Iva su contratti servizio energia su
uso misto abitativo e non
In
un condominio abbiamo eseguito la trasformazione dell'impianto da gasolio a
metano e affidato la gestione calore alla stessa ditta che ha eseguito i
lavori. Sapevo che così facendo si sarebbe potuto applicare l'iva al 10% anche
sul consumo( calore).Il fornitore invece dice che l'Iva al 10 è applicabile
solo per gli immobili uso abitazione. Per gli altri immobili ( negozi, uffici
eccc..) ,dovrei installare dei contacalorie su ogni
singolo calorifero e determinare la quantità di calore su cui si dovrà
applicare l'iva al 20%. Vorrei sapere se invece di affrontare tale intervento (
per altro costoso ) posso applicare l'Iva al 20 in base al calcolo effettuato
sui millesimi di riscaldamento ?
Le quote della spesa vengono comunque ripartite a
tutti i condomini in relazione ai millesimi e non in relazione al consumo.
Grazie Marino Stefania Fna 1083
Va innanzitutto
chiarito che la fornitura di metano per usi domestici di cottura cibi e
produzione acqua calda ha l’Iva al 10% (parte III del Dpr sull’Iva (Iva al 10%) , al punto 127-bis) , mentre quella per usi promiscui (non
solo cottura cibi e produzione acqua calda, ma anche riscaldamento) è soggetta
all’Iva in misura ordinaria al 20%. La Risoluzione Entrate
del 29/04/2003 n. 97 afferma infatti che“La disciplina vigente non consente,
per questa ipotesi, l'applicazione dell'aliquota ridotta su una quota
determinata sulla base di stime o presunzioni riguardo al tipo di utilizzo del
gas metano, ovvero sulla base del periodo temporale di utilizzo degli impianti
di riscaldamento”.
A questa regola fa
eccezione il punto 122 dello stesso Dpr che ammette all’Iva
agevolata le “prestazioni di
servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso
domestico”, al di là che il combustibile sia metano, gasolio o altro. Si tratta
dei cosiddetti “contratti servizio energia” in cui non si paga in base al metro
cubo fornito, bensì in base appunto all’"energia" fornita,
misurata in MWh, attraverso forfait annuali. Resta da
chiarire in effetti l’uso promiscuo domestico-non
domestico. Lo ha fatto la risoluzione 15/12/2004 n. 150 (rintracciabile nella
nostra banca dati)che ha affermato:“In relazione al
problema delle utenze ad utilizzazione promiscua, con la predetta circolare n.
82 del 1999 è stato precisato che, nell'ipotesi in cui non sia possibile
determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati per mancanza di
distinti contatori, l'imposta si rende applicabile con l'aliquota ordinaria
sull'intera fornitura.
La risoluzione ha però
chiarito: “ Con la locuzione utilizzata "per mancanza di distinti
contatori" non si è inteso affermare necessariamente l'obbligo di
installare tanti contatori quante sono le utenze servite. Si ritiene, al
contrario, che il requisito necessario all'applicazione dell'aliquota agevolata
sia soddisfatto con la contabilizzazione attraverso contatori
"distinti" per gli usi domestici e quelli diversi”.
Infine ha affermato:
“Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della
discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino
criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la
suddivisione in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino).