La cantina è in genere pertinenza del locale sovrastante
Sono proprietario di un
locale ad uso commerciale in una zona periferica di Milano che ho affittato ad
uso trattoria. L’acquisto era avvenuto tramite tribunale perché il vecchio
proprietario aveva fatto fallimento.
Lo stabile era datato
(probabilmente era una vecchia cascina). Ora il mio locale fa
parte di un condominio di 18 appartamenti più il mio locale. Il
condominio è sorto dopo che fu venduto l’ultimo
appartamento.
All’atto dell’acquisto
sulle mappe catastali non esistevano cantine per nessuno dei futuri condomini.
Durante la ristrutturazione che ho fatto eseguire nel
mio locale, per mia fortuna è stata trovata una cantina preesistente, che si
presentava stracolma di macerie e calcinacci. Il ritrovamento di questo vano
sotterraneo fu provvidenziale perché per l’attività della trattoria è molto importante avere una cantina.
Poiché la scoperta della
cantina si deve solamente a un caso, dipendente però
dai lavori da me ordinati (ristrutturazione e adattamento a trattoria), ho
seguito subito il suggerimento dell’architetto, direttore dei lavori di
ristrutturazione, e ho provveduto all’accatastamento di tale locale alla mia
proprietà.
Anche perché in una vecchia mappa catastale del 1940 rinvenuta
dall’architetto appariva la scritta che la cantina era di pertinenza del locale
sopra esistente, che coincide con la mia proprietà.
(L’accatastamento è
avvenuto prima che fosse reso noto il regolamento di condominio, ma poco dopo
la costituzione del condominio stesso).
Ho speso
parecchio denaro per pulire la cantina dalle macerie, l’ho ristrutturata completamente facendo rinforzare le pareti,
facendola isolare dall’umidità e facendo fare la piastrellatura del pavimento.
Faccio presente che non
esiste possibilità di accesso alla cantina dalle parti
comuni del condominio ma vi si entra solamente dal mio locale, mediante una
botola e una scala in discesa, anche queste fatte porre da me.
L’amministratore, pur
sapendo che facevo tali lavori, non mi ha comunicato nulla in proposito e non
mi ha posto nessuna proibizione.
Ora, a
nome del condominio, ha avanzato pretese su questa cantina e mi ha imposto di
ritenerla proprietà del condominio, benché nemmeno sul regolamento condominiale
vi sia alcuna indicazione relativa all’esistenza di cantine.
Tuttavia, viste le spese da me sostenute, mi ha concesso di
utilizzarla a titolo gratuito fino alla mia morte, oppure fino ad eventuale
vendita del locale da parte mia.
Non mi sembra una
decisione giusta, avendola scoperta io, anche considerando che in caso di
vendita del negozio la proprietà della cantina ne accrescerebbe
il valore.
Le chiedo:
posso vantare dei diritti di proprietà su questa cantina?
Quali consigli può darmi in merito? Raffaele Mazza
A nostro parere la pretesa del condominio di
considerare la cantina come parte comune è priva di fondamento. Ciò per più
ragioni:
a) Il regolamento condominiale contrattuale non
ne fa cenno;
b) le cantine non sono comprese nella parti presunte come comuni dall’articolo 1117 del
codice civile e non vi è titolo che stabilisca diversamente;
c) Per analogia su quanto stabilito più volte
dalla giurisprudenza in merito ai sottotetti, l’accesso dal solo suo locale ne comprova la pertinenza;
d) la mappa catastale del 1940 è una prova in
più.
Pertanto la proposta dell’uso gratuito vita natural durante, per evitare probabilmente ogni
usucapione ventennale, non andrebbe accolta, salvo che il condominio non possa
accampare solide ragioni per la pretesa di titolarità, che ci pare al momento
non esistano.