Locazioni:
le norme base
I diritti di entrambe le parti nel gioco della convenienza
Il
contratto di locazione abitativo è un rapporto tra due soggetti. Pertanto a ogni obbligo fissato dalla legge o da un contratto lecito
a carico del proprietario, corrisponde un diritto dell’inquilino, e viceversa.
Ne
consegue il fatto che, quasi sempre, un “risparmio”
nella locazione di uno dei due, provoca una “perdita” dell’altro. Quindi, in questa guida, analizzeremo diritti e doveri
reciproci.
Limitate
eccezioni a questa regola provengono dalle detrazioni fiscali permesse per
certi tipi di locazioni, dagli sconti sull’Ici
(imposta comunale sugli immobili), nonché da qualche
norma a carattere regionale o locale: si tratta di occasioni in cui entrambi, o
solo uno dei due, possono avere vantaggi. A queste, dedicheremo un capitolo apposito.
Diritti del proprietario
Pagamento del canone e delle spese.
Il ritardo consente di imputare anche gli interesse legali
(o superiori, se ciò stabilito in un contratto a canone libero o completamente
libero). In caso di perdurante morosità, è naturalmente possibile lo sfratto,
secondo le regole stabilite dalla legge n. 392/1978. Fanno eccezioni solo le
locazioni completamente libere, per le quali la liberazione dei locali avviene
senza tener conto di eventuali leggi di proroga degli
sfratti.
Subentro dell’immobile. In
particolari condizioni (vedi schede sulla locazione), il proprietario può
subentrare lui, o un suo familiare, nell’immobile alla prima scadenza
del contratto (4 anni invece di otto o tre invece di cinque) dando disdetta
motivata e evitando il rinnovo.
Custodia dell’immobile. L’inquilino
è custode della casa: pertanto è responsabile o corresponsabile di ogni danno subito da essa, anche per opera di estranei,
salvo che provo il caso fortuito (per esempio, inondazione, terremoto).
Piccola manutenzione. Tocca all’inquilino per esempio ritinteggiatura
delle pareti, riparazione tapparelle, riparazione presa o rubinetto rotto.
Anche l’adeguamento a norme igieniche o sanitarie conseguente a una particolare attività dell’inquilino, compete a lui.
Guasti. Paga l’inquilino quelli provocati da
cattivo uso o da dolo o da sbadataggine.
Mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, rispetto a quello convenuto. In tal caso, il
proprietario può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi da quando
ne ha avuto conoscenza e comunque entro un danno
dall’avvenuto mutamento di destinazione.
Riduzione del canone (o non pagamento delle spese)
Anche in caso in caso di inadempimento del proprietario,
l’autoriduzione del canone e delle spese è illecita, perfino quella per
compensare costi pagati dall’inquilino per opere che competevano al
proprietario: bisogna per forza che l’inquilino si rivolga a un giudice.
Sfratto. Le procedure per lo
sfratto sono, per le normali locazioni abitative, piuttosto onerose e lunghe. Tuttavia il proprietario ha il diritto di ricevere un supplemento
del canone, pari al 25% in più, se l’inquilino non se ne va alla data
decisa dal giudice.
Diritti dell’inquilino
Consegna dell’immobile. Il principale
obbligo di chi affitta è, secondo l’articolo 1574 del
codice, la consegna dell’immobile “in buono stato di manutenzione”. Questa
definizione vaga è integrata dall’articolo 1578 che
afferma che la casa deve essere priva di vizi che riduco in modo apprezzabile
l’uso convenuto.
All’atto pratico, i
giudici hanno riconosciuto che la buona manutenzione è un concetto mutevole,
che dipende dalla situazione concreta: per esempio un lussuoso e centrale
appartamento di rappresentanza, locato ad alto prezzo, deve avere standard
superiori di un alloggio periferico, a canone ridotto. E’ genericamente ammesso
però che l’appartamento deve essere quantomeno “funzionale”: per esempio porte
e finestre debbono funzionare, il pavimento non deve
essere sconnesso, l’impianto elettrico e di riscaldamento garantire sicurezza.
A questo proposito, non basta certo che nel
contratto sia inserita una clausola di stile come “il conduttore riconosce di
aver visitato i locali e di averli trovati in buono stato manutentivo
e idonei all’uso convenuto, compresi gli impianti”.
Per quanto attiene ai cosiddetti vizi, per la
giurisprudenza opera la distinzione tra quelli “palesi” e quelli “occulti”. Per
vizi palesi, si intendono, appunto, certi difetti che
non si può non vedere:per esempio una porta che dà sulla stanza che manca o il
bagno che ha solo la doccia. Se l’inquilino non li fa
notare subito, il proprietario non è tenuto, neanche in seguito, a porvi
riparo.
I vizi occulti sono
un altro paio di maniche. Debbono avere però un
rilievo che superi il limite della tolleranza contrattuale. Tra gli esempi che
si possono fare c’è la presenza di infiltrazioni di
umidità precedentemente non rilevabili, l’eccessiva rumorosità degli impianti,
la scarsità d’acqua o l’imperfetto tiraggio della canna fumaria. Non solo: nei
casi dubbi, è il proprietario che deve dimostrare che l’inquilino li conosceva.
Alcuni di questi vizi, se espressamente segnalati nel contratto di locazione e
accettati dall’inquilino, non sono più considerabili tali: si presume infatti che se ne sia tenuto conto, e si sia ridotto
proporzionalmente il canone di locazione.: Attenzione, però: se il proprietario
ha taciuto in mala fede i vizi, oppure se i vizi esclusi contrattualmente
mettono in serio pericolo la salute del conduttore e dei suoi familiari o
dipendenti oppure se essi sono tali da rendere impossibile il godimento,
l’esclusione non ha efficacia (art. 1579 c.c.).
Il concetto di vizio è differente da quello di
guasto dovuto ad usura (di quelli dovuti a cattivo uso, risponde ovviamente
l’inquilino). In caso di guasto, infatti, l’inquilino può pretendere dal
proprietario la riparazione dei guasti dell’appart
amento e dei servizi condominiali direttamente o indirettamente previsti nella
locazione (per esempio l’ascensore): se non la esegue il locatore, può
provvedervi direttamente, chiedendo il rimborso di quanto anticipato (e, per
prudenza, sottoponendo prima il preventivo dei lavori al proprietario). Anche
questa possibilità può essere però esclusa da un normale contratto di locazione
a canone libero, in cui si stabilisca che le opere di manutenzione
straordinaria facciano capo all’inquilino. Viceversa, in caso di vizio grave,
l’inquilino ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto oppure una
giusta riduzione del canone proporzionalmente all’entità e alla natura dei vizi
verificatisi.
Manutenzione ordinaria e straordinaria.
In linea di principio tocca al proprietario (eccezion fatta
per le piccole riparazioni). Nei contratti a canone agevolato e in
quelli transitori, le spese che il proprietario si accolla sono elencate
nell’allegato G al Dm 30/12/2002. Ma tale allegato è un buon punto di
riferimento per i giudici anche per stabilire quali spese competano
all’uno o all’altro anche in una locazione a canone libero.
Tuttavia una clausola del contatto di
locazione a canone libero (4 + 4 anni di durata) o del contratto di locazione
del tutto libero (vedi scheda), può validamente accollare all’inquilino
tutte le spese di manutenzione (a patto che sia espressa in modo
sufficientemente chiaro).
Adeguamento impianti alle norme di sicurezza e risparmio
energetico. Tocca in genere al proprietario (salvo patti
diversi in contratto di locazione a canone libero).
Garanzia
contro terzi.
Il proprietario deve garantire il godimento pacifico
dell’immobile contro pretese di diritti di terzi. Per
esempio, quelle della moglie separata che pretende di andare ad abitare
nell’immobile o quella di un erede del possessore che pretende di esserne il
vero proprietario. Non è però tenuto a difendere l’inquilino da molestie
di fatto (il vicino che tiene la Tv a massimo volume o sbatte i tappeti
scaricando polvere sul balcone, i ladri, eccetera.
Documentazione
impianti. La legge stabilisce che, in caso di
locazioni e compravendite, il proprietario consegni a chi gli subentra nell’uso
della casa la certificazione di sicurezza degli impianti (un documento che
obbligatoriamente l’installatore deve compilare) nonché
l’attestato di certificazione energetica per gli appartamenti che ne sono
dotati. Per quanto riguarda la certificazione di sicurezza, non esistono però
sanzioni. Viceversa per quanto riguarda la certificazione energetica, il Dlgs
n. 192/2005 (articolo 6, comma 4) stabilisce
addirittura che “il contratto è nullo”, con possibilità per il solo inquilino
di far valere la nullità. Nei fatti, però, la certificazione energetica è
obbligatoria solo nei nuovi edifici. Far valere la nullità del contratto
provoca poi effetti piuttosto strani: dal,momento che è
come se non fosse mai stato scritto, il proprietario dovrebbe restituire tutto
i canoni incassati ma potrebbe pretendere un risarcimento per l’occupazione dei
locali. Si tratta di una norma poco pratica, che probabilmente avrà scarsa
applicazione.
Problemi
burocratici e fiscali. Il contratto deve essere sempre scritto
(anche quello di una casa per le vacanze, secondo
interpretazioni dei giudici), e incombe innanzitutto sul proprietario il
dovere di farlo registrare (vedi capitolo apposito) anche se le relative spese
sono suddivise a metà. Il proprietario ha anche l’obbligo della denuncia alla
Pubblica sicurezza, per le locazioni oltre 30 giorni. deve
consegnare le ricevute di pagamento dei canoni e consentire la verifica delle
pezze giustificative delle spese.
Convocazione dell’inquilino alle assemblee condominiali.
L’inquilino deve essere convocato se le assemblee hanno all’ordine del giorno i
servizi comuni e ha diritto di voto, al posto del proprietario, per quanto
attiene alla gestione delle spese di riscaldamento e condizionamento. Tuttavia questo diritto può essere esplicitamente escluso nel
contratto (solo quelli a canone libero o del tutto liberi). L’obbligo di
convocazione non riguarda l’amministratore condominiali
e in caso di mancata convocazione l’assemblea resta valida: tuttavia
l’inquilino potrà richiedere i danni comprovati al proprietario.
Buone
entrate. la buona
entrata richiesta all’inquilino per poter locare l’appartamento (anche sotto
forma di lavori per la sua ristrutturazione) è un obbligo nullo e dà diritto alla
restituzione di quanto versato, più interessi ed eventuali danni. Nel caso in
cui la buona entrata sia subordinata alla concessione
di rinnovo del contratto esistente, alcuni giudici hanno parlato perfino di
“estorsione” (reato penale);
Migliorie
all’appartamento. L’inquilino ha diritto a effettuare migliorie all’immobile, purché a sue spese e
purché esse non creino danno, non ne alterino la destinazione d’uso o il decoro
e siano rimuovibili alla fine del contratto. Infatti
il proprietario può chiedere che tali migliorie siano rimosse alla riconsegna,
perfino quando esse abbiano creato una maggiore funzionalità pratico o
estetica. Spesso tale diritto è limitato contrattualmente. Solo se c’è
approvazione del proprietario può farsele rimborsare
(o meglio farsi rimborsare una somma pari al maggior valore raggiunto
dall’appartamento). Tale approvazione deve avvenire in modo non dubbio, per
esempio con una raccomandata: non basta che sia un atto di semplice tolleranza.
Innovazioni fatte del proprietario
il proprietario non può eseguire opere edili o impiantistiche che diminuiscano la possibilità di godimento da parte
dell’inquilino.
Sublocazioni totali e parziali. Se
consentito dal contratto a canone libero, l’inquilino può sublocare di sua
scelta, ma solo parzialmente, la casa, a patto che lo comunichi con
raccomandata al proprietario, identifichi chi è il subconduttore
e il periodo di locazione (che ovviamente sarà al massimo pari a quello che gli
resta da godere) e non superi il canone di locazione
da lui dovuto. Il proprietario può esigere anche dal sublocatore
il canone. Tuttavia la facoltà di sublocare è in genere
esclusa, nei contratti di locazione, da una clausola che impone comunque
l’assenso del proprietario.
Incendi. In caso di incendio, il risarcimento del danno da parte
dell’inquilino, se l’immobile era assicurato da polizza, è limitato alla
differenza tra il danno subito e la somma incassata come risarcimento dal
proprietario.
Case all’asta giudiziaria
L’inquilino ha diritto di terminare il rapporto di locazione anche se il
proprietario va in fallimento e la casa è posta all’asta oppure se il
proprietario muore e la casa è ereditata da altri. Stesso
discorso se è venduta ad altri.
Successione nel contratto.
In caso di morte dell’inquilino gli succedono nel contratto, alle stesse
condizioni, il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente
conviventi. Il giudice può attribuire la casa locata al coniuge separato o
divorziato, per la durata contrattuale residua.
Prelazione
all’acquisto in caso di vendita. Se non
concessa liberamente dal contratto, esiste solo nel particolare caso in cui: il
proprietario intende vendere la casa locata e non ha altri immobili di
proprietà tranne quello adibito ad abitazione principale. Altra condizione è
che usufruisca del suo diritto ad interrompere la locazione alla prima scadenza (dopo 4 anni per i contratti a canone libero e dopo
tre anni per quelli a canone concordato). La prelazione va esercitata secondo
gli stessi meccanismi previsti per le locazioni commerciali (legge n.
392/1978). Inoltre, se il il locatore, dopo aver
interrotto il contratto alla prima scadenza non vende,
oppure è proprietario di più immobili, l'inquilino ha diritto al risarcimento
del danno in misura non inferiore a 36 mensilità dell'ultimo canone di
locazione versato (spese escluse).
L’analisi delle 5 principali
alternative
La locazione di un
qualsiasi immobile ha regole stabilite innanzitutto dalla legge: non è quindi
possibile il “fai da te” senza consultarle: gli spazi lasciati alla libera
contrattazione tra proprietario e inquilino sono
quindi ristretti, talora in maniera piuttosto rigida. Talora, perché a seconda di situazioni precise ed oggettive, su cui non
possono esistere dubbi, gli spazi d’azione delle persona coinvolte possono
ampliarsi o restringersi.
In particolare, la
norma che riguarda le locazioni abitative (la legge n. 431/98) istituisce
quattro tipi principali di contratti abitativi diversi, che abbiamo chiamato “a
canone libero”, ”a canone agevolato”, “transitori”, “per studenti
universitari”e ne lascia, regolamentati solo dal
codice civile, un quinto tipo, che definiamo come “completamente liberi”. Di
questi cinque contratti abbiamo sintetizzato, nella tabelle
qui sotto, le regole principali, per renderle di facile consultazione.
Vale la pena
accennare, comunque, che esistono anche altri tipi di
locazioni residenziali, di cui non tratteremo. La più importante di esse è senz’altro quella di edilizia residenziale pubblica,
volgarmente detta “di case popolari”.
Infine un’altra
legge, la n. 392/78, oltre avere ancora un limitato peso anche per le locazioni
residenziali, regola in toto quelle cosiddette
commerciali (uffici e negozi, soprattutto). Anche di esse
non tratteremo.
Locazioni a canone
libero
Durata del contratto |
Minimo 8 anni (4 anni + 4 di rinnovo automatico). “Solo” 4 anni, in casi particolari, stabiliti dalla legge 431/98,
con disdetta motivata. |
Canone |
Completamente libero, secondo accordi tra proprietario e
inquilino. |
Moduli contrattuali |
Liberi, nei limiti delle statuizioni di legge. |
Aggiornamenti del canone |
Si possono decidere contrattualmente: |
a) ogni quanto tempo farli (per esempio, ogni anno); |
|
b) secondo quale meccanismo e indice; |
|
c) con quale procedura (per esempio,
richiesta del padrone di casa all’inquilino con lettera raccomandata). |
|
La percentuale di aggiornamento non
deve essere comunque fissata con criteri illogici o eccessivamente onerosi: è
d’uso stabilirla pari al 100% dell’indice Istat del
costo della vita. |
|
Deposito cauzionale alla firma del contratto |
Massimo e indice;mesi di canone.
Sulla cauzione il proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un
interesse pari al tasso legale, attualmente uguale
al 2,5% annuo. E’ dubbio che questa norma sia derogabile contrattualmente.. |
Suddivisione spese tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita dal codice civile e dagli articoli
sopravvissuti della legge sull’equo canone (n. 392/78), salvo che non si
siano raggiunti differenti accordi contrattuali. |
Spese di registrazione del contratto |
Salvo diversi accordi, al 50% tra inquilino e proprietario. |
Disdetta senza motivazione |
Almeno sei mesi prima degli otto anni di scadenza
del contratto. |
Disdetta motivata |
|
Per l’inquilino: |
per gravi
motivi, almeno 6 mesi prima di quando vuole andarsene, con lettera raccomandata. |
Per il proprietario |
Almeno sei mesi prima dei primi quattro anni di contratto. Si
può dare se il locatore o i suoi parenti più stretti destinano l’immobile a
proprio uso, se lo ristrutturano interamente, se lo vendono, se l’inquilino
ha un altro alloggio o non occupa continuamente quello locato. |
Rinnovo del contratto |
Automatico, se non c’è disdetta motivata alla prima scadenza quadriennale, per altri 4 anni. Alla fine degli 8
anni di contratto, se manca disdetta, il rinnovo è per altri 4 anni + 4 |
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamminstratori
Durata del contratto |
Minimo 5 anni (3 anni più 2 di rinnovo automatico). In casi particolari, previsti dalla legge, anche solo 3 anni, con
disdetta motivata. |
Canone |
Il canone massimo che è
possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli
inquilini locali, in appositi accordi territoriali,
incrementato del 75% del costo della vita dalla data dell’accordo. Dipende
essenzialmente dalle zone dei comuni, dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue
condizioni |
Moduli contrattuali |
Prestampati allegati al Dm Infrastrutture 30/12/2002 |
Aggiornamenti del canone |
Stabiliti contrattualmente in misura massima
annuale del 75% dell’indice Istat del costo della
vita per operai e impiegati. |
Cauzione alla firma del contratto |
Massimo tre mesi di canone anticipato. Il proprietario deve
versare ogni anno all’inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale al 2,5% annuo (salvo che il contratto
sia di 6 anni o più) |
Suddivisione spese tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita dall’allegato G al Dm Infrastrutture 30
dicembre 2002. |
Spese di registrazione del contratto |
Al 50% tra inquilino e proprietario. |
Disdetta senza motivazione |
Almeno sei mesi prima degli cinque
anni di scadenza del contratto. |
Disdetta motivata. |
|
Per l’inquilino |
per gravi
motivi, almeno 6 mesi prima di quando vuole andarsene, con lettera
raccomandata. |
Per il proprietario |
Almeno sei mesi prima dei primi tre anni di contratto. Si può
dare se il locatore o i suoi parenti più stretti destinano l’immobile a
proprio uso, se lo ristrutturano interamente, se lo vendono, se l’inquilino
ha un altro alloggio o non occupa continuamente quello locato. |
Rinnovo del contratto |
Automatico, se non c’è disdetta motivata alla prima scadenza triennale, per altri 2 anni. Alla fine dei 5
anni, se manca disdetta, il rinnovo è per altri 3 anni + 2. |
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamminstratori
Per chi valgono |
Il proprietario o l’inquilino debbono
avere necessità momentanea di affittare un alloggio. L’esigenza transitoria
va dichiarata nel contratto e quella dell’inquilino va comprovata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto. |
Durata del contratto |
Minimo 1 mese, massimo 18 mesi. |
Canone |
Nei capoluoghi di provincia, nonché
nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, secondo gli accordi territoriali:.i canoni potranno essere superiori, fino al 20%,
rispetto a quello del canone concordato. Altrove canone libero. |
Moduli contrattuali |
Prestampati allegati al Dm Infrastrutture 30/12/2002 |
Aggiornamenti del canone |
Di regola, esclusi, salvo diversi accordi locali.. |
Cauzione alla firma del contratto |
Secondo gli accordi locali e, se non se ne
fanno cenno, massimo tre mesi. Se esiste la
cauzione, il proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un interesse
pari al tasso legale, attualmente uguale al 2,5%
annuo |
Suddivisione spese tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita dall’allegato G al Dm Infrastrutture 30
dicembre 2002. |
Spese di registrazione del contratto |
Al 50% tra inquilino e proprietario. |
Disdetta |
Criteri stabiliti liberamente, per contratto, tra proprietario
e inquilino In genere la disdetta è automatica, senza bisogno di
comunicazione. |
Rinnovo del contratto |
Possibile, purché il proprietario e l’inquilino confermino il
permanere dell’esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi
prima della scadenza del termine stabilito nei
contratto. Se la lettera non viene inviata o vengono
meno le sue esigenze di transitorietà, il proprietario è costretto a
ricondurre il contratto alla durata degli affitti a canone libero. Cioè ad applicare una durata di quattro anni più altri
quattro di rinnovo automatico. In caso di dichiarazioni non veritiere, deve
risarcire all’inquilino 3 anni di canone o ripristinare il contratto.. |
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamminstratori
Dove |
Nei Comuni sedi di università o di
corsi universitari distaccati ovvero di specializzazione nonché nei Comuni
limitrofi, individuati dagli accordi territoriali |
Per chi valgono |
Per chi affitta a studenti universitari o comunque
a studenti che seguono corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello
universitario. Si può affittare anche a un gruppo di
studenti. |
Durata del contratto |
Minimo 6 mesi, massimo 3 anni, con rinnovo automatico per lo
stesso periodo, alla prima scadenza, salvo disdetta
dell’inquilino. |
Canone |
Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai
sindacati dei proprietari e degli inquilini locali,in
appositi accordi territoriali. Dipende essenzialmente dalle zone dei comuni,
dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue condizioni. |
Moduli contrattuali |
Prestampati allegati al Dm Infrastrutture 30/12/2002 |
Aggiornamenti del canone |
Di regola, esclusi, salvo diversi accordi locali. |
Cauzione alla firma del contratto |
Massimo tre mesi di deposito cauzionale. Se esiste, il
proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un interesse pari al tasso
legale, attualmente uguale al 2,5% annuo |
Suddivisione spese tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita dall’allegato G al Dm Infrastrutture 30
dicembre 2002. |
Spese di registrazione del contratto |
Al 50% tra inquilino e proprietario. |
Disdetta |
L’inquilino
può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata
almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di
pluralità di inquilini, ciò è consentito anche ad
uno solo firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la
locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà
del conduttore recedente per i pregressi periodi di affitto. |
Rinnovo del contratto |
Rinnovo automatico, salvo disdetta. Alla prima scadenza è possibile solo la disdetta dell’inquilino. |
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamminstratori
Per chi valgono |
Per chi da in locazione: a)una casa per le vacanze, per breve periodo; b) un box auto; c) una casa classificata dal Catasto come di lusso (cioè inserita nella categoria A/1); d) una casa classificata dal Catasto come villa (cioè inserita nella categoria A/8); e) una casa vincolata dalla Soprintendenza
come bene storico, artistico o culturale, ai sensi delle leggi statali. Gli immobili vincolati o classificati in A/1,
A/8 o A/9 possono essere affittati anche con il canone concordato. E’ fonte
di discussione se tra gli affitti liberi rientrano le foresterie, che comunque prevedono la locazione per periodi brevi da parte
di società ai propri dipendenti. |
Durata del contratto |
Massimo 30 anni, minimo libero. Quando
non è specificata nel contratto: a) se l’immobile non è arredato, un anno; b)se l’immobile è arredato, quella a cui si riferisce il
pagamento del canone (cioè se si è pagato un affitto
mensile, è un mese). |
Canone |
Completamente libero, secondo accordi tra proprietario e
inquilino. |
Moduli contrattuali |
Liberi, nei limiti delle statuizioni di legge. |
Aggiornamenti del canone |
Si possono decidere liberamente: a)ogni
quanto tempo farli (per esempio, ogni anno); b) secondo quale meccanismo e
indice (per esempio, aumentare il canone ogni anno della stessa percentuale
dell’inflazione); c) con quale procedura (per esempio, richiesta del padrone
di casa all’inquilino con lettera raccomandata). |
Cauzione alla firma del contratto |
Libera. |
Suddivisione spese tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita dal codice civile, e cioè
al proprietario le spese di manutenzione straordinaria a all’inquilino le
piccole riparazioni, salvo che non si siano raggiunti altri accordi
contrattuali Negli affitti a uso vacanze è comune anticipare un forfait a
titolo di copertura delle spese. |
Disdetta |
Automatica, senza bisogno di comunicazione da parte del
proprietario o dell’inquilino, ma solo se vi è termine di scadenza. |
Rinnovo del contratto |
Non è automatico. Può essere stabilito per un periodo
liberamente deciso da proprietario e inquilino. |
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamminstratori
Agevolazioni fiscali e non
Detrazione del 36% sul recupero.
Spesso ci si dimentica che non solo il proprietario, ma anche l’inquilino ha
diritto alla detrazione del 36% sulle opere edili e impiantistiche pagate.
Requisito necessario è che abbia però l’assenso scritto del proprietario. Il
Fisco, che spesso ha poca dimestichezza con le norme civili, si dimentica che
esistono casi in cui l’inquilino può eseguire opere senza assenso, salvo
diversi patti (le migliorie) e che in taluni casi, se ha l’assenso, si può
convenire che il proprietario lo rimborsi.
Contratti a canone libero, transitori e per studenti
universitari.
A favore del proprietario:
L’imponibile fiscale
degli immobili locati è ridotto, a favore del proprietario, di un forfait, pari
al 15% del canone annuo, a titolo di rimborso delle spese sopportate (la
percentuale sale al 25% per gli immobili situati nella laguna di Venezia).
Contratti a canone convenzionato (3 anni + 2)
A favore del proprietario:
Solo nei comuni
classificati come ad alta tensione abitativa:
-
sconto”
del 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per
la laguna di Venezia);
-
riduzione
del 30% dell’imposta di registrazione del contratto;
-
a
partire dal 1999 i comuni possono (ma non sono costretti) concedere un’aliquota
Ici più bassa a chi affitta con questo tipo di
contratto.
A favore dell’inquilino:
- riduzione del 30%
dell’imposta di registrazione del contratto.
- detrazione di
495,80 euro (reddito complessivo che non supera euro 15.493,71), e di euro 247,90( reddito complessivo fino a 30.987,41 euro. Si
gode in percentuale ai giorni di locazione effettivi.
Trasferimento di residenza per motivi di lavoro.
A favore dei proprietari:
La legge n. 388/2000
(art. 145, comma 98) che ha reso integralmente deducibili dall'Irpeg (e quindi dal reddito d’impresa), i canoni di locazione e le spese relative
al funzionamento di strutture, quando i fabbricati sono concessi
in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività. La deduzione si
applica, per il periodo d'imposta in cui si verifica
il trasferimento e nei due periodi successivi e gli. immobili
si considerano strumentali.
A favore degli inquilini
Possono godere di una detrazione per qualunque tipo di contratto di
locazione stipulato (che non può cumularsi però con quella per i contratti
convenzionati).
Si può applicarla per 3 anni dalla richiesta da
parte di chi si trasferisca nel comune di lavoro o in uno limitrofo. E’ di euro 991,60 se
il reddito complessivo non supera euro 15.493,71
e di euro 495,80 se il
reddito complessivo è tra 15.493,71 e
30.987,41 euro. Si gode in
percentuale ai giorni di locazione effettivi.
Contributi del fondo
sociale per gli affitti
Tutti gli inquilini con
redditi ridotti e con contratti di locazione abitativi regolamentati dalla
legge n. 431/1998 (compresi quelli a canone libero o a locazione transitoria,
per intendersi), hanno diritto di chiedere i contributi statali previsti dal
fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Sono
esclusi solo i contratti che abbiamo definito come “completamente liberi” (regolati
solo dal codice civile).
Essi consistono in
un contributo annuo fino a 3.098,74 € (in caso di reddito annuo fino a due
pensioni minime INPS e quando il canone è pari a
almeno il 14% reddito) o a 2.324,06 € (in caso di reddito annuo non oltre
quello per l'assegnazione case popolari, come stabilito dalle norme regionali, e
quando il canone è pari a almeno il 24% reddito). Le famiglie con ultrasessantacinquenni, disabili o con analoghe situazioni
di particolare debolezza sociale, possono vedere incrementato il contributo
fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in
relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di
reddito previsti possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%. I
contributi sono gestiti dai comuni e non sono cumulabili con le detrazioni
fiscali previste per gli inquilini stessi. I requisiti sono dettagliati nel
decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999.
Agenzie sociali per l’affitto.
In alcuni comuni (per esempio Bologna, Forlì, Cesena, Modena, Rimini, Vicenza,
Lecco, Alpignano in provincia di Torino e Tolmezzo in provincia di Udine),
sono state messe in piedi, con la collaborazione di enti e società pubbliche e
private, delle agenzie volte a risolvere i problemi abitativi di categorie
“deboli” (soprattutto lavoratori immigrati, ma talora anche portatori di handicap,
anziani, giovani coppie, studenti fuori sede). I meccanismi sono di due tipi:
sostenere le locazioni agevolate o, talora, prendere in locazione direttamente
da proprietari privati i locali, a favore degli inquilini. I proprietari sono
garantiti contro le morosità (paga l’agenzia), possono avere altre agevolazioni
(per esempio Ici ridotto o azzerato) ma debbono concedere un canone ragionevolmente basso.
Sfratti: agevolazioni fiscali per il proprietario.
Sono di due tipi:
1) Non è imponibile
il canone di locazione (ma solo la normale rendita catastale, quasi sempre più ridotta) se l’inquilino è moroso. Tale
diritto scatta però solo per gli sfratti per morosità (e non per fine
locazione) o solo dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di convalida
del giudice. Da quel momento si ha anche diritto ad avere il rimborso di quanto
precedentemente pagato in più di Irpef (rigo G2 del
modello 730), che si prescrive in dieci anni.
2) Non deve pagare
nulla come reddito dell’immobile, se l’inquilino ha più di 65 anni o è handicappato grave e, per questo, è stato
incluso nella proroga degli sfratti nei comuni oltre un milione di abitanti.
Il verbale di consegna
Un accorto padrone
di casa, insieme al contratto, farà firmare all'inquilino uno o due elenchi (vedi
box a pagina xxx). Nel primo si descrive lo stato di
manutenzione di pareti, pavimenti e impianti dell'appartamento e andrebbe sempre fatto. Il secondo elenco è previsto solo se
si affitta un appartamento arredato, anche solo per le vacanze: sono trascritti
tutti gli arredi presenti (mobili, elettrodomestici, biancheria, stoviglie).
Proprietario e inquilino firmeranno per accettazione
gli elenchi, sia alla consegna che alla riconsegna dell'appartamento. Sarà così
possibile controllare se lo scaldabagni c'era davvero, o l'aveva rubato
l'inquilino precedente, o se lo scarico della cucina era già intasato o meno.
E' probabile così che si risolvano, in armonia, quasi tutte le occasioni di
lite.
Troppo complicato? E perché? In fondo i verbale di
consegna va scritto dal padrone di casa una volta sola. Se affitta una casa di
villeggiatura, comunque, gli basterà farne delle
semplici fotocopie per servirsene per tutti gli inquilini futuri.
Appartamenti arredati e non arredati
I sottoscritti...... nella loro
qualità, rispettivamente, di locatore e conduttore dell'immobile situato in
via.... piano ... città...., riconoscono che tale immobile si trova nelle
seguenti condizioni di manutenzione (pessimo, sufficiente, discreto, normale) e
di funzionamento (buono, cattivo):
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Alla consegna (data...) |
Alla riconsegna (data...) |
pareti e plafoni, compresa
tinteggiatura |
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pavimento |
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porte |
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finestre |
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impianto elettrico |
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impianto idraulico |
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servizi
igienico-sanitari |
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riscaldamento/condizionamento |
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impianto Tv |
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cantina/solaio/garage/giardino |
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note sulla scarsa
manutenzione di singoli elementi |
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note sullo scarso
funzionamento di singoli impianti |
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L'appartamento è inoltre provvisto dei
seguenti arredi:
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Stato di manutenzione o funzionamento |
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Alla consegna (data...) |
Alla riconsegna (data...) |
Lavatrice/lavapiatti |
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Cucina a gas |
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Apparecchio Tv |
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Scaldabagno |
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Frullatore, tostapane ecc. |
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Frigorifero |
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N... tavoli |
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N.... sedie |
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Stoviglie per n... persone |
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N. ...pentole e altri utensili |
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N. ... tovaglie, N....asciugamani,
N...lenzuola |
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L'inquilino dichiara
di aver ricevuto in consegna n.... chiavi , comprensive di quelle ......
(della porta
d'ingresso, del portone, del cancello, del solaio, della cantina)
Il proprietario......
......... L'inquilino
...................