Nota della redazione.
Piena
libertà alle Regioni in materia di Denuncia di inizio attività. Con le
modifiche al comma 6 portate dalla Legge 443/2001 (la cosiddetta “legge
obiettivo”) vengono fatte salve le leggi regionali della Lombardia e della
Toscana in materia di Dia e si dà il via libera alle Regioni anche per le norme
future. Si resta in attesa del necessario coordinamento con il Testo Unico dell’edilizia
(vedi il comma 14) che, peraltro, ha visto la sua entrata in vigore rinviata al
30 giugno 2003.
LEGGE 21
dicembre 2001, n.443
Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attività produttive. (GU n. 299 del 27-12-2001 - Suppl. Ordinario
n.279)
testo in
vigore dal: 11-1-2002
Art. 1.
(Delega al
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attività produttive)
(Commi
dall’1 al 5 omessi)
6. In
alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato,
possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito
dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli
interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le
ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli
interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da
piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o
di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono
stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge,
l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta
giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i
sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta
esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla é
innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La
realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale é subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine
di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di
cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre
dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia é priva di effetti.
10.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia é priva di effetti.
11. Il
comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, é abrogato.
12. Le
disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a
decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della
data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto
previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo
eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni
a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui al periodo precedente.*
* Modifiche
apportate dall’art. 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
13. É
fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il
Governo é delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto
legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie
per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
(Commi dal
15 al 19 omessi)