La tassazione dei terreni edificabili
Nel
1995 ho acquistato un fondo rustico esteso mq 63.810 R.dom. lire
2.944,05 . R.agr. lire 484,57 (oggi rispettivamente
euro 229,09 ed euro 96,66) il cui prezzo, nel rogito, risulta di lire 1.420.000.
Il
terreno fino al 2004 ha mantenuto la classifica di “seminativo”, mentre, da
quest’anno, per effetto del nuovo piano regolatore del comune di appartenenza, l’immobile è stato compreso nella più vasta
zona EC la cui classifica consente di lottizzare l’area in base all’indice di
edificazione 0,25 mc/mq.
Oggi
mi si prospetta la possibilità di alienare il bene per il prezzo forfetario di
un milione e mezzo di euro, per cui in base ai dati
predetti ed i conseguenti oneri fiscali e vari (irpef, mediazioni,usi locali
3%, etc…) gradirei potere conoscere, sia pure in maniera approssimativa, quale
potrà essere, in definitiva, il mio ricavo netto della transazione, tenuto
conto che gli altri miei redditi imponibili ammontano a 60.000 euro.
Vorrei
una risposta solo privata. Lettera firmata
Premettiamo che sul
fondo reso edificabile è comunque dovuta l’Ici, con
base imponibile il valore in comune commercio, che è prudente stimare di
concerto con l’Ufficio tributi del comune. L’alienazione di un terreno
edificabile è gravata dalla cosiddetta” imposta sul capital gain”:
Più esattamente il
Testo unico delle imposte sui redditi, nell’articolo 17 lettera g-bis,
sottopone a tassazione separata le “plusvalenze di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. Va
ricordato che una vantaggiosa agevolazione più volte
prorogata e riaperta (da ultimo fino al 30 giugno 2005) prevedeva che
fosse possibile versare subito, in tre rate, il 4% di imposta sul valore del terreno, come stimato da apposita
perizia giurata, evitando maggiori prelievi in futuro(Irpef o Irpeg sul capital
gain conseguito), al momento della vendita del terreno. Non è impossibile che questa agevolazione sia “riaperta” ancora dalla nuova
Finanziaria in esame in Parlamento, anche se per ora non ve n’è traccia sui
testi (del resto si tratta di proroghe spesso inserite all’ultimo momento).
Pertanto, in caso di tassazione separate, il
capital gain conseguitoè imponibile secondo le normali aliquote Irpef e Irpeg.
Per quanto riguarda l’intervento di mediatori, niente può essere
affermato, perché tariffe non ce ne sono nè possono d’altronde esserci, per apposita disposizione dell’Anti-trust. Quindi le
percentuali di mediazione vanno contrattate.