Le innovazioni gravose e il condomino indigente
In
un condominio (attualmente la palazzina è rifinita in
quarzo) quale maggioranza occorre in assemblea per approvare l'esecuzione dei
lavori di rifinitura esterna a cortina? Quale per eventuale rifinitura in
pittura? Preciso che siamo 11 condomini. Se un condomino si trova in condizioni
disagiate (nucleo familiare 3 persone), pensionato (65
anni), percepisce una pensione di 400 euro al mese e ha un figlio (24 anni) con
handicap al 100%, e non può affrontare la spesa (circa 60.000 euro la sua
quota), come deve agire? Se questi non paga, gli altri
condomini devono accollarsi la spesa?
La disposizione di cui
all’articolo 1121 del Codice civile — in tema di innovazioni
gravose o voluttuarie — prescinde dalle condizioni economiche dei singoli
condomini ed è riferita solo a situazioni obiettive. In ogni caso, ove
l’intervento di cui parla il lettore sia ritenuto innovazione gravosa o
voluttuaria, rimane il fatto che, ai fini della non
partecipazione alla spesa, esso deve risultare divisibile: l’intervento sulla
facciata non può, sotto questo profilo, essere suscettibile di godimento
separato, perché da esso traggono vantaggio tutti i condomini.
Conseguentemente, anche il condomino dissenziente è tenuto a partecipare alle
spese secondo i criteri stabiliti dal regolamento contrattuale o dall’articolo
1123 del Codice civile (in quest’ultimo caso in base ai millesimi di
proprietà).L’assemblea — a parte la rateizzazione in
base allo stato d’avanzamento dei lavori — può anche autorizzare
l’amministratore a stipulare un finanziamento bancario, con più comode
rateazioni. In materia di innovazioni gravose o
voluttuarie, la maggioranza richiesta per la delibera assembleare è quella di
cui all’articolo 1136, comma 5 del Codice civile (maggioranza dei partecipanti
al condominio e due terzi dei millesimi).