Prima pagare, poi espropriare
Unificate le procedure per il calcolo e per il pagamento delle indennità di esproprio. Il Testo unico pone la parola "fine" alle infinite controversie per decidere se per l'indennità ci si doveva rifare, nel singolo caso, alla legge n. 2359 del lontano 1865, oppure alla più recente (ma non troppo) legge n. 865 del 1971. Successive correzioni erano state poi portate dalla legge 352/92 e dalla legge 662/96. A complicare la materia era più volte intervenuta la Corte Costituzionale con sentenze di illegittimità (n. 5/1980, n. 171/91, n. 365/92; n. 283/93;n. 549/95, n. 369/96).
Con il Dpr 397/2001, invece, si pongono le basi non solo per valutare in modo unico l'ammontare di indennità e risarcimenti (vedi tabella), ma si dettano con maggiore chiarezza anche le fasi della procedura.
Viene chiarito che l'indennità provvisoria è stabilita, a progetto definitivo approvato, dopo la compilazione dell'elenco dei beni da espropriare da parte di chi promuove l'azione e la relativa notifica. A determinarla è la pubblica amministrazione, anche con l'aiuto dell'Ufficio tecnico Erariale, degli enti locali o dalla Commissione Provinciale già esistente e rilanciata dal Testo Unico (art. 41). Infine l'indennità provvisoria viene notificata sia al proprietario che a chi beneficia dell'esproprio stesso.
Dalla notifica, scatta il termine di 30 giorni entro cui il proprietario può accettare (irrevocabilmente) l'indennità.. Se il proprietario rifiuta o non risponde, il procedimento di esproprio continua. Sempre dalla notifica, debbono passare un massimo di 60 giorni per il versamento dell'indennità provvisoria al proprietario o il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Per ritirare l'indennità provvisoria il proprietario deve presentare una dichiarazione sull'inesistenza di diritti di terzi sulla proprietà e l'eventuale autorizzazione di titolari di ipoteca. Resta intoccato il diritto a contestare l'entità della somma.
Il testo unico chiarisce che l'esproprio può essere eseguito solo a patto che l'indennità provvisoria sia stata versata o incassata. Tutto l'iter di determinazione dell'indennità definitiva, invece, viaggia per conto suo rispetto alle procedure di esproprio.
Se il proprietario non accetta l'indennità provvisoria (anche non rispondendo alla richiesta dell'autorità), gli viene proposta una sorta di "stima arbitrale". Ha cioè possibilità di appellarsi a una commissione formata da un perito di sua fiducia, da un altro di fiducia dell'autorità espropriante e da un terzo nominato dal Presidente del Tribunale. Durante l'ispezione della Commissione e prevista la presenza di tutti gli interessati all'esproprio, che possono fare osservazioni orali o scritte. L'indennità definitiva viene stabilita in una relazione di stima che il proprietario e il beneficiario possono impugnare in Corte d'Appello.
Se invece il proprietario entro 20 giorni non risponde alla proposta di nomina della commissione, o rifiuta, il valore del bene viene stimato dalla Commissione Provinciale.
In "casi di particolare urgenza" (quali, è difficile dirlo), l'articolo 22 del Testo Unico permettere però di saltare a piè pari parte della procedura. Senza indagini e formalità, come recita il Dpr, nello stesso decreto di esproprio viene indicata la misura dell'indennità provvisoria. Il proprietario ha 30 giorni dall'esecuzione dell'esproprio con l'immissione definitiva in possesso da parte dell'espropriante per obiettare e chiedere la nomina della commissione di tre tecnici .
L'unica disposizione più favorevole prevista per il proprietario è la mancata applicazione della riduzione del 40% dell'indennità per le aree edificabili.
Come si calcola l'indennità definitiva di esproprio
Bene espropriato |
Misura dell'indennità o del risarcimento |
Indennità di esproprio |
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Area edificabile |
Valore di mercato del bene + (reddito dominicale rival. x 10) - 40%2 |
Area edificabile, se è stato raggiunto un accordo o l'indennità provvisoria era inferiore a 8/10 di quella definitiva |
Valore di mercato del bene + (reddito dominicale rivalutato x 10) 2 |
Area edificabile per cui si sia dichiarato un valore Ici inferiore a quello di legge e all'indennità definitiva |
Valore riportato nella dichiarazione Ici |
Area edificabile coltivata |
Indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato |
Area agricola non coltivata |
Indennità pari al valore agricolo medio del tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati (+ 50% se c'è accordo di cessione) |
Area agricola coltivata, ma non direttamente |
Valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati (+ 50% se c'è accordo di cessione) |
Area agricola coltivata direttamente |
Come precedente + indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata (Come precedente, moltiplicato per tre, se c'è accordo di cessione) |
Area con costruzione legittimamente edificata |
Valore venale del bene |
Area con costruzione abusiva o difforme |
Come area edificabile |
Esproprio per opere private di pubblica utilità, non di edilizia pubblica, convenzionata o agevolata |
Valore venale del bene |
Altre indennità |
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Reiterazione, oltre 5 anni, del vincolo di esproprio |
Indennità commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto |
Fittavolo, mezzadro o compartecipante alla coltivazione agricola |
Indennità aggiuntiva pari a quella aggiuntiva del proprietario |
Occupazione senza titolo |
Risarcimento del danno pari al valore venale del bene se non c'è la pubblica utilità. Se c'è, il caso è dubbio: probabile l'indennità di esproprio senza l'applicazione della riduzione del 40% |
Occupazione senza titolo anteriore al 30/9/96 |
Come sopra + 10% |
Indennità per servitù imposta |
Indennità pari alla permanente diminuzione di valore o alla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà |
Indennità per retrocessione totale o parziale del bene, su cui non è stata realizzata l'opera |
Determinata dalle parti e, in mancanza, dall'Ute o dalla Commissione provinciale |
Occupazione temporanea di area non soggetta ad esproprio |
Per ogni anno, 1/12 dell'indennità di esproprio (1/144 per ogni mese) |
Fonte: Ufficio Studi Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)