Lombardia, si sblocca il recupero dei sottotetti
Senza commenti, in attesa di approfondimenti, ecco il nuovo testo della
legge urbanistica regionale ( l. 11/3/2005, n. 12), dopo le modifiche apportate
dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 20
TITOLO IV ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE CAPO I RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI
SOTTOTETTI ESISTENTI |
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Il vecchio testo
della legge urbanistica regionale |
Il nuovo testo della
legge urbanistica regionale |
ARTICOLO 63 (Finalità e
presupposti) 1. La Regione
promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con
l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la
messa in opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici. 2. Negli edifici
destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero
volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente al momento
della presentazione della domanda di permesso di costruire ovvero della
denuncia di inizio attività. 3. Ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di
cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici
interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati,
alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori. 4. Si definiscono
come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al
comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura. 5. Il recupero
abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo,
attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le
condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto
disposto dal comma 6. 6. Il recupero
abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia
assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di
metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote
superiori a seicento metri di altitudine sul livello
del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui
altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. |
ARTICOLO 63 (Finalità e
presupposti) 1. La Regione
promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con
l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la
messa in opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici. 1bis. Si definiscono
sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.* 2. Negli edifici,
destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie
lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva, esistenti
alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di
permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce
di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il
recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.* 3. Ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di
cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici
interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati,
alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento ed entro la fine dei relativi lavori. 4. Il recupero
volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche
negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento
della superficie lorda di pavimento complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati
successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività
presentate successivamente al 1° dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla
data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.* 5. Il recupero
abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo,
attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le
condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto
disposto dal comma 6. 6. Il recupero
abitativo dei sottotetti è consentito purchè sia
assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di
metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote
superiori a seicento metri di altitudine sul livello
del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui
altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa. |
ARTICOLO 64 (Interventi
ammissibili) 1. Gli interventi
edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura
di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei
requisiti di aeroilluminazione,
nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti
approvato dopo l'entrata in vigore della l.r.
51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di
pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici
posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i
parametri di cui all'articolo 63, comma 6. |
ARTICOLO 64* (Disciplina degli
interventi) 1. Gli interventi
edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare
l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare
l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione
e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento
urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l’entrata in
vigore della l.r. 51/1975, modificazioni delle
altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché
nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico
ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma
6. 2. Il recupero ai
fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione
edilizia ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera
d). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo
ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti
di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento
di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3. 3. Gli interventi di
recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione
di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di
spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di
pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri
cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri
quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza,
garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo
per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora
sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad
assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al
comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di
spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve
essere destinata alla realizzazione di parcheggi da
parte del comune. 4. Non sono
assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in
immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale,
di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti
alla realizzazione di tale tipologia di alloggi. 5. Le norme
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 14
della l.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai
requisiti di visitabilità ed adattabilità
dell’alloggio. 6. Il progetto di
recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei
consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle
prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di
impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 7. La realizzazione
degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di
costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento
resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per
le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di
una maggiorazione, nella misura massima del venti
per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare
obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione
urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di
edilizia residenziale. 8. I progetti di
recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto
esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non
sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto
paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il
paesaggio di cui all’articolo 81, anche con applicazione del comma 5 del
medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il
quale il giudizio si intende reso in senso favorevole. 9. La denuncia di inizio attività deve contenere l’esame dell’impatto paesistico
e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di
incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il
giudizio di impatto paesistico di cui al comma 8. 10. I volumi di
sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge
regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono
essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi
al conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio- assenso. |
ARTICOLO 65 (Ambiti di esclusione) 1. Le disposizioni
del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i
comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne
abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma
7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti). |
ARTICOLO 65 (Ambiti di esclusione) 1. Le disposizioni
del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i
comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne
abbiano disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma
7, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti). 1bis. Fermo restando
quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata deliberazione, possono
ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento,
dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.* 1ter. Con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1bis, i comuni possono, altresì, individuare
ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi
dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove
unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all’obbligo di reperimento
di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64,
comma 3. 1quater. Le
determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1bis e
1ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque
fino all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. Il
piano delle regole individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse
dall’applicazione delle disposizioni del presente capo. 1quinquies. In sede
di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi in
applicazione della l.r. 15/1996, ovvero delle disposizioni
del presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera
b).* |