Iva su contratti servizio energia su uso misto abitativo e non

 

In un condominio abbiamo eseguito la trasformazione dell'impianto da gasolio a metano e affidato la gestione calore alla stessa ditta che ha eseguito i lavori. Sapevo che così facendo si sarebbe potuto applicare l'iva al 10% anche sul consumo( calore).Il fornitore invece dice che l'Iva al 10 è applicabile solo per gli immobili uso abitazione. Per gli altri immobili ( negozi, uffici eccc..) ,dovrei installare dei contacalorie su ogni singolo calorifero e determinare la quantità di calore su cui si dovrà applicare l'iva al 20%. Vorrei sapere se invece di affrontare tale intervento ( per altro costoso ) posso applicare l'Iva al 20 in base al calcolo effettuato sui millesimi di riscaldamento ?
Le quote della spesa vengono comunque ripartite a tutti i condomini in relazione ai millesimi e non in relazione al consumo.
Grazie Marino Stefania Fna 1083

 

 

Va innanzitutto chiarito che la fornitura di metano per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda ha l’Iva al 10% (parte III del Dpr sull’Iva (Iva al 10%) , al punto 127-bis) , mentre quella per usi promiscui (non solo cottura cibi e produzione acqua calda, ma anche riscaldamento) è soggetta all’Iva in misura ordinaria al 20%. La Risoluzione Entrate del 29/04/2003 n. 97 afferma infatti che“La disciplina vigente non consente, per questa ipotesi, l'applicazione dell'aliquota ridotta su una quota determinata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del gas metano, ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo degli impianti di riscaldamento”.

A questa regola fa eccezione il punto 122 dello stesso Dpr che ammette all’Iva agevolata le “prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico”, al di là che il combustibile sia metano, gasolio o altro. Si tratta dei cosiddetti “contratti servizio energia” in cui non si paga in base al metro cubo fornito, bensì in base appunto all’"energia" fornita, misurata in MWh, attraverso forfait annuali. Resta da chiarire in effetti l’uso promiscuo domestico-non domestico. Lo ha fatto la risoluzione 15/12/2004 n. 150 (rintracciabile nella nostra banca dati)che ha affermato:“In relazione al problema delle utenze ad utilizzazione promiscua, con la predetta circolare n. 82 del 1999 è stato precisato che, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta si rende applicabile con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura.

La risoluzione ha però chiarito: “ Con la locuzione utilizzata "per mancanza di distinti contatori" non si è inteso affermare necessariamente l'obbligo di installare tanti contatori quante sono le utenze servite. Si ritiene, al contrario, che il requisito necessario all'applicazione dell'aliquota agevolata sia soddisfatto con la contabilizzazione attraverso contatori "distinti" per gli usi domestici e quelli diversi”.

Infine ha affermato: “Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino).