La
polizza fabbricato copre solo chi l’ha sottoscritta
Sono proprietario di un appartamento in un
fabbricato di 12 appartamenti undici dei quali sono di proprietà ritengo dello
stato essendo stati costruiti nel lontano 1948 con la legge Tupini .
La gestione dell’immobile è affidata all’ALER
(azienda lombarda per l’edilizia residenziale) di Brescia.
Il problema:
nel 2004 a causa del
terremoto nella zona del lago di Garda anche l’immobile ha subito lesioni alle
parti comuni.
Come proprietario ho
provveduto a sistemare la mia pratica direttamente per quanto accaduto al mio
appartamento. Però mi sono visto recapitare dall’ALER
una spesa per i danni subiti nelle parti comuni di circa 2000 euro quale quota
parte per la mia proprietà.
Io ho chiesto all’Aler
di defalcare dalla cifra richiesta per i danni causati dal terremoto
i rimborsi da loro avuti per le sovvenzioni ricevute, dallo Stato, dalla
Regione e da quant’altri, ritenendo dovere
dell’amministrazione del condominio non solo esporre i debiti ma anche i crediti
ricevuti sotto forma di rimborsi.
Purtroppo la risposta è stata negativa perché,
a loro modo di vedere, nessun rimborso è dovuto in
quanto hanno agito da gestori del problema mentre il pagamento dei danni totali
è stato fatto dalla loro assicurazione che risponde anche dei danni del
terremoto.
La domanda è questa:
posso chiedere il
rimborso, se non all’ALER almeno all’assicurazione? Perché
ritengo che qualcuno abbia incassato il risarcimento. Giampietro
Baresi
Il fabbricato
di cui parla il lettore è, a tutti gli effetti, un condominio, benché quasi
tutti gli appartamenti siano di proprietà pubblica. Occorre valutare a chi sia realmente intestata la polizza assicurativa. Se essa è intestata al condominio del quale l’Aler è gestore, ovviamente il lettore beneficerà del
rimborso in proporzione alla sua quota. Se invece la polizza fosse “personale”
dell’Aler o comunque della
proprietà pubblica, altrettanto ovviamente non spetterebbe alcun risarcimento
al lettore stesso. A tal fine può essere utile anche controllare se il lettore
ha pagato o meno in passato la sua rata percentuale
dei costi della polizza stessa. Se così è accaduto, potrà portare prova del suo
diritto alla relativa indennità, al di là del fatto
formale dell’intestazione della polizza.