L’annullabilità delle delibere ha tempi stretti
Il
16 aprile u.s. è stato chiesto al Giudice di pace di questo capoluogo la
dichiarazione di nullità dell’assemblea condominiale tenutasi in seconda
convocazione sotto la data del 7 aprile e indicata quale assemblea ordinaria e
straordinaria che ha deliberato sul seguente ordine del giorno: approvazione
del Consuntivo relativo all’anno 2004 e Preventivo
anno 2005, nonché lavori straordinari concernenti la manutenzione
dell’edificio.
L’assemblea
ha deliberato di approvare quanto posto all’ordine del giorno all’unanimità , cui ha concorso a votare lo stesso amministratore che era
portatore di numerose deleghe. Per quanto sopra è stato interessato il giudice
di pace che senza darne alcuna comunicazione ai condomini ricorrenti, ha posto
agli atti la richiesta dei ricorrenti in calce sottoscritti, ritenendola
irrituale.
La
mancata comunicazione ha certamente impedito ai ricorrenti di porsi in regola.
Nel
corso dell’anno le assemblee in prima convocazione venivano
convocate alle ore 6 del mattino, cosicché pacificamente andavano deserte, e
l’amministratore non si è mai curato di redigere un dovuto verbale, non lo ha
fatto evidentemente per evitare un falso inconfutabile. Per contro l’assemblea,
in seconda convocazione, era in grado di deliberare in quanto
le maggioranze richieste richiedevano maggioranze diverse.
Si
desidera conoscere se le deliberazioni adottate sono da considerarsi nulle o
meno, anche se non sono state impugnate entro i
termini prescritti.
L’amministratore,
anni addietro, di propria iniziativa non suffragata da valide motivazioni ha disposto di togliere sulla facciata del palazzo, alcune file
di mattoncini ritoccando pure quasi tutti i frontalini.
Sono
trascorsi tre anni e nessun mattoncino è caduto come neppure prima
dell’esecuzione abusiva dei lavori.
All’epoca
questa azione è stata subito contestata all’amministrazione
con lettera raccomandata, ma questi non vi ha dato riscontro.
Per
tale incresciosa iniziativa spiegata, non risulta
esservi stata un’ordinanza del Comune né una qualche perizia di un ingegnere
edile.
Allo
stato di quanto esposto è tutt’ora possibile chiamare
in causa l’amministratore perché provveda in proprio e direttamente al
ripristino, allo stato ante, dei danni causati al condominio con la balorda
iniziativa più sopra esposta? Lettera firmata, Pescara
L’orientamento che si è
consolidato da alcuni anni in Cassazione è quello di
considerare solo annullabili e non nulle le delibere prese in assemblee
irregolari o con maggioranze insufficienti. Pertanto esse debbono
necessariamente essere impugnate in giudizio entro trenta giorni da quando se
ne avuta conoscenza: termine che nel caso in questione non pare sia stato
rispettato.
Più in dettaglio. E’
inesatta la convinzione che in assemblea ordinaria non si possano deliberare
opere di manutenzione straordinaria e che perciò occorra una assemblea
straordinaria (dove sta scritto?). E’ corretta la protesta che l’assemblea in
prima convocazione non può essere convocata alle 6 del mattino (o per esempio,
in luoghi lontani ed evidentemente scomodi). Ciò non rende di per sé nulla o
annullabile la pretesa assemblea di seconda convocazione, ma la rende di fatto di prima convocazione. Resta valido quanto detto
sulla necessità di impugnazione, se le maggioranze
previste per la prima convocazione non sono rispettate.. Per quanto attiene al
voto dell’amministratore come delegato, alcune sentenze della Cassazione lo
escludono, limitatamente alla propria nomina o riconferma e al rendiconto,
rifacendosi alla dottrina sulle società del codice civile e a patto che
l’amministratore non sia, contemporaneamente, anche condomino. Ma anche questa irregolarità rende il voto annullabile e non nullo.
Si noti, in più, che l’impossibilità
della delega all’amministratore o la limitazione del numero di deleghe può
essere votata con regolamento assembleare (meta dei
partecipanti all’assemblea più almeno 500 millesimi).
Quanto, infine,
all’abuso di potere dell’amministratore, per la sua revoca giudiziale anche per
iniziativa di un solo condomino occorrerebbe provare che ci sia
stato un dolo, per esempio per intascare un arricchimento indebito con
tangenti da chi ha eseguito i lavori. Viceversa in qualsiasi momento resta
possibile revocare l’incarico, anche in un assemblea
straordinaria convocata ad hoc per iniziativa di almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, secondo le procedure
previste dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Infine per quanto attiene al ripristino della status
ante, è teoricamente possibile agire in giudizio, ma lo sconsigliamo se non
altro per i tempi lunghi della giustizia, per l’ammontare presumibilmente lieve
delle somme pagate dal condominio e per la possibilità che, se sono passati
anni e non è stata verbalizzata opposizione in varie assemblee (leggiamo bene
il timbro postale che risale al 2000?) , si possa parlare di acquiescenza da
parte del condominio. Insomma va valutato freddamente se il gioco vale la
candela.