Passa infatti dal 10% al 20% l’Iva da applicare
Aumentano del 10% i costi del riscaldamento per chi ha un contratto di servizio energia
Dall’1 gennaio i contratti di servizio energia
sono passati da Iva al 10% a Iva al 20% (salvo rarissime
eccezioni). E’ questa l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate della
modifica del punto 122) della tabella A, parte terza
allegata al Dpr sull’Iva (n. 633/1972), portata dal
comma 384 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.
296). La nuova formulazione del punto 23), come spesso accade mal scritta,
aveva fatto ritenere finora che non fosse cambiato nulla rispetto al passato:
ma le finanze sono di tutt’altro avviso
L’Iva al 10% resta solo per quei contratti di
servizio energia che gestiscono la fornitura derivante da fonte rinnovabile o
da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (caso più unico che raro).
Risoluzione
Entrate 10/05/2007 n. 94
Consulenza giuridica. Contratto di servizio
energia - Aliquota IVA
Con l'istanza
indicata in oggetto concernente l'aliquota IVA applicabile al Contratto di
servizio energia, é stato esposto il seguente
Quesito
La
Confederazione Generale Italiana del Commercio, ha chiesto chiarimenti in
merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 384,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito il n. 122) della
Tabella A, parte terza, allegata al D. P. R. n. 633/1972.
Al riguardo ha fatto presente che con la nuova
formulazione del n. 122) é stata
esplicitata, per via normativa l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del
10 per cento alle prestazioni di servizi relativi alla
fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto di
servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412.
É stato inoltre segnalato che l'Amministrazione
finanziaria con risoluzione n. 103 del 20 agosto 1998 e con circolare n. 273
del 23 novembre 1998 aveva chiarito con riferimento alla normativa previgente che alle prestazioni oggetto di contratti di
servizio energia era applicabile l'aliquota IVA agevolata in
quanto detti contratti disciplinano l'erogazione di beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle
vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di
salvaguardia dell'ambiente.
Soluzione prospettata
La CONFCOMMERCIO ritiene che la precisazione
contenuta nel nuovo testo del n. 122) della Tabella A, parte terza, allegata al
DPR n. 633/1972, circa l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata alle
prestazioni dovute in base ad un contratto di servizio energia, non può che
considerarsi una mera "traduzione" in legge di quanto precedentemente affermato in via amministrativa e
conformemente osservato nella pratica commerciale.
Parere dell'Agenzia
delle Entrate
L'articolo 1, comma 384 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ha modificato il punto 122) della Tabella A, parte
terza, allegata al D. P. R. n. 633/1972 prevedendo alcune novità.
La precedente versione del punto 122)
applicava, molto genericamente, l'IVA agevolata alle "prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e distribuzione di
calore-energia per uso domestico".
Con la nuova versione il
legislatore ha riscritto la norma come segue: "122) prestazioni di servizi
e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia
termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell'ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto
interministeriale di cui all'art. 11,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni ed
integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture
di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota
ordinaria".
Si é voluto quindi precisare l'ambito
applicativo della disposizione, da un lato, chiarendo che l'aliquota agevolata
é applicabile oltre che alle prestazioni di servizi anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura
di energia termica per uso domestico, e dall'altro, restringendo il campo di
applicazione dell'aliquota agevolata all'energia prodotta da fonti rinnovabili
o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Al riguardo, infatti, si deve preliminarmente
osservare che la Tabella A, parte III, contiene un mero elenco dei beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento ai sensi dell'art. 16 del Dpr. 633 del 1972 e non norme dispositive
che specifichino le operazioni che fruiscono dell'aliquota ridotta.
Si riscontra, invece, che il n. 122) in esame
é formulato in modo non convenzionale perché non contiene una specifica voce di
beni o servizi.
Il medesimo é infatti
composto da tre parti: la prima che fa riferimento a determinate cessioni di
beni e prestazioni di servizi, e le due successive che contengono frasi di
senso compiuto la cui finalità non può essere che quella di specificare meglio
l'ambito di applicazione dell'aliquota agevolata, relativamente alle operazioni
indicate nella prima parte.
Ne consegue, ad avviso della scrivente, che
essendo il n. 122) inserito in una elencazione di beni
e servizi che beneficiano dell'aliquota agevolata, l'aliquota in questione sarà
applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, di cui alla
prima parte della norma, relative all'energia termica prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; le stesse
cessioni e prestazioni di servizi saranno invece escluse dall'applicazione
dell'aliquota agevolata qualora si pongano in relazione con la produzione di
energia termica da fonti non rinnovabili.
Ciò precisato, con riferimento al chiarimento
richiesto nell'istanza, si ritiene che l'agevolazione,
con riguardo alla norma novellata, concerne solo le prestazioni di servizi
rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la fornitura di energia
termica prodotta da fonte rinnovabile.
La norma é stata infatti
riformulata con la finalità di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche
alternative, importante obiettivo che le istituzioni nazionali e sovranazionali intendono perseguire ai fini di tutela
ambientale.
É opportuno comunque
rilevare che la nuova formulazione del n. 122) fa riferimento al contratto
servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all'art.
11, comma 1, del DPR 26 agosto 1993, n.
412.
Trattasi di decreto che al momento non é stato
ancora emanato e che dovrà disciplinare il predetto contratto che, ai sensi
della citata normativa prevede che sussistano in capo ad uno stesso soggetto il
ruolo di fornitore e il ruolo di terzo responsabile di un impianto. Ruoli
questi che normalmente, al di fuori del contratto servizio energia, sono svolti
da soggetti diversi in virtù della incompatibilità che
sussiste tra i soggetti medesimi per i differenti fini che perseguono.
Pertanto, nelle more dell'emanazione del
menzionato decreto si ritiene che possano comunque
usufruire dell'aliquota Iva agevolata i contratti servizio energia che
presentano i criteri minimali elencati nella circolare n. 273/E del 23 novembre
1998, con la conseguenza che il beneficio di cui trattasi potrà applicarsi alle
prestazioni di servizi rese, nell'ambito del contratto servizio energia, per la
fornitura di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento.