Norme
in materia di regolamenti edilizi comunali";
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46 recante
"Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni
edilizie ed urbanistiche";
d) artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 recante "Tutela ed uso del territorio".
Art. 50 Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della
presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina
prevista dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari statali:
a) i Titoli I, II, III e l'art. 39 della Parte I
e gli artt. 89 e 94, commi 1 e 2, della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 21
dicembre 2001, n. 443.
2. Fino alla data di entrata in vigore del DPR n.
380 del 2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto
nella presente legge, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni
riportate nella tabella allegata allo stesso, recante "Tavola di
corrispondenza dei riferimenti normativi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia.".
Allegato Definizione degli
interventi edilizi
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "interventi di manutenzione
ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione
straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni d'uso;
c) "restauro scientifico", gli
interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante
importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri
architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono
in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione,
valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle
intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o
il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti
esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o
demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto
distributivoorganizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli
spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i
giardini, i chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti
non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi
strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura
originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come
parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del
medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e
igienico-sanitari essenziali;
d) "interventi di restauro e risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
e) "ripristino tipologico", gli
interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite
di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione
tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso
periodo storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od
orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
e.2) il ripristino ed il mantenimento della
forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree
scoperte quali corti, chiostri;
e.3) il ripristino di tutti gli elementi
costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli
elementi principali e particolari elementi di finitura;
f) "interventi di ristrutturazione
edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione
di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti
tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di
sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti
tecnologici;
g) "interventi di nuova costruzione",
gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto al punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente
del suolo inedificato;
h) "interventi di ristrutturazione
urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale;
i) "demolizione", gli interventi di
demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali
superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura
dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento
funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.
Il tipo di intervento prevede la demolizione dei
corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;
l) "recupero e risanamento delle aree
libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi.
L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle
aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue
esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione
funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;
m) significativi movimenti di terra, i rilevanti
movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei
all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di
terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le
caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al
fine di stabilirne la rilevanza.