Inquilini , le condizioni per la
detrazione d’imposta
Quesito
riguardante la legge 431/98 e le detrazioni d’imposta previste dal mod. 730 a
favore degli inquilini di immobili adibiti ad
abitazione principale.
Sono
un’inquilina che ha stipulato un contratto di locazione di un appartamento di proprietà dell’ENPAM (oggi Fondazione). La stipula è avvenuta nell’ottobre 1994 secondo le norme del D-legge 11/7/92 n.333, convertito
nella legge 8/8/1992 n.359., che abrogava di fatto la
legge 392/78 sull’equo canone e istituiva le locazioni con patti in deroga e
quindi a canone libero. Il Mod 730 prevede una
detrazione d’imposta per i contratti d’affitto convenzionali e cioè per i contratti a canone libero. Dato che la legge
431/98 recepisce sostanzialmente le norme sui patti in
deroga che prevedevano fra l’altro la stipula con la controfirma di un
rappresentante sindacale, si chiede: la deduzione spetta a tutti coloro che
sono titolari di un contratto redatto prima del 1998 secondo le norme della L. 392/78 (patti in deroga) o spetta soltanto agli
inquilini che hanno stipulato il contratto di affitto dopo la data della legge
431/98?
La
sottoscritta ritiene che la deduzione spetti a tutti gli inquilini con canone
di locazione libero(sia con contratti con patti in deroga sia con contratti
convenzionali) esclusi coloro che beneficiano ancora dell’equo canone o abbiano
un contratto con uno degli enti specificati a pag.32 Sez. IV rigo E30 del modello 730.
In estrema sintesi i contratti stipulati a norma della legge 431/98 e quelli
stipulati a norma della legge 392/78 rientrano nella
medesima fattispecie o no? Se il tipo di canone concordato è della stessa
natura di quello stabilito con i patti in deroga è
chiaro che tutti gli inquilini, con esclusione di quelli ad equo canone e
quelli citati a pag. 32 del Mod. 730, hanno titolo a
beneficiare della deduzione prevista dal detto modello 730, è giusto o
sbagliato? Wanda Asta (ROMA)
Purtroppo la sua
deduzione è sbagliata. Infatti l’articolo 16 del Dpr 917 del 1986 (un tempo art. 13-ter) limita la
detrazione “Ai soggetti titolari di
contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt.
2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9/12/1998, n. 431”
che abbiano certi limiti di reddito. In definitiva
agli inquilini a basso reddito che hanno stipulato contratti a canone
convenzionato di 3 anni più 2 di rinnovo automatico, utilizzando i tipi
contrattuali previsti prima dal singolo accordo territoriale e, più
recentemente, dal decreto ministeriale infrastrutture del 30 dicembre 2002.
. Pertanto, anche nel caso in cui il patto in deroga sia stato rinnovato e
quindi divenuto un contatto di locazione ai sensi della legge 431/1998, e
preveda dei canoni che sono paragonabili a quelli prescritti dagli accordi territoriali,
bisognerebbe pur sempre tener conto del fatto che non tutte le locazioni
previste dalla legge n. 431/1998 prevedono detrazioni per gli inquilini, ma
solo quelle a canone concordato di 5 anni di durata stipulate con apposito modulo contrattuale.