Ampliamenti volumetrici: la Toscana arriva per prima
La Toscana ha
bruciato tutte le altre regioni sul filo di lana nel
varare una legge sugli ampliamenti volumetrici, in attuazione dell’Intesa
Stato-Regioni, non ancora pubblicata sul Bur.
Tuttavia il dibattito ferve: le nuova legge è restrittiva
e anzi inutile, perché di fatto consente incrementi volumetrici quando gli
strumenti urbanistici già li prevedevano, o al contrario è una norma lassista e
permissiva?
La tesi della
Regione è complessa. Può riassumersi così: se gli strumenti urbanistici
comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, magari
limitatissime, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Solo
nel caso, piuttosto raro, in cui i Comuni hanno voluto escludere ogni tipo di addizioni funzionali, soprattutto in certe zone protette,
o per certi edifici, l’incremento sarà impossibile.
L’interpretazione
può parere contorta, se ci si dimentica che l’articolo della legge sul governo del territorio toscana (n. 1/2005), dà una definizione
complessa di quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra
l’altro esso afferma che essi comprendono anche “le addizioni funzionali di
nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi
organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze”. Per intendersi, con
“addizioni”, in questo caso, non si intendono solo i
cosiddetti “volumi tecnici” (casotti caldaia e ascensore, tettoie agricole
eccetera), ma anche gli ampliamenti di volume veri e propri (una nuova stanza, una
sopraelevazione, un box, eccetera). Insomma, i comuni avrebbero già potuto,
nell’ambito della propria autonomia, utilizzare lo strumento degli ampliamenti.
Anche quando non lo hanno fatto, in genere si sono
riservati la possibilità di cambiare idea, “importando” nei loro strumenti
urbanistici la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge
toscana. In tal caso saranno “costretti” a consentire gli aumenti volumetrici. Quindi, secondo la Giunta, gli incrementi ci saranno (si
parla addirittura del 40% del patrimonio edilizio coinvolto).
Sciolto questo nodo,
si può affermare che la legge toscana recepisce
abbastanza fedelmente il contenuto dell’Intesa Stato-Regioni. Gli ampliamenti
fino al 20% sono consentiti non solo per gli edifici mono
e bifamiliari, ma anche per gli altri, purché con
superficie utile lorda non superiore a 350 mq (e quindi fino a
un massimo di 70 mq) e relativamente ad ogni unità immobiliare. Le demolizioni
e ricostruzioni possono prevedere fino al 35% di superficie in più (il 15% per
edifici con edifici a destinazione mista residenziale-commerciale,
solo per la parte abitativa).
Le principali
esclusioni riguardano i centri storici (zone A), gli edifici con vincolo
storico-artistico o in zone di inedificabilità
assoluta, parchi e riserve. Dall’incremento vanno sottratte le superfici abusive,
anche se in seguito regolarmente condonate. Vanno comunque
rispettate le distanze legali tra costruzioni, le altezze massime dei
fabbricati e le dotazioni di opere di urbanizzazione primaria (in zone isolate,
occorre perlomeno l’approvvigionamenti di acqua potabile e le fognature). Ma il
principale requisito resta il risparmio energetico. In
caso di ampliamenti, l’indice di prestazione
energetica delle volumetrie aggiunte deve essere migliore del 20% rispetto a
quelli previsti per le nuove costruzioni dal 2010 in poi. In caso di
demolizioni e ricostruzioni si pretende il 50% in più
per tutto l’edificio, e occorre anche puntare sul condizionamento estivo.
In compenso la nuova
legge Toscana prevede che tutte queste misure siano valide per gli interventi per cui sia stata presentata una Dia entro fine 2010: quindi
oltre i 18 mesi previsti dall’Intesa con il Governo. Nella legge non si fa
alcun cenno ai contributi di costruzione dovuti, alle norme anti-sismiche o
alle autorizzazioni paesaggistiche:valgono in questo
caso le altre norme vigenti.*
Il testo della legge
Legge Toscana 8 maggio 2009, n. 24
Misure urgenti e
straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente.
:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117,
terzo comma della Costituzione;
Visto
l’articolo 4, comma 1, lettera n) e l’articolo 69 dello Statuto;
Vista
l’intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell’articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3), in sede di conferenza unificata;
Vista la legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di
energia);
Visto
il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e l’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni comunità enti montani
(UNCEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile
2009;
Visto
il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29
aprile 2009;
Considerato quanto
segue:
1. L’esigenza
di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell’attività edilizia
privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura
economica;
2. L’urgenza di
favorire iniziative volte al rilancio dell’economia;
3. La
necessità di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie;
4. La
necessità di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi
edilizi che migliorano il tessuto urbano;
5. La
necessità di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti
procedurali affinché gli interventi possano prodursi con la tempistica
richiesta;
6. La
necessità di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri
utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria
della stessa;
7. L’esigenza di
individuare con precisione gli ambiti di applicazione
della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in
considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo
complesso;
8. L’opportunità di
collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualità
architettonica ed energetica degli edifici nonché al
loro adeguamento alla normativa antisismica vigente;
9. La necessità di
fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto
conto della natura straordinaria della stessa e comunque
nel rispetto del termine concordato nell’intesa;
10. L’opportunità, al
fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalità della
presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell’intesa come
termine entro il quale è richiesto il possesso delle
condizioni di ammissibilità degli interventi straordinari;
11. L’opportunità, al
fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella
destinazione d’uso degli edifici abitativi che abbiano
fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo
temporale e di sanzionarne l’evento;
12. L’opportunità di istituire un sistema informativo regionale
sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi
impianti nell’ambito della l. r.
39/2005;
Si approva la
presente legge
Art. 1 Finalità
1. La presente legge è finalizzata al rilancio
dell’economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene
sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i
principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare
la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale,
l’efficienza energetica degli edifici e la fruibilità degli spazi per le
persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la
realizzazione degli interventi edilizi in essa
previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell’attività entro il
termine perentorio di cui all’articolo 7, comma 2.
Art. 2 Definizioni e
parametri
1. Ai fini della presente legge, sono
stabilite le seguenti definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono
gli edifici con destinazione d’uso residenziale, nonché gli edifici rurali ad
uso abitativo necessari alle esigenze dell’imprenditore agricolo, a quelle dei
familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati
nell’attività agricola;
b) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro
esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o
esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le
scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di
sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera
media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi
tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro
dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico;
c) per centri abitati si intendono
quelli all’interno del perimetro individuato:
1) dal regolamento
urbanistico ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b) della l. r. 1/2005,
qualora i comuni abbiano approvato o anche solo adottato detto atto di governo
del territorio;
2) dagli strumenti urbanistici generali o dai
regolamenti edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo
adottato il regolamento urbanistico di cui all’articolo 55
della l. r. 1/2005;
3) in applicazione
della definizione dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), in mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici
o nei regolamenti edilizi di cui al numero 2);
d) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati
si intendono quelle definite dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute
in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
Art. 3 Interventi
straordinari di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto nel
presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo
del 20 per cento della superficie utile lorda già esistente alla data del 31
marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino ad un massimo
complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie
utile lorda;
detti interventi possono
essere realizzati solo su edifici abitativi aventi alla data del 31 marzo 2009
le seguenti caratteristiche:
a) tipologia monofamiliare
o bifamiliare;
b) tipologia diversa da quella di cui alla
lettera a) con superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri
quadrati.
2. Con gli interventi di cui al comma 1, non
può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati.
3. Gli interventi di cui al
comma 1 possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli
strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio
o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono la ristrutturazione
edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici ulteriori rispetto a
quelli ammessi per volumi tecnici o gli interventi di cui all’articolo 78, comma
1, lettere f), g) o h) della l. r. 1/2005; detti interventi sono
realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei
fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti
condizioni:
a) gli edifici siano situati all’interno di
centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri
abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile
e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne
agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli
strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.
Nota. Art. 78, comma 1, lettera f), g) o h) della l.r.1/2005- Trasformazioni urbanistiche ed
edilizie soggette a permesso di costruire
1. Sono
considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali
del territorio:
f) gli
interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con
la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non
assimilate alla ristrutturazione edilizia;
h) gli
interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di
volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con
diversa articolazione, collocazione e destinazione
d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.
4. Fermo restando il rispetto della normativa
vigente in materia di efficienza energetica, gli
interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive
di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati
da fonti rinnova bili, garantiscano comunque, con riferimento alla
climatizzazione invernale dell’ampliamento, un indice di prestazione energetica,
definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia),
inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limi te
indicato nell’allegato C, tabella 1. 3 del medesimo D. Lgs.
192/2005; in ogni caso, l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento
è dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.
5. L’utilizzo delle tecniche costruttive di
cui al comma 4 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al
medesimo comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro
professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione
dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della l. r. 1/2005;
in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità
dell’ampliamento realizzato.
Art. 4 Interventi
straordinari di demolizione e ricostruzione
1. Nel rispetto di
quanto previsto nel presente articolo e nell’articolo 5, sono consentiti
interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino
al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda già esistente alla
data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.
2. Salvo quanto
disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su
edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa alla
data del 31 marzo 2009.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono
consentiti su edifici all’interno dei quali siano presenti porzioni aventi
destinazioni d’uso diverse e compatibili con la destinazione d’uso abitativa
nella misura comunque non superiore al 25 per cento
della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo; in tali casi
gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie
utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell’ampliamento e non
sia aumentata.
4. Con gli interventi di cui
al comma 1 non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici
interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti
può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una
superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati.
5. Gli interventi di cui al
comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della
pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti
urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione
edilizia di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h) della l. r. 1/2005,
o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati
nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati
all’interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne
agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino
di cui alla l. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti
della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli
strumenti urbanistici generali dei comuni.
6. Qualora gli
edifici abitativi siano situati all’interno di centri abitati e ricadano in
ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui
alla l.
183/1989 o dalle indagini geologiche allegate
agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto
allegato alla denuncia di inizio dell’attività di cui
all’articolo 7 contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle
persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti.
Il progetto prevede, altresì, ove necessario,
la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati
dall’allegato A, paragrafo 3. 2. 2, lettera d) del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento
di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini
geologiche).
7. Gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia
sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei
seguenti parametri:
a) con riferimento
alla climatizzazione invernale dell’edificio, l’indice di prestazione
energetica, definito dal D. Lgs. 192/2005, è
inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite
indicato nell’allegato C, tabella 1. 3 del medesimo D. Lgs.
192/2005;
b) con riferimento al raffrescamento estivo
dell’involucro edilizio dell’edificio, la prestazione energetica, pari al
rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per
il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di
progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, è
inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno.
8. L’utilizzo delle tecniche costruttive di
cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al
medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro
professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione
dei lavori di cui all’articolo 86, comma 1, della l. r. 1/2005;
in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l’abitabilità o
agibilità dell’edificio realizzato.
9. Gli interventi di cui al comma 1 sono
realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8
e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli
insediamenti).
Art. 5 Condizioni generali
di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli
3 e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici
e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.
2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli
3 e 4 non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della
presentazione della denuncia di inizio attività di cui
all’articolo 7, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformità dal
titolo abilitativo;
b) collocati
all’interno delle zone territoriali omogenee “A” di cui all’articolo 2 del D. M. 1444/1968 o ad
esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o
dagli atti di governo del territorio comunali;
c) definiti di valore
storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o
dagli strumenti urbanistici generali;
d) vincolati quali immobili di
interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
e) collocati nelle aree di inedificabilità
assoluta come definite dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie);
f) collocati nei
territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali;
g) collocati all’interno di aree
per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici
generali prevedano l’adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi
dell’articolo 65 della l. r. 1/2005.
3. Le altezze utili degli interventi non
possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Per gli interventi di cui all’articolo 3, è consentito l’ampliamento con
altezze superiori ai tre metri senza superare l’altezza dell’unità immobiliare
interessata dall’ampliamento. Per gli interventi di cui all’articolo 4, è
consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove
già esistenti nell’edificio oggetto di demolizione.
4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di
cui alla l. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in
materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano state
applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII, capo I, della l. r. 1/2005:
a) sono computate ai fini della determinazione
della superficie utile lorda già esistente di cui all’articolo 3, comma 1 ed
all’articolo 4, comma 1;
b) devono essere sottratte dagli ampliamenti
realizzabili ai sensi degli articoli 3 e 4.
5. Gli ampliamenti realizzabili in
applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti
dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio
comunali sui medesimi edifici.
6. Alla data del 31 marzo 2009, le unità
immobiliari interessate dagli interventi di cui all’articolo 3 o gli edifici interessati
dagli interventi di cui all’articolo 4 devono risultare
regolarmente accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi
del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo
catasto) o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati
urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Qualora non regolarmente accatastati, per dette unità immobiliari o per detti
edifici, devono risultare già presentate alla data del
31 marzo 2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento
o per la variazione catastale.
7. L’accatastamento o la dichiarazione di cui
al com ma 6 riguardante le unità immobiliari o gli
edifici con destinazione d’uso residenziale deve
riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della
l. 1249/1939.
8. L’accatastamento o la dichiarazione di cui
al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle
esigenze dell’imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari
coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività
agricola può riferirsi anche alla qualifica di
fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r. d. 1572/1931.
9. L’accatastamento o la dichiarazione per le
porzioni di edificio di cui all’articolo 4, comma 3,
aventi destinazioni d’uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla
categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all’utilizzazione esistente
di dette porzioni.
Art. 6 Immodificabilità
della destinazione d’uso e del numero degli alloggi
1. Non può essere modificata la destinazione
d’uso degli edifici abitativi sui quali siano stati
realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi
legittimato dalla denuncia di inizio attività di cui all’articolo 7, se non
siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori
di cui all’articolo 86, comma 1 della l. r. 1/2005.
Art. 7 Titoli abilitativi
degli interventi edilizi straordinari
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono
realizzati mediante la denuncia di inizio attività di
cui all’articolo 79 della l. r. 1/2005, nel rispetto delle
disposizioni generali di cui all’articolo 82 e secondo il procedimento di cui all’articolo
84 della medesima l. r. 1/2005. Nella relazione
asseverata di cui al medesimo articolo 84, comma 1, oltre a quanto ivi
previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare
alle disposizioni della presente legge.
2. La denuncia di inizio
attività di cui al comma 1 può essere presentata non oltre il termine del 31
dicembre 2010.
Art. 8 Sanzioni
1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 132 della l. r. 1/2005.
2. Nel caso di violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni
amministrative di cui al titolo VIII, capo I della l. r. 1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di
costruire.
Nota:
Art. 132, 132 della l.r.1/2005
- Opere
eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali
1. Sono
opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso di costruire
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con
specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il
comune, accertata l'esecuzione di opere in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità dalla medesima ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi dell' articolo 133, ingiunge la
demolizione indicando nel provvedimento l'area che eventualmente verrà
acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3.
3. Se il
responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore
a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del comune a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali.
6. Per
le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base
a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi
di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
7. Il
comune redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale,
l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle
relative ordinanze di sospensione e lo trasmette
all'autorità giudiziaria, alla provincia e al Ministro dei lavori pubblici.
8. Le
sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, si
applicano anche alle opere di cui all' articolo 79,
comma 1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformità, in
totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.
9. Le
disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano nei casi di addizioni,
sopraelevazioni ed opere pertinenziali diverse da quelle di cui all' articolo
79 ed eseguite in assenza permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali. In tali ipotesi il comune provvede ai sensi dell' articolo 134
10.
Resta escluso qualsiasi effetto di sanatoria amministrativa in materia edilizia
in dipendenza del trasferimento soggetti privati di aree
già demaniali.
Art. 9 Modifiche
all’articolo 23 della l. r. 39/2005
1. Dopo il comma 12 dell’articolo 23 della
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è aggiunto il seguente comma:
“12 bis. Nell’ambito del
sistema informativo geografi co regionale di cui
all’articolo 28 della l. r. 1/2005, è istituito
il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione
energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura
regionale competente. ”.
2. Dopo il comma 12 bis dell’articolo 23 della
l. r. 39/2005, è aggiunto il seguente comma:
“12 ter. Il sistema
informativo di cui al comma 12 bis comprende l’archivio informatico delle
certificazioni energetiche, nonché il catasto degli
impianti di climatizzazione.
Le modalità di
organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono
disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di
cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n.
1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della
“Rete telematica regionale Toscana”). ”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Toscana.
CONSIGLIO
REGIONALE
- Ordini
del giorno
ORDINE
DEL GIORNO 5 maggio 2009, n. 44
Ordine del giorno collegato a Legge regionale 8 maggio
2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e
alla riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente).
Il
Consiglio regionale
Invita
la Giunta regionale
ad effettuare i
necessari approfondimenti relativamente all’opportunità di inserire in futuro,
fra gli edifici sui quali potrà essere consentito un ampliamento volumetrico, anche
quegli immobili individuati dagli strumenti urbanistici delle amministrazioni
comunali con vincolo storico erroneamente identificato.
Il
presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 2 della medesima legge l. r. 23/2007