Installazione singola paraboliche

Un mio conoscente ha installato un'antenna parabolica all'interno della sua terrazza, situata nel retro del condominio.
Il suo amministratore (non FNA) gli ha imposto di rimuoverla in base al principio del rispetto del decoro architettonico dell'immobile.
A mio parere può tenersi la parabola dove sta.
Potete sostenere la mia tesi con delle sentenze e/o norme specifiche?
Angelo Malvezzi

 

Chiunque (proprietario o inquilino che sia) può installare un’antenna, sul tetto o sul balcone, senza che i condomini possano dire di no. A difendere il patito della Tv è addirittura la Costituzione. L’articolo 21 garantisce infatti la libera manifestazione del pensiero "con ogni mezzo di diffusione", compresa la televisione. Al diritto di parlare corrisponde anche quello di ascoltare. Ed ecco che le antenne (comprese quelle paraboliche via satellite) hanno ricevuto dalle leggi una tutela particolare, che le protegge perfino dagli opposti interessi degli abitanti in un condominio. Lo afferma a chiare lettere anche l’articolo 232 del D.p.r. 29 marzo 1973.
Non é possibile vietare l’antenna nemmeno se l’edificio ne dispone già di una centralizzata (come ha più volte chiarito la Cassazione) e non valgono divieti posti nel regolamento condominiale, che però può "gestire" il diritto d'antenna, per esempio impedendo l'installazione sui balconi e imponendola sul tetto. Tutto sommato il diritto all'informazione resta garantito. Se l’impianto è comune a tutti, occorre l’accordo della stessa maggioranza prevista per mettere la comune antenna centralizzata (la maggioranza dei condomini che dicono di sì, purché possiedano due terzi dei millesimi di proprietà dello stabile).
Con l’installazione non é però possibile impedire l’uso di un bene comune o singolo, come avviene per esempio quando un’ingombrante antenna parabolica occupa la maggior parte dello spazio disponibile su un terrazzo comune o privato. E’ chiaro inoltre che non si può mettere l’antenna sul balcone del vicino per tenere sgombro il proprio: deve esistere una concreta situazione di necessità.
Infine l’antenna non deve arrecare danni alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio, come può capitare per certe paraboliche di grande ingombro. Viceversa la Cassazione pare compatta nel dire che il diritto di antenna ha la precedenza su quello al decoro dell'edificio, da sempre cavallo di battaglia per i condomini che intendono impedire opere dei loro vicini. Con un'eccezione però: un'ingombrante parabolica su un edificio vincolato del centro storico può comportare il reato di"distruzione o deturpamento di bellezze naturali" (art. 734 del codice penale).
L'installazione di una normale antenna centralizzata, quando ne esistano già di singole, va considerata come un'innovazione per rendere per l'uso più comodo delle cose comuni. Pertanto occorre in prima e seconda convocazione dell'assemblea, una maggioranza pari a metà più uno dei condomini e due terzi dei millesimi condominiali.
La legge n. 66 del 20 marzo 2001, nell'articolo 2-bis, comma 13, offre però una particolare tutela per le paraboliche: stabilisce infatti che le opere di installazione di nuovi impianti di radiodiffusione via satellite sono "innovazioni necessarie". Pertanto, per decidere una nuova installazione, basta l'assenso della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei condomini con almeno un terzo delle quote. Si tratta insomma della maggioranza minima prevista dal codice civile per le semplici migliorie, che perdipiù la legge 66/2001 sembra imporre in ogni caso, anche in prima convocazione