La servitù per contratto non si estingue senza accordo

 

Due supercondomini adiacenti, ma autonomi l’uno dall’altro, sono serviti da uno stesso collettore dell’acqua potabile.. Il secondo condominio è servito dopo il primo. Nel rogito risulta che la società venditrice dei complessi “ha costituito servitù sotterranee di acquedotto, elettrodotto, gasdotto, fognatura” a favore del primo Condominio. Il secondo condominio ha sempre partecipato alle spese di riparazione. Ora, causa la situazione precaria del collettore (quattro rotture in diversi anni) il secondo condominio vorrebbe distaccarsi” e creare una nuova linea più in alto, interrompendo quella ora in funzione. Interrompendo la nostra linea, decade la servitù? La risposata è valida anche per eventuali altri impianti (elettrodotto, gasdotto, fognatura)? Domenico Calogera, Bardolino (Verona)

 

 

La servitù derivante da contratto può essere estinta solo con il consenso delle due parti (in questo caso i due supercondomini). Quindi il suo condominio può distaccarsi solo con l’accordo dell’altro, che potrà per esempio pretendere che voi continuate a contribuire alle spese di conservazione del collettore. Tutto ciò vale anche per elettrodotto, gasdotto e fognatura.