La polizza fabbricato copre solo chi l’ha sottoscritta

 

Sono proprietario di un appartamento in un fabbricato di 12 appartamenti undici dei quali sono di proprietà ritengo dello stato essendo stati costruiti nel lontano 1948 con la legge Tupini .

La gestione dell’immobile è affidata all’ALER (azienda lombarda per l’edilizia residenziale) di Brescia.

Il problema:

nel 2004 a causa del terremoto nella zona del lago di Garda anche l’immobile ha subito lesioni alle parti comuni.

Come proprietario ho provveduto a sistemare la mia pratica direttamente per quanto accaduto al mio appartamento. Però mi sono visto recapitare dall’ALER una spesa per i danni subiti nelle parti comuni di circa 2000 euro quale quota parte per la mia proprietà.

Io ho chiesto all’Aler di defalcare dalla cifra richiesta per i danni causati dal terremoto i rimborsi da loro avuti per le sovvenzioni ricevute, dallo Stato, dalla Regione e da quant’altri, ritenendo dovere dell’amministrazione del condominio non solo esporre i debiti ma anche i crediti ricevuti sotto forma di rimborsi.

Purtroppo la risposta è stata negativa perché, a loro modo di vedere, nessun rimborso è dovuto in quanto hanno agito da gestori del problema mentre il pagamento dei danni totali è stato fatto dalla loro assicurazione che risponde anche dei danni del terremoto.

La domanda è questa:

posso chiedere il rimborso, se non all’ALER almeno all’assicurazione? Perché ritengo che qualcuno abbia incassato il risarcimento. Giampietro Baresi

 

Il fabbricato di cui parla il lettore è, a tutti gli effetti, un condominio, benché quasi tutti gli appartamenti siano di proprietà pubblica. Occorre valutare a chi sia realmente intestata la polizza assicurativa. Se essa è intestata al condominio del quale l’Aler è gestore, ovviamente il lettore beneficerà del rimborso in proporzione alla sua quota. Se invece la polizza fosse “personale” dell’Aler o comunque della proprietà pubblica, altrettanto ovviamente non spetterebbe alcun risarcimento al lettore stesso. A tal fine può essere utile anche controllare se il lettore ha pagato o meno in passato la sua rata percentuale dei costi della polizza stessa. Se così è accaduto, potrà portare prova del suo diritto alla relativa indennità, al di là del fatto formale dell’intestazione della polizza.