LEGGE QUADRO La nuova norma del febbraio di quest’anno
rende più accessibile un’attività con un volume d’affari da 883 milioni di euro
Semplificazione per l’agriturismo
I
vantaggi sono articolati Regione per Regione ma l’appeal fiscale è una delle
molle principali che ha già spinto 15mila imprenditori
Dopo oltre vent’anni, si cambierà pagina per le circa 15 mila aziende
agrituristiche italiane autorizzate, che secondo stime
(Agriturist) muoveranno nel 2006 un giro di affari di
883 milioni di euro, con 11,5 milioni di pernottamenti . E’ stata infatti varata la nuova legge quadro (la n. 96 del 20
febbraio 2006) che va a sostituire la precedente disciplina, che risale al
1985. Le regioni, che continuano avere un’ampia autonomia nel settore, sono
chiamate ad adeguare le leggi e i loro regolamenti di
attuazione alle nuove norme nazionali entro sei mesi: se si guarda al passato,
è prevedibile che ci metteranno molto tempo in più, con la conseguenza che la
rivoluzione delle regole avverrà per gradi.
Perno della nuova norma
è una notevole semplificazione burocratica: le aziende più piccole, cioè quelle fino a dieci posti letto ed ad altrettanti
“coperti” a tavola, sono dispensate da diversi obblighi. Il primo tra tutti
quello di dimostrare che l’attività agricola è preponderante rispetto a quella agrituristica, attraverso complicatissimi calcoli.
Questi ultimi sono in genere incentrati su tabelle che
quantificano il tempo medio, in giorni di lavoro annui, necessario per la
coltivazione di un ettaro di terreno, a seconda delle varie colture. Tale tempo
viene poi confrontato a quello medio necessario per
occuparsi degli ospiti, raffrontandolo alle varie attività aziendali (gestione
posti letto, ristorazione “fredda” e “calda”, attività culturali , ricreative e
didattiche, degustazione prodotti aziendali, ippoturismo
e via elencando). Poi i piccoli agriturismi potranno utilizzare la cucina di
casa per dare piatti caldi, e sarà sufficiente dimostrare la semplice
abitabilità dei locali, senza dover per questo sottostare a complesse
prescrizioni previste per le locazioni alberghiere o quelle simili (sanitarie,
antincendio o di abbattimento delle barriere
architettoniche, per esempio). La novità non è di poco conto, se si tiene in
considerazione il fatto che , in media, un agriturismo
offre tra i 12 e i 13 posti letto. Del resto, alcune regioni avevano già remato
in questa direzione (Marche, Basilicata, provincia di Trento, per esempio).
Ma anche per le aziende
più grandi beneficiano di una radicale semplificazione: per vararne una, dando
immediato avvio all’esercizio, basterà una semplice “comunicazione di inizio attività”. Il comune avrà tempo sessanta giorni
per formulare motivati rilievi al piano aziendale. Non solo: la sospensione
dell’attività sarà possibile solo in caso di gravi carenze
o irregolarità. E’ un bel cambiamento, tenuto conto che ad oggi in molte
regioni (ma non in tutte) i permessi sono sottoposti a
iter particolarmente faticosi e prevedono l’assenso esplicito al piano previsto
da parte delle autorità preposte. Ciò, come è
largamente noto, non ha impedito una larga diffusione nel settore
dell’agriturismo di due tipi di aziende “fuori regola”: quelle che esercitano
“in nero”, cioè senza iscrizione a necessari elenchi (e che spesso non pagano
neanche le tasse) e quelle che sono di fatto strutture alberghiere che si
servono delle agevolazioni previste, senza una produzione agricola di un
qualche rilievo.
La nuova norma-quadro
suggerisce alle Regioni criteri un po’ meno rigidi nello stabilire che la provenienza delle materie prime per i pasti debba
essere di origine aziendale o comunque regionale tipica, da singoli produttori
della zona . Le quote previste dalle norme locali, in percentuale del valore
commerciale degli alimenti, sono spesso molto alte (fino
all’80% di quanto servito in tavola) e, del resto, i controlli sono
quasi impossibili. Altre semplificazioni sono:
1) Maggiore
flessibilità sui requisiti igienico-sanitari delle costruzioni edilizie
(altezze dei locali, aero-illuminazione) qualora i rustici abbiano valenze architettonico-agricole
che si andrebbe a stravolgere;
2) Possibilità di
svolgere attività ricreative e culturali anche slegate all’ospitalità
alberghiera e ai pasti;
3) Fine del divieto (previsto dalla abrogata legge n. 730/85) di adibire a ospitalità le
costruzioni diverse da quelle di abitazione dell’imprenditore, ma ancora
coinvolte nella gestione del fondo;
4)
Possibilità di svolgere l’attività agrituristica tutto l’anno e di sospenderla
brevemente senza comunicazione al comune.
5)
Introduzione tra le attività agrituristiche di quelle di pesca-turismo (già
prevista in alcune regioni).
Restano altri obblighi,
come quello della comunicazione delle tariffe massime, entro il 31 ottobre di ogni anno.
La
principale ambiguità della norma quadro è in un
aggettivo, contenuto nella frase che impone alle regioni di adeguarsi ai suoi
“principi fondamentali”. L’interpretazione su che sia,
o non sia, “fondamentale” è aperta e forse creerà occasioni di conflitto tra
Stato e Regioni. Chi vivrà, vedrà. Restano poi salve, ovviamente, le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano (quest’ultima, in particolare, è, subito dopo la Toscana, la zona di
maggior diffusione dell’agriturismo autorizzato).
Agevolazioni fiscali.
Chi esercita
l’attività agrituristica, salvo rare eccezioni (società di capitali e
cooperative, ad esempio), può determinare il reddito applicando al totale dei
ricavi una percentuale di redditività del 25 per
cento, mentre resta tenuto a determinare in modo analitico i redditi
propriamente agricoli.
Può determinare
anche l’Iva relativa alle operazioni imponibili riducendola in misura pari al 50 per cento del suo
ammontare . In alternativa può esercitare
l’opzione della determinazione analitica di redditi e Iva per un triennio
(scelta in genere meno vantaggiosa, salvo all’inizio dell’attività, quando si
dovesse sopportare un forte investimento iniziale in arredi ed
elettrodomestici). Ricordiamo che i punti 120 e 121 delle tabelle allegate al Dpr sull’Iva assoggettano ad aliquota del 10% che le
prestazioni di pernottamento, ristorazione e campeggio offerte
dall’azienda agrituristica.
Le cifre dell'agriturismo:
consuntivo 2005,
previsioni 2006
|
consuntivo 2005 |
confronto % 04/05 |
previsione 2006 |
confronto % 05/06 |
Aziende
agrituristiche n. |
14.700 |
+ 8,9 |
15.700 |
+ 6,8 |
di cui con offerta di alloggio |
11.750 |
+ 9,8 |
12.500 |
+ 6,3 |
Posti letto n.
(migliaia) |
152,7 |
+ 9,8 |
160,0 |
+ 4,8 |
Posti letto per azienda n. |
13 |
--- |
12,8 |
- 1,5 |
Arrivi (migliaia) |
2.410 |
+ 2,5 |
2.560 |
+ 6,2 |
Di cui stranieri (%) |
25% |
+ 8,6 |
25% |
- |
Presenze (milioni di pernottamenti) |
11,1 |
- 3,4 |
11,5 |
+ 3,6 |
Utilizzo alloggi (%) |
19,9 |
- 12,3 |
20,6 |
+ 3,5 |
Durata media
soggiorno (gg) |
4,6 |
- 6,1 |
4,5 |
- 2,2 |
Aziende con
ristorazione |
8.900 |
+ 7,2 |
9.400 |
+ 5,6 |
di cui senza offerta di alloggio |
2.600 |
+ 8,3 |
2.750 |
+ 5,8 |
Aziende con agricampeggio |
900 |
- 3,2 |
920 |
+ 2,3 |
Aziende con cavalli |
1,420 |
+ 1,4 |
1.400 |
- 1,4 |
Giro d’affari
(milioni di €) |
797 |
- 1,6 |
883 |
+ 10,9 |
G. d.
affari medio per azienda € |
54.220 |
- 9,6 |
56.240 |
+ 3,7 |
Fonte
Agriturist, febbraio 2006
CONSISTENZA
DELL'AGRITURISMO ITALIANO
Regione |
1999 |
2001 |
2004 |
2005 |
% 04/05 |
Valle d'Aosta |
50 |
51 |
56 |
57 |
+ 1,8 |
Piemonte |
390 |
479 |
724 |
683 |
- 5,7 |
Lombardia |
454 |
633 |
748 |
859 |
+ 14,8 |
Trentino |
167 |
176 |
195 |
228 |
+ 16,9 |
Alto Adige |
2.736 |
2.352 |
2.596 |
2.664 |
+ 2,6 |
Friuli V. Giulia |
230 |
279 |
385 |
311 |
- 19 |
Veneto |
648 |
728 |
859 |
880 |
+ 2,4 |
Emilia Romagna |
291 |
448 |
550 |
696 |
+ 26,5 |
Liguria |
140 |
240 |
302 |
325 |
+ 7,6 |
Toscana |
1406 |
2.105 |
2.920 |
3.300 |
+ 13,0 |
Marche |
369 |
377 |
471 |
517 |
+ 9,8 |
Umbria |
365 |
615 |
790 |
891 |
+ 12,8 |
Lazio |
132 |
238 |
345 |
370 |
+ 7,2 |
Abruzzo |
290 |
385 |
402 |
420 |
+ 4,5 |
Molise |
35 |
50 |
65 |
75 |
+ 15,4 |
Campania |
200 |
349 |
571 |
650 |
+ 13,8 |
Puglia |
165 |
212 |
250 |
280 |
+ 12,0 |
Basilicata |
60 |
250 |
270 |
245 |
- 9,2 |
Calabria |
130 |
160 |
185 |
305 |
+ 64,8 |
Sicilia |
150 |
230 |
304 |
350 |
+ 15,1 |
Sardegna |
330 |
360 |
531 |
613 |
+ 15,4 |
TOTALE |
8.738 |
10.707 |
13.519 |
14.719 |
+ 8,9 |
Fonte: Agriturist (aggiornato al 31.12.2005)
Le leggi regionali in sintesi
Regione o prov autonoma |
Legge vigente |
Leggi di modifica |
Regolamenti , interpretazioni |
Abruzzo |
n. 32 del 31/05/1994 |
n. 75/1995; n. 12/1998;
n. 4/2003 |
|
Basilicata |
n. 17 del 25/02/2005 |
|
Regolamento: Dgr 30/8/05, n. 3753 |
Bolzano (prov) |
n. 57 del 14/12/1988 |
n. 9/1998; n. 4/2001; n.
1/2003; n. 4/2005 |
|
Calabria |
n. 22 del 7/09/1988 |
abrogata |
Funzioni demandate alle province |
Campania |
n. 41 del 28/08/1984 |
|
Circolare n. 739441 del 24/9/04 |
Emilia Romagna |
n. 26 del 28/06/1994 |
n. 23/2000; n. 6/2005 |
Regolamento Dgr
1/3/00 n. 389; Circolare 13/10/94; |
Friuli |
n. 25 del 22/07/1996 |
n. 13/1998; n. 2/2000; n.
13/2002; n. 8/2004, n. 18/2004; n. 21/2005; n. 29/2005 |
Regolamenti: Dpgr
Friuli4/11/96, n. 397, Dpgr Friuli 19/4/99, n. 117;
Dprg n. 204/00 |
Lazio |
n. 36 del 10/11/1997 |
n. 5/2000 |
Regolamenti:
Dgr n. 3992/98;Dcr 597/1999; Dcr 593/99 |
Liguria |
n. 33 del 6/08/1996 |
n. 11/1997 |
Regolamenti:. Regolamento
n. 1/97; Dgr n. 695/97, Circolare n. 7/97; |
Lombardia |
n. 3 del 31/01/1992 |
|
Regolamento 24/12/01, n. 8 |
Marche |
n. 3 del 03/04/2002 |
n. 22/2002; n. 1/2004; n.
25/2005 |
Regolamento 21/10/02, n. 4; |
Molise |
n. 13 del 16/6/2001 |
|
Regolamento 20/2/02, n. 4 |
Piemonte |
n. 38 del 23/03/1995 |
|
|
Puglia |
n. 34 del 22/05/1985 |
|
|
Sardegna |
n. 18 del 23/06/1998 |
n. 7/2002 |
|
Sicilia |
n. 25 del 09/06/1994 |
n. 32/2000 |
Regolamento: Dpgr n. 394/95;
Decreto Assessorato per il turismo 29/11/01; Circolare 23/07/97, n. 239;
Circolare n. 262/98 |
Toscana |
n. 30 del 23/06/2003 |
n. 27/2004; n. 1/2005; |
Regolamento: Dpgr
3/08/04, n. 46 |
Trento (prov) |
n. 10 del 19/12/2001 |
|
Regolamento : Dgp 14/7/03, n. 342 |
Umbria |
n. 28 del 14/08/1997 |
n. 31/1998; n. 37/1999; n.
18/2001 |
|
Val d’Aosta |
n. 27 del 24/07/1995 |
n. 3/1999 |
Regolamento 14/4/98, n. 1; |
Veneto |
n. 9 del 18/04/1997 |
n. 3/1998; n. 5/2001 |
Regolamento 12/09/97, n. 2 |
Legenda: Dgr= Decreto
giunta regionale; Dgpr= Decreto presidente giunta
regionale; Dgp= decreto giunta provinciale
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Piemonte e Val d’Aosta
Immobili. Solo quelli situati
nel fondo in Val’Aosta; anche nei borghi in Piemonte.
Ricettività al coperto. 25 posti letto in
Piemonte. 10 posti per il solo affitto di alloggi ,16
per bed and breakfast , mezza pensione o completa (bambini
sotto i 3 anni esclusi) in Val d’Aosta, dove il soggiorno massimo è di 3 mesi
consecutivi e l’apertura minima è di nove mesi l’anno, salvo le aziende
impossibilitate in inverno
Campeggio: 3 piazzuole, elevabili fino a 10 per non
più di 30 persone, in alternativa ai posti letto
(Piemonte). Non previsto in Val d’Aosta.
Ristorazione: 60 coperti al massimo
in Piemonte, con deroghe per le scolaresche, 30 in Val d’Aosta .
Agevolazioni: In Val d’Aosta è
strutturato un complesso meccanismo di incentivi, in
cui possono integrarsi contributi in conto capitale e mutui quindicennali a
coprire fino al 100% degli investimenti. In Piemonte gli incentivi sono
promossi ai sensi della legge regionale n. 75/1996 e possono essere previste
deroghe nelle altezze dei locali e nell’illuminazione alle leggi urbanistiche.
Lombardia
Prevalenza attività agricola:
in base ai tempi di lavoro, normati dal regolamento
in base al tipo di coltivazione o allevamento ad ettaro e ai
giorni/anno stimabili per ogni singola attività agrituristica. .
Ricettività. Nell’agriturismo in
famiglia, 10 persone al giorno al massimo. In quello aziendale, 30 persone tra stanze e campeggio.
Ristorazione. Almeno
il 50% di produzione aziendale, in termini di valore, più un 20% di locale.
Limite di 20 posti/pasto e 40 coperti/giorno nel turismo famigliare, che sale a
80 posti/pasto e 160 coperti/giorno in quello aziendale.
Locali. Turismo
famigliare: una stanza letto accessibile ai disabili;
aziendale: una unità autonoma. Requisiti igienico sanitari
minimi previsti per le abitazioni. Anche i campeggi hanno lo stesso trattamento
normativo delle strutture turistiche simili
Classificazioni:
Previsti ben 14 diversi indirizzi di specializzazione (per esempio solo
pernottamento, sportivo, ricreativo, salutistico, ittituristico, ippoturistico, venatorio).
Trentino Alto Adige
Prevalenza attività agricola:
Trento: individuata dal regolamento in relazione al
rapporto tra le ore lavoro medie annue. Nessun problema, però, se la
ricettività è fino a 10 ospiti.. Se viene meno la
prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica dopo almeno
cinque anni di esercizio, a certe condizioni resta possibile continuare ad
essere un’azienda agrituristica.
Ristorazione: Trento: 30% di
materie prime aziendali a almeno 80% di prodotti
tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli. Bolzano: 50% di
produzione aziendale, più un 40 % da produttori locali. Trenta posti a sedere
al massimo Per il resto, vale la legge n. 13/1992.
Locali. In provincia di Trento, è possibile
utilizzare anche locali fuori dall’azienda, purché nel
comune o in uno limitrofo anche in zone non agricole.
Ricettività. Trento: 15 camere, 6
appartamenti per un totale di 30 posti letto più 7 piazzuole per complessive 20
persone.. Bolzano: queste e altre regole sono in
genere quelle della legge 11/5/95, n. 12: massimo 6 camere o 4 appartamenti.
Agevolazioni. A
Bolzano fino al 50% delle spese ammissibili.
Veneto
Prevalenza attività agricola:
Il tempo lavoro per l’attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica. I criteri di
conteggio sono nel regolamento. Bisogna essere
imprenditore da almeno 2 anni (salvo le persone di età
inferiore 40 anni con diplomi in discipline agrarie).Per esercitare occorre
iscriversi a un corso formativo di almeno cento ore.
Ricettività: 30 posti letto in
edifici + 30 in campeggio
Ristorazione: Fino a 60 posti a
tavola si può aprire la ristorazione per 210 giorni all’anno;
se ci sono 80 posti, l’apertura è limitata a 160 giorni all’anno. Tali limiti
sono incrementabili del 20% per gli
ospiti fissi.
Immobili: Agibilità tipica delle abitazioni. Le
dotazioni minime delle stanze e delle strutture per l’accoglienza sono
specificate nel regolamento.
Agevolazioni:
concessioni edilizie per la ristrutturazione gratuite, purché ci si obblighi a
non cedere la proprietà per un periodo di 10 anni.
Contributi fino a 20 mila euro (singoli) o 40 mila euro(cooperative) per
restauro,arredamento e attrezzature. Incremento del
tetto del 25% in zone montane e svantaggiate. Il regolamento parametra i
contributi alle opere eseguite e al numero di posti letto.
Friuli
Prevalenza attività agricola.
Basata su monte ore calcolato con parametri nel regolamento di
esecuzione. Attività ittituristica equiparata
ad agrituristica.
Immobili. Oltre quelli
sul fondo, anche altri utilizzati da almeno 3 anni in connessione con
l'attività agricola, purché a tale funzione siano destinati per 10 anni (pena
il versamento degli oneri non pagati per le agevolazioni urbanistiche previste
in questi casi).
Locali: Massimo 15 stanze con 30 posti letto.
Campeggi: massimo 20 piazzole per 210 giorni all’anno.
Requisiti igienico-sanitari tipici delle abitazioni,
ma quelli delle malghe sono “abbassati” a quelli dei rifugi escursionistici. 5%
dei posti letto accessibili a persone fisicamente
impedite
Agevolazioni: in conto interessi o
capitale, sino al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili per i comuni
svantaggiati. Sino al 40% negli altri casi. Occorre mantenere l’attività per
almeno 10 anni. C’è la possibilità di chiedere che sul fondo non sia esercitata
la caccia.
Ristorazione:
85% di materia prima aziendale e locale: altri parametri dipendono dalla
dislocazione e dall’ampiezza dell’azienda. Max 210
giorni/anno di apertura del ristorante (limite solo
per chi sta sotto i 500 metri di altitudine).
Liguria
Prevalenza attività agricola. Raffronto tempi agricoli previsti dalla Giunta con
quelli agrituristici valutati in 288 giornate lavorative per
ogni 20 posti letto, ogni 20 coperti in sala e ogni 20 coperti per la
cucina. Rientrano anche le aziende agri- turistico-venatorie
Ricettività : max 24 ospiti.
Ristorazione: max 52 coperti , con pietanza di derivazione locale per il 50% del valore.
Immobili: anche quelli dell’imprenditore nel comune o in
uno limitrofo.
Agevolazioni. Riduzione delle cubature previste
dalle norme entro il limite di 18 mc per posto letto
(camera singola) o 13 mc per posto letto (camera doppia).
Contributi con priorità alle aziende biologiche che si
perdono in caso di cambio d’uso prima di 10 anni.
Emilia Romagna
Prevalenza attività agricola Sulla
base del raffronto dei tempi medi tra
opere agricole e servizi agrituristici.
Ricettività. Massimo
8 camere elevabili e 10 piazzole per campeggio. Tali limiti sono
elevabili, rispettivamente, a 15 camere e 15 piazzole nelle zone di prevalente
interesse agrituristico, che sono quelli svantaggiate, montane, nei parchi o
individuate dal Piano paesistico.
Immobili. I requisiti igienico
sanitari sono quelli validi per le abitazioni. E’ utilizzabile le abitazioni
dell’agricoltore fuori dal fondo, se posta nel comune
o in quelli confinanti.
Agevolazioni. Contributi
fino al 20% della spesa, che salgono al 45% nelle zone di prevalente interesse
agrituristico. Si debbono
rimborsare per cambio di attività nel decennio o vendita degli immobili
Altro: La Delibera di giunta n. 389 del
1/3/2000 fissa i criteri di classificazione.
Toscana
Prevalenza attività agricola:
Si valuta con uno tra tre criteri, a scelta dell’imprenditore:
1) tempo per l’attività agricola superiore di quello per la gestione
agrituristica; 2) valore produzione lorda agricola superiore alle entrate
dell'attività agrituristica; 3) spese d'investimento e correnti agricole
superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata e
inferiori a una quota relativa alle caratteristiche dell’azienda.
Ricettività. Due i tetti: 30 o 40
posti letto a seconda del tipo di immobili destinati
all’ospitalità (esclusi i lettini aggiuntivi per bambini di età non superiore a
dodici anni).In spazi aperti, solo per aziende con almeno 2 ettari contigui nel
limite di :24 ospiti e 8 tra tende e caravans.
Ristorazione: è un’attività
complementare, possibile solo per gli ospiti fissi o per quelli coinvolti in
attività sportive, turistiche o culturali (salvo le aree montane svantaggiate
identificate dai comuni) . La provenienza dei prodotti
deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte. Il regolamento
detta i criteri costruttivi delle sale da pranzo e delle cucine.
Locali. Almeno un bagno ogni quattro persone. Il
regolamento prescrive l’ampiezza delle stanze, i requisiti dei bagni e
dell’arredamento. Le piscine sono utilizzabili solo da ospiti nei locali o
iscritti alle attività.
Umbria
Ricettività:. Fino a 30 posti
letto. Se non si raggiunge questo limite sono
possibili 3 piazzuole per campeggio Gli agriturismi con solo campeggio possono
raggiungere 6 piazzuole, elevabili a 10 nelle aziende condotte in forma
associata. Fino a 10 posti letto, solo quelli al piano terra devono essere
accessibili ai disabili, altrimenti valgono le norme sull’abbattimento delle
barriere architettoniche dappertutto.
Ristorazione: 2/3, anche in termini
di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali
e da prodotti locali o regionali. Nessun limite per la prima colazione (che resta
comunque obbligatoria)
Immobili. Se il fondo ne è
sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione
dell'imprenditore agricolo, purché siano nelle zone di prevalente interesse
agrituristico ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e
l'edificio sia connesso con l'attività agricola svolta.
Agevolazioni. In caso di
ristrutturazioni, possono essere previste deroghe ai limiti di
altezza e di superficie ed ai rapporti di aero-illuminazione previsti
dai regolamenti edilizi. I contributi sono decisi ogni tre anni dal Consiglio
regionale e indirizzati prioritariamente alle aree rurali da rivitalizzare.
Marche
Prevalenza attività agricola Presupposta per gli agriturismi di piccole dimensioni (fino a 8 posti letto, 4 piazzuole
campeggio e 16 pasti giornalieri). Altrimenti va calcolata in rapporto alle
ore lavoro, secondo i criteri dettati dal regolamento di attuazione
della legge.
Ricettività: massimo 35 posti
letto e 12 piazzole (purchè esistano almeno 3 ettari
aziendali) . 50 posti letto e 20 piazzole nelle aree
montane, svantaggiate, dei parchi o di tutela integrale, con dimensione minima
di 10 ettari .
Ristorazione: 70 posti tavola che
salgono a 90 se almeno il 50% dei prodotti è di produzione aziendale.
Immobili. Sono fissate superfici minime per le
stanze da letto, incrementati se l’altezza dei locali è inferiore a 2,5 metri. Non
si applicano le regole edilizie contro le barriere e a favore dei disabili
nelle piccole aziende.
Agevolazioni. Concessioni edilizie
gratuite per il recupero.
Lazio
Prevalenza attività agricola. In base a tempi medi
stabiliti ogni quinquennio dalla Giunta.
Ricettività: Massimo 10 camere e 30 posti letto. Si toccano le 12 camere con 40
posti letto negli edifici rurali che risultavano
accatastati e non più utilizzati alla data del 31 dicembre 1985. Campeggi: 10
piazzuole con max 30 persone, se sono disponibili 5
ettari di terreno (2 ettari nelle zone svantaggiate)..
Ristorazione: Produzione aziendale
e tipica al 70% del valore.
Immobili: anche in centro abitato, purché
residenza dell’agricoltore nello stesso comune o limitrofo e purché il centro
sia individuato da un apposito piano regionale. I
requisiti urbanistici sono quelli degli immobili rurali.
Agevolazioni. Previsti
finanziamenti per ristrutturazioni ma anche per organizzazione di attività ricreative. Per gli imprenditori agricoli
possono toccare il 45% per interventi strutturali e il 30% per gli altri (zone
svantaggiate). Altrimenti, si scende rispettivamente al 35 e al 20%.
Campania e Calabria
Campania. La legge n. 41/1984 non norma l’attività
agrituristica in sé, bensì solo gli incentivi prevista
per essa. Tuttavia le aziende che vogliono fruirne, debbono
adeguarsi a standards (per esempio fino a 12 posti
letto, tre tende + tre rouottes-camper). Per la
prevalenza dell’attività agricola ci si basa sia valore del reddito lordo
aziendale che sul tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività
agrituristica.
Le condizioni degli
incentivi sono precisate dalla circolare n. 739441/2004, che allega anche i
formulari per presentare le domande. I contributi in conto capitale toccano i
50% della spesa ammissibile (60% in montagna e 70-80% per gli allacciamenti
alle utenze). Riguardano il recupero e l’ampliamento delle costruzioni, la sistemazioni dei locali per la vendita dei prodotti e
delle aree di sosta dei campeggi, servizi compresi. Per la promozione si scende
al 30% della spesa. Vi è vincolo d’uso agrituristico per10 anni. I benefici non
sono cumulabili con altri nazionali o regionali.
Calabria. la norma in
materia di agriturismo è stata abrogata nel 2000 e non più sostituita. Molte
funzioni sono state però trasferite alle province, che tra l’altro stanziano i
contributi..
Abruzzo e Molise
Prevalenza attività agricola.
In Abruzzo, può prevalere, ma solo nelle zone agricole svantaggiate, il tempo
lavoro per agriturismo su quello agricolo. I criteri di calcolo sono quelli della circolare ministeriale dell’Agricoltura n.
10/1986.
Ricettività. Abruzzo:
10 stanze e 30 posti letto più 30 posti in tenda-caravans.
Molise: 12 stanze da 24 posti letto oppure 30 persone in campeggio (purchè si dispongano di almeno tre
ettari) . In caso di ospitalità mista (camere + tende)
8 stanze, 16 posti letto più 20 campeggiatori.
Ristorazione. Abruzzo:
50 posti a sedere; Molise: 60% materia prima da azienda più il 25% dalla
regione.
Agevolazioni. In Abruzzo,
contributi in conto capitale fino a 62 mila euro e fino al 40% della spesa ammessa
(50% per le zone svantaggiate) o in conto interessi fino al 100%, oltre che per
la ristrutturazione anche per le attività culturali, ricreative e sportive.
Vincolo decennale di destinazione. In Molise si segue la regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 6 marzo 1996. Esenzione dalle norme sull’abbattimento delle
barriere architettoniche per aziende fino a 6 posti letto.
Puglia e Basilicata
Prevalenza attività agricola. In
Basilicata è sempre dimostrata, se l’azienda è di piccole dimensioni, e purchè abbia almeno due ettari di
terreno. In tal caso sono concesse fino a un massimo
di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori). Altrimenti, va
provata con la presentazione di un piano aziendale basato sui tempi/lavoro
dettati dal regolamento. .
Ricettività: In
Basilicata massimo di 30 posti letto elevabili a 40 per le
aziende con almeno 5 mila ore lavoro/annue e a 50 per quelle con almeno 10 mila
ore lavoro.
Agevolazioni: In Basilicata sono quelle
stabilite dalla legge n. 36 del 2001 per il sostentamento dell’agricoltura (i
termini per presentare le domande per l’ultimo bando sono stati prorogati al 13
aprile 2006) . In Puglia sono previsti contributi fino
a un massimo del 60% della spesa, che salgono al 70%
per la predisposizione di impianti tecnologici, attrezzature per il tempo
libero e spazi attrezzati per io campeggio.
Tipologie. In Basilicata rientrano nell’agriturismo
anche il pescaturismo e l’ittiturismo,
con lo stesso trattamento.
Sicilia
Prevalenza attività agricola:
regolata dalla circolare del 23 luglio 1997, n. 239 (in termine di ore lavoro o di reddito).
Ricettività. Max 10 camere con 30
posti letto. I locali devono essere.sprovvisti di
barriere architettoniche. Campeggi: limite di cinque equipaggi (tende, roulottes, campers) per un totale
di venti persone. In caso di esercizio da parte di
imprenditori agricoli riuniti si sale a 30 camere con 70 posti letto e a 20
piazzole e 50 persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.
Ristorazione: semplice prevalenza
delle materie prime locali. L’attività di ristorazione non può essere fornita
senza quella di alloggio o campeggio.
Agevolazioni. Sono stabilite per la
ristrutturazione; l’acquisto di macchinari e arredi, la realizzazione
di strutture sportive e ricreative per il periodo 2000-2006 dalla legge n.
32/2000 (art. 87) Decadono con il recupero di quanto erogato se vi è cambio
d’uso prima di 10 anni.
Sardegna
Prevalenza attività agricola:
tempo-lavoro dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio annuale
Ricettività:
camere con 10 posti letto e 5 piazzuole con 15 campeggiatori (fino a 10
ettari); fino a 12 camere con 20 posti letto e 10 piazzuole
con 30 campeggiatori (aziende più grandi, con incremento proporzionale).
Ristorazione:
per gli ospiti più altri, fino al limite di 80 coperti.
Agevolazioni. Deroghe decise dai
Comuni ai limiti di altezze, areazione
e illuminazione. Contributi in conto mutuo o capitale in
misura 35% per gli immobili e 20% per altri investimenti, che salgono, rispettivamente,
al 45% e al 30% nelle aree svantaggiate. Per 12 anni bnon
ci possono essere cambiamenti di attività.
Locali Un bagno ogni quattro persone