Le condizioni per il cancello in più
E’ possibile in una recinzione aprire un cancello in più
che serva dei nuovi
appartamenti realizzati da un ex magazzino? Occorre l’assenso di tutti i
condomini? Lettera firmata, Fossano.
Secondo l’articolo
1102 del codice civile i partecipanti alla cosa comune
(recinzione) può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il suo
godimento, anche senza assensi, ma a queste condizioni:
1)
non deve alterarne la destinazione (cosa che non accade); 2) non deve impedire
ad altri condomini di farne uso; 3) non deve creare danno agli altri condomini;
4) non deve creare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato (art.
1120); 5) non deve alterarne il decoro architettonico; 6) non deve rendere
parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino:;