Recupero sottotetti: il Lazio pretende il risparmio energetico
Dopo anni di
gestazione è stata varatala legge della regione Lazio sul recupero abitativo
dei sottotetti residenziali. La nuova norma (Legge 16 aprile 2009, n. 13)
giunge dopo che quasi tutte le regioni italiane hanno varato regole su questo
tipo di incrementi volumetrici, probabilmente anche
sotto l’influenza del Piano Casa del
Governo Berlusconi.
In sostanza è
consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore, riducendo, ai fini della concessione dell’agibilità,
l’altezza minima media da 2,7 metri a 2,4 per i locali abitativi e a 2,2 metri
per quelli a servizi. Nei comuni montani
( elencato nell’allegato alla legge n. 9/1999) l’altezza media ponderale è di
2,2 metri anche per i locali abitativi. E possibile poi ridurre a metà,
rispetto alle norme nazionali, la
superficie delle finestre: dovranno essere di ampiezza
di 1/16 di quella del pavimento, anziché di 1/8. Non vanno considerati nel calcolo , ai fini
delle altezze e dei rapporti aereoilluminanti,
gli spazi inferiori a 1,5 metri (1,3 metri per i servizi) che vanno
chiusi con armadietti.
Ma l’innovazione più
radicale è stata quella di prevedere (in linea con quanto stabilito da
Lombardia, Liguria e Umbria, ma in contraddizione con le norme di altre regioni), che l’edificio possa essere sopraelevato
fino a raggiungere l’altezza minima consentita per il recupero.
Tratto distintivo
della legge del Lazio è recepire le nuove
preoccupazione sulla sostenibilità ambientale degli interventi. Deve essere
garantito l’isolamento termico, il risparmio idrico e l’utilizzo di fonti
rinnovabili per il fabbisogno di acqua calda (al 50%
del consumo) e quello di energia elettrica (perlomeno 1 kW do potenza dell’impianto).
Queste prescrizioni, contenute nell’articolo 6, necessitano
senz’altro di chiarimenti: per esempio, in un condominio potrebbe essere
difficile assicurare il riutilizzo delle acque piovane o l’installazione di
pannelli solari, senza scontrarsi con
l’opposizione di altri proprietari
Per il resto è resa
piuttosto difficile la realizzazione di unità
immobiliari autonome (che non siano, cioè, semplici ampliamenti di un’abitazione sottostante già
esistente). Infatti in tal caso occorre destinarle i
locali per almeno 5 anni a locazione a canone concordato (a meno che siano
utilizzate come prima casa da un parente in linea retta del proprietario).
Inoltre ,
occorre recuperare spazi per parcheggi pertinenziali o, in caso di
impossibilità, versare al comune di una
somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per
parcheggi da reperire.
Il recupero resta
impossibili nei centri storici (zone omogenee A) e i comuni possono, entro 6
mesi, delimitare ulteriori zone escluse o anche decidere
un incremento del contributo di costruzione, nel limite massimo del 20%. Deve
essere monetizzato anche l’aumento di volumetria se superano i limiti di
densità edilizia stabiliti dal Dm 2 aprile 1968.
Norma |
Altezza media
ponderale dei locali (1) |
Altezze minime |
Rapporto
aereoilluminante (2) |
|
pianura |
Montagna (3) |
|||
Nazionale (L. n. 457/1978
art. 43, Dm Sanità. 5 / 7 / 75) |
2,7 m, (abitazioni); 2,4 metri (servizi) |
2,55 m, (abitazioni); 2,4 metri (servizi) |
- |
1/8 |
Lazio (L. n. 13/2009) |
2,4 m, (abitazioni); 2,2 metri (servizi) |
2,2 m, (abitazioni); 2,2 metri (servizi) |
1,5 m, (abitazioni); 1,3 metri (servizi) |
1/16 |
Note:.
(1) Va calcolata dividendo il volume della
parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima (vedi) per la
superficie calpestabile relativa.
(2) Rapporto tra la superficie delle finestre
e quella dei pavimenti (escluse le altezze minime)
(3) Per le norme nazionali sono montane le
abitazioni nei comuni di più di 1.000 metrti di altitudine, per quelle laziali è previsto un preciso elenco.
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Il testo della legge
Legge Lazio 16 Aprile 2009, n. 13
Disposizioni per il recupero a fini abitativi
dei sottotetti esistenti (1)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove il recupero a fini
abitativi dei sottotetti esistenti con l’obiettivo di limitare
il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo,
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili,
dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi
tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge si definiscono
sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti,
compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo
titolo abilitativo, non siano stati computati come
volumi residenziali.
Art. 3
(Condizioni per il recupero)
1. Possono essere recuperati a fini abitativi,
previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti
esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate
nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:
a) l’edificio dove è ubicato
il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai
sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;
b) l’altezza media interna netta che, nel caso
in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il
piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso
dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,40
metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi
accessori o di servizio; per gli edifici siti nei comuni montani e nei
territori montani dei comuni parzialmente montani, è ammessa una riduzione
dell’altezza media sino a 2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza
media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del
colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una
tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante
deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);
d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma
restando l’altezza media di cui alla lettera b), l’altezza della parete minima
non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30
metri per gli spazi accessori o di servizio;
e) gli eventuali spazi di altezza
inferiore ai minimi di cui alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere
murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio
destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce
diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta;
f) sono consentite modificazioni delle altezze
di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza
delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente
legge.
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza
media di cui al comma 1, lettere b) e c) è consentito l’abbassamento
dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello
stesso, a condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto
dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilità
dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le norme
sismiche.
3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se
volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è
subordinato all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali
nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un
minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa
ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per
mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere all’obbligo
di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi
vigenti, l’intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di
una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per
parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione
di parcheggi da parte del comune.
5. Non sono assoggettati al versamento di cui
al comma 4 gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per
l’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa di
proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14
della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia
residenziale pubblica) l’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla
realizzazione di nuove unità immobiliari, è, altresì, subordinato all’obbligo
di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato di
cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e
successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il
caso in cui la medesima unità immobiliare sia utilizzata come prima casa da un
parente in linea retta del proprietario, con l’obbligo di non alienarla per un
periodo pari a cinque anni.
Art. 4
(Classificazione dell’intervento ed oneri
concessori)
1. L’intervento di recupero del sottotetto a
fini abitativi è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modifiche.
2. L’intervento di
cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui
all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla
volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun
comune per le opere di nuova costruzione.
3. I comuni possono deliberare l’applicazione
di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di
cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e
di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
Art. 5
(Modalità d’intervento)
1. L’intervento di recupero del sottotetto a
fini abitativi deve comunque garantire il rispetto
delle caratteristiche architettoniche dell’edificio, tenuto anche conto della
zona in cui lo stesso ricade, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie
riguardanti le condizioni di agibilità.
2. Al fine di assicurare l’osservanza dei
requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione
naturale dei locali, l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi
può essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte,
nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e
nel rispetto dei requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti.
Art. 6
(Sostenibilità energetica ambientale)
1. Il progetto di recupero del sottotetto a
fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento
termico nonché, in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 27
maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura
sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a
fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.*
Nota:
articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6
ARTICOLO 4
(Risparmio idrico)
1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi
competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua i criteri
e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e
del loro uso razionale, in particolare attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a
verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione, anche
attraverso il monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali
di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella
rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di
tecniche di depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il
recupero delle acque piovane e grigie.
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modifiche è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed
il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed
erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con
scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne
dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura
superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la
naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola
di calore.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sono
altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali
impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il
recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui
al comma 2, lettera a).
ARTICOLO 5
(Fonti energetiche rinnovabili)
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente,
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d. p. r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili
al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda
dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per
cento;
b) il fabbisogno di energia
elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non
inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di
estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del
comma 1 deve curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del
quartiere.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché
eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati.
4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili,
si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).
ARTICOLO 6
(Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale
del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche
costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici
storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena
rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai
sensi della presente legge devono essere preservati.
2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al
comma 1, i comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la
conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive
proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la
sostituzione degli stessi con materiali che ne mantengano
inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità.
Art. 7
(Esclusioni e deroghe)
1. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle zone territoriali omogenee “A” di cui dall’articolo 2 del
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto
1967, n. 765).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono
disporre motivatamente l’esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone
territoriali omogenee nonché di determinate tipologie di edifici, anche in
relazione a caratteristiche storico-culturali,
morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini
abitativi, come disciplinato dalla presente legge, è consentito anche in deroga
agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti
edilizi vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se
in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di
superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro
monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio
all’interno dell’area considerata.
Note:
(1)
Legge pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 21 aprile 2009, n.15