La servitù per contratto non si estingue senza accordo
Due supercondomini adiacenti, ma autonomi l’uno dall’altro, sono
serviti da uno stesso collettore dell’acqua potabile..
Il secondo condominio è servito dopo il primo. Nel rogito risulta
che la società venditrice dei complessi “ha costituito servitù sotterranee di
acquedotto, elettrodotto, gasdotto, fognatura” a favore del primo Condominio.
Il secondo condominio ha sempre partecipato alle spese di riparazione. Ora, causa la situazione precaria del collettore (quattro rotture in
diversi anni) il secondo condominio vorrebbe distaccarsi” e creare una
nuova linea più in alto, interrompendo quella ora in funzione. Interrompendo la
nostra linea, decade la servitù? La risposata è valida anche per eventuali
altri impianti (elettrodotto, gasdotto, fognatura)? Domenico Calogera,
Bardolino (Verona)
La servitù derivante da contratto può essere estinta solo con il
consenso delle due parti (in questo caso i due supercondomini). Quindi il suo condominio può distaccarsi solo con l’accordo
dell’altro, che potrà per esempio pretendere che voi continuate a contribuire
alle spese di conservazione del collettore. Tutto ciò vale anche per
elettrodotto, gasdotto e fognatura.