Rubrica leggi regionali a cura di Confappi
Urbanistica e case popolari: novità in quattro regioni
TOSCANA
Legge Toscana n. 69 del 27-12-2007
Regola la
compartecipazione dei cittadini alle scelte locali, ivi comprese quelle
urbanistiche ed ambientali. A gestirla è l’Autorità regionale per la garanzia e
la promozione della partecipazione che valuta e
ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi con possibili
rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica,
nonché regola il sostegno regionale i progetti partecipativi. Se un cittadino su cento in regione propone un dibattito
pubblico, essa va organizzato. Inoltre i cittadini e le associazioni possono
presentare per farsi finanziare progetti partecipativi diversi dal dibattito
pubblico. La partecipazione va prevista anche in materia sanitaria, di
discariche di rifiuti, di reti telematiche.
Bur n. 1 del 3 gennaio 2008
MARCHE
Legge Marche n. 18 del 30-11-2007
Tracciate possibili
eccezioni alla regola che i terreni agricoli acquistati con contributi
regionali sono indivisibili. La Giunta, in particolare, può consentire i
frazionamenti per l’ alienazione di limitate superfici
comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale
conduzione aziendale, oltre che per decesso del titolare, per divisioni
comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per esproprio per
pubblica utilità e rettifica di confini.
Bur n. 106 del 6 dicembre 2007
Legge Marche n. 19 del 27-12-2007
Legge collegata alla
Finanziaria regionale. Stabilito al 31 ottobre di ogni
anno il termine di presentazione della documentazione necessaria per il provvedimento
di concessione del finanziamento regionale per le opere pubbliche. Prorogato al
31 dicembre 2008 il termine per la realizzazione del progetto “Interventi di
riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del
Tronto”. Approvato il programma triennale 2008/2010 e
l’elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a procedere
all’alienazione, anche mediante trattativa privata di immobili
non più utilizzabili a fini istituzionali o di interesse pubblico a prezzo di
vendita stabilito mediante apposita perizia tecnico-economica. Fondo di 2.705 113 euro per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici. Nuove tariffe per l’estrazione dei materiali da cava e nuovi
canoni per le utenze di acqua pubblica. Innalzate le
aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come
combustibile per usi civili
L’imposta regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile viene stabilita al 100 per cento del canone di concessione
(di fatto raddoppiandolo), ma è del 10% del canone per le concessioni del
demanio marittimo. Per l’omesso versamento, oltre al pagamento dell’imposta
evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, è prevista una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato
oltre la scadenza.
Riviste anche le
sanzioni per le tasse sulle concessioni regionali, innalzate dal 100 al 200 per
cento della tassa medesima e, in ogni caso, per un importo non inferiore a 103
euro per chi esercita un’attività per la quale è
necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali e al 30% per
insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza.
Ampliati
da 12 a 20 piazzole gli spazi per tende e camper nelle aziende agrituristiche
con almeno 3 ettari di terreno.
Concessa la
rateizzazione dei crediti vantati dalla Regione presso i cittadini che si
trovino in condizioni economiche disagiate e documentabili:permesse
fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell’entità del debito e
del reddito complessivo dell’ultimo anno, secondo fasce definite con
deliberazione della Giunta regionale.
Bur n. 113 del 27 dicembre 2007
supplemento n. 21
PUGLIA
Legge Puglia n. 40 del 31-12-2007
Modifiche
innanzitutto alla regolazione degli appalti: le amministrazioni aggiudicatrici, hanno tempo sei mesi dalla data dell’atto
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per un provvedimento apposito per l’omologazione delle spese sostenute per la
realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.
Scorre poi da 45 a 90 giorni il termine per i pareri del Consiglio Regionale
dei lavori pubblici sulle opere: dopodiché vale il silenzio-assenso..Le istanze
di verifica di assoggettabilità alle Valutazione di
impatto ambientale antecedenti alla legge n. 17 del 2007 nonché quelle anche
successive di integrazione e variazione progettuale sono esaminate dalla
Regione che ha 180 giorni in più: in mancanza, le opere sono escluse da Via.
Prorogata sine die la possibilità di regolarizzare l’occupazione di case popolari, senza la quale
è impossibile acquistare la casa eventualmente offerta in opzione.. Gli IACP
sono autorizzati a vendere, con le modalità della legge statale 24 dicembre
1993, n. 560 gli alloggi inseriti nei piani di vendita che sono liberi e
disponibili se la vendita è finalizzata a eliminare i condomini misti. Gli
acquirenti devono trasferirsi entro 60 giorni dalla data dell’atto di acquisto a pena nullità della compravendita e l’alloggio
non può essere rivenduto prima di dieci anni. L’alloggio reso libero
dall’acquirente deve essere immediatamente assegnato in locazione.
Ulteriore
proroga (è la terza) al 30 aprile 2008 del termine del regolamento di modifica
di quello attuale sulla programmazione della rete distributiva commerciale
delle grandi strutture di vendita.
Bur n. 184 del 31 dicembre 2007