LEGGE QUADRO  La nuova norma del febbraio di quest’anno rende più accessibile un’attività con un volume d’affari da 883 milioni di euro

 

Semplificazione per l’agriturismo

 

I vantaggi sono articolati Regione per Regione ma l’appeal fiscale è una delle molle principali che ha già spinto 15mila imprenditori

 

Dopo oltre vent’anni, si cambierà pagina per le circa 15 mila aziende agrituristiche italiane autorizzate, che secondo stime (Agriturist) muoveranno nel 2006 un giro di affari di 883 milioni di euro, con 11,5 milioni di pernottamenti . E’ stata infatti varata la nuova legge quadro (la n. 96 del 20 febbraio 2006) che va a sostituire la precedente disciplina, che risale al 1985. Le regioni, che continuano avere un’ampia autonomia nel settore, sono chiamate ad adeguare le leggi e i loro regolamenti di attuazione alle nuove norme nazionali entro sei mesi: se si guarda al passato, è prevedibile che ci metteranno molto tempo in più, con la conseguenza che la rivoluzione delle regole avverrà per gradi.

Perno della nuova norma è una notevole semplificazione burocratica: le aziende più piccole, cioè quelle fino a dieci posti letto ed ad altrettanti “coperti” a tavola, sono dispensate da diversi obblighi. Il primo tra tutti quello di dimostrare che l’attività agricola è preponderante rispetto a quella agrituristica, attraverso complicatissimi calcoli. Questi ultimi sono in genere incentrati su tabelle che quantificano il tempo medio, in giorni di lavoro annui, necessario per la coltivazione di un ettaro di terreno, a seconda delle varie colture. Tale tempo viene poi confrontato a quello medio necessario per occuparsi degli ospiti, raffrontandolo alle varie attività aziendali (gestione posti letto, ristorazione “fredda” e “calda”, attività culturali , ricreative e didattiche, degustazione prodotti aziendali, ippoturismo e via elencando). Poi i piccoli agriturismi potranno utilizzare la cucina di casa per dare piatti caldi, e sarà sufficiente dimostrare la semplice abitabilità dei locali, senza dover per questo sottostare a complesse prescrizioni previste per le locazioni alberghiere o quelle simili (sanitarie, antincendio o di abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio). La novità non è di poco conto, se si tiene in considerazione il fatto che , in media, un agriturismo offre tra i 12 e i 13 posti letto. Del resto, alcune regioni avevano già remato in questa direzione (Marche, Basilicata, provincia di Trento, per esempio).

Ma anche per le aziende più grandi beneficiano di una radicale semplificazione: per vararne una, dando immediato avvio all’esercizio, basterà una semplice “comunicazione di inizio attività”. Il comune avrà tempo sessanta giorni per formulare motivati rilievi al piano aziendale. Non solo: la sospensione dell’attività sarà possibile solo in caso di gravi carenze o irregolarità. E’ un bel cambiamento, tenuto conto che ad oggi in molte regioni (ma non in tutte) i permessi sono sottoposti a iter particolarmente faticosi e prevedono l’assenso esplicito al piano previsto da parte delle autorità preposte. Ciò, come è largamente noto, non ha impedito una larga diffusione nel settore dell’agriturismo di due tipi di aziende “fuori regola”: quelle che esercitano “in nero”, cioè senza iscrizione a necessari elenchi (e che spesso non pagano neanche le tasse) e quelle che sono di fatto strutture alberghiere che si servono delle agevolazioni previste, senza una produzione agricola di un qualche rilievo.

La nuova norma-quadro suggerisce alle Regioni criteri un po’ meno rigidi nello stabilire che la provenienza delle materie prime per i pasti debba essere di origine aziendale o comunque regionale tipica, da singoli produttori della zona . Le quote previste dalle norme locali, in percentuale del valore commerciale degli alimenti, sono spesso molto alte (fino all’80% di quanto servito in tavola) e, del resto, i controlli sono quasi impossibili. Altre semplificazioni sono:

1) Maggiore flessibilità sui requisiti igienico-sanitari delle costruzioni edilizie (altezze dei locali, aero-illuminazione) qualora i rustici abbiano valenze architettonico-agricole che si andrebbe a stravolgere;

2) Possibilità di svolgere attività ricreative e culturali anche slegate all’ospitalità alberghiera e ai pasti;

3) Fine del divieto (previsto dalla abrogata legge n. 730/85) di adibire a ospitalità le costruzioni diverse da quelle di abitazione dell’imprenditore, ma ancora coinvolte nella gestione del fondo;

4) Possibilità di svolgere l’attività agrituristica tutto l’anno e di sospenderla brevemente senza comunicazione al comune.

5) Introduzione tra le attività agrituristiche di quelle di pesca-turismo (già prevista in alcune regioni).

Restano altri obblighi, come quello della comunicazione delle tariffe massime, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La principale ambiguità della norma quadro è in un aggettivo, contenuto nella frase che impone alle regioni di adeguarsi ai suoi “principi fondamentali”. L’interpretazione su che sia, o non sia, “fondamentale” è aperta e forse creerà occasioni di conflitto tra Stato e Regioni. Chi vivrà, vedrà. Restano poi salve, ovviamente, le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano (quest’ultima, in particolare, è, subito dopo la Toscana, la zona di maggior diffusione dell’agriturismo autorizzato).

 

 

 

Agevolazioni fiscali.

 

Chi esercita l’attività agrituristica, salvo rare eccezioni (società di capitali e cooperative, ad esempio), può determinare il reddito applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività del 25 per cento, mentre resta tenuto a determinare in modo analitico i redditi propriamente agricoli.

Può determinare anche l’Iva relativa alle operazioni imponibili riducendola  in misura pari al 50 per cento del suo ammontare . In alternativa può esercitare l’opzione della determinazione analitica di redditi e Iva per un triennio (scelta in genere meno vantaggiosa, salvo all’inizio dell’attività, quando si dovesse sopportare un forte investimento iniziale in arredi ed elettrodomestici). Ricordiamo che i punti 120 e 121 delle tabelle allegate al Dpr sull’Iva assoggettano ad aliquota del 10% che le prestazioni di pernottamento, ristorazione e campeggio offerte dall’azienda agrituristica.

 

 

Le cifre dell'agriturismo:

consuntivo 2005, previsioni 2006

 

 

 

consuntivo

2005

confronto %

04/05

previsione

2006

confronto %

05/06

Aziende agrituristiche n.

14.700

+ 8,9

15.700

+ 6,8

di cui con offerta di alloggio

11.750

+ 9,8

12.500

+ 6,3

Posti letto n. (migliaia)

152,7

+ 9,8

160,0

+ 4,8

Posti letto per azienda n.

13

---

12,8

- 1,5

Arrivi (migliaia)

2.410

+ 2,5

2.560

+ 6,2

Di cui stranieri (%)

25%

+ 8,6

25%

-

Presenze (milioni di

pernottamenti)

 

11,1

 

- 3,4

 

11,5

 

+ 3,6

Utilizzo alloggi (%)

19,9

- 12,3

20,6

+ 3,5

Durata media soggiorno (gg)

4,6

- 6,1

4,5

- 2,2

Aziende con ristorazione

8.900

+ 7,2

9.400

+ 5,6

 

di cui senza offerta di alloggio

2.600

+ 8,3

2.750

+ 5,8

Aziende con agricampeggio

900

- 3,2

920

+ 2,3

Aziende con cavalli

1,420

+ 1,4

1.400

- 1,4

Giro d’affari (milioni di €)

797

- 1,6

883

+ 10,9

 

G. d. affari medio per azienda €

 

54.220

 

- 9,6

 

56.240

 

+ 3,7

 

Fonte Agriturist, febbraio 2006

 

CONSISTENZA DELL'AGRITURISMO ITALIANO

 

Aziende autorizzate 1999/2005

 

 

Regione

1999

2001

2004

2005

% 04/05

Valle d'Aosta

50

51

56

57

+ 1,8

Piemonte

390

479

724

683

- 5,7

Lombardia

454

633

748

859

+ 14,8

Trentino

167

176

195

228

+ 16,9

Alto Adige

2.736

2.352

2.596

2.664

+ 2,6

Friuli V. Giulia

230

279

385

311

- 19

Veneto

648

728

859

880

+ 2,4

Emilia Romagna

291

448

550

696

+ 26,5

Liguria

140

240

302

325

+ 7,6

Toscana

1406

2.105

2.920

3.300

+ 13,0

Marche

369

377

471

517

+ 9,8

Umbria

365

615

790

891

+ 12,8

Lazio

132

238

345

370

+ 7,2

Abruzzo

290

385

402

420

+ 4,5

Molise

35

50

65

75

+ 15,4

Campania

200

349

571

650

+ 13,8

Puglia

165

212

250

280

+ 12,0

Basilicata

60

250

270

245

- 9,2

Calabria

130

160

185

305

+ 64,8

Sicilia

150

230

304

350

+ 15,1

Sardegna

330

360

531

613

+ 15,4

TOTALE

8.738

10.707

13.519

14.719

+ 8,9

 

 

Fonte: Agriturist (aggiornato al 31.12.2005)

 

 

 

Le leggi regionali in sintesi

 

 

 

Regione o prov autonoma

Legge vigente

Leggi di modifica

Regolamenti , interpretazioni

Abruzzo

n. 32 del 31/05/1994

n. 75/1995; n. 12/1998; n. 4/2003

 

Basilicata

n. 17 del 25/02/2005

 

Regolamento: Dgr 30/8/05, n. 3753

Bolzano (prov)

n. 57 del 14/12/1988

n. 9/1998; n. 4/2001; n. 1/2003; n. 4/2005

 

Calabria

n. 22 del 7/09/1988

abrogata

Funzioni demandate alle province

Campania

n. 41 del 28/08/1984

 

Circolare n. 739441 del 24/9/04

Emilia Romagna

n. 26 del 28/06/1994

n. 23/2000; n. 6/2005

Regolamento Dgr 1/3/00 n. 389; Circolare 13/10/94; 

Friuli

n. 25 del 22/07/1996

n. 13/1998; n. 2/2000; n. 13/2002; n. 8/2004, n. 18/2004; n. 21/2005; n. 29/2005

Regolamenti: Dpgr Friuli4/11/96, n. 397, Dpgr Friuli 19/4/99, n. 117; Dprg n. 204/00  

Lazio

n. 36 del 10/11/1997

n. 5/2000

Regolamenti:  Dgr n. 3992/98;Dcr 597/1999; Dcr 593/99

Liguria

n. 33 del 6/08/1996

n. 11/1997

Regolamenti:. Regolamento n. 1/97; Dgr n. 695/97, Circolare n. 7/97;

Lombardia

n. 3 del 31/01/1992

 

Regolamento 24/12/01, n. 8

Marche

n. 3 del 03/04/2002

n. 22/2002; n. 1/2004; n. 25/2005

Regolamento 21/10/02, n. 4;

Molise

n. 13 del 16/6/2001

 

Regolamento 20/2/02, n. 4

Piemonte

n. 38 del 23/03/1995

 

 

Puglia

n. 34 del 22/05/1985

 

 

Sardegna

n. 18 del 23/06/1998

n. 7/2002

 

Sicilia

n. 25 del 09/06/1994

n. 32/2000

Regolamento: Dpgr n. 394/95; Decreto Assessorato per il turismo 29/11/01; Circolare 23/07/97, n. 239; Circolare n. 262/98

Toscana

n. 30 del 23/06/2003

n. 27/2004; n. 1/2005;

Regolamento: Dpgr 3/08/04, n. 46

Trento (prov)

n. 10 del 19/12/2001

 

Regolamento : Dgp 14/7/03, n. 342

Umbria

n. 28 del 14/08/1997

n. 31/1998; n. 37/1999; n. 18/2001

 

Val d’Aosta

n. 27 del 24/07/1995

n. 3/1999

Regolamento 14/4/98, n. 1;

Veneto

n. 9 del 18/04/1997

n. 3/1998; n. 5/2001

Regolamento 12/09/97, n. 2

 

Legenda: Dgr= Decreto giunta regionale; Dgpr= Decreto presidente giunta regionale; Dgp= decreto giunta provinciale

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

Piemonte e Val d’Aosta

 

Immobili. Solo quelli situati nel fondo in Val’Aosta; anche nei borghi in Piemonte.

Ricettività al coperto. 25 posti letto in Piemonte. 10 posti per il solo affitto di alloggi ,16 per bed and breakfast , mezza pensione o completa (bambini sotto i 3 anni esclusi) in Val d’Aosta, dove il soggiorno massimo è di 3 mesi consecutivi e l’apertura minima è di nove mesi l’anno, salvo le aziende impossibilitate in inverno

Campeggio: 3 piazzuole, elevabili fino a 10 per non più di 30 persone, in alternativa ai posti letto (Piemonte). Non previsto in Val d’Aosta.

Ristorazione: 60 coperti al massimo in Piemonte, con deroghe per le scolaresche, 30 in Val d’Aosta .

Agevolazioni: In Val d’Aosta è strutturato un complesso meccanismo di incentivi, in cui possono integrarsi contributi in conto capitale e mutui quindicennali a coprire fino al 100% degli investimenti. In Piemonte gli incentivi sono promossi ai sensi della legge regionale n. 75/1996 e possono essere previste deroghe nelle altezze dei locali e nell’illuminazione alle leggi urbanistiche.

 

Lombardia

 

Prevalenza attività agricola: in base ai tempi di lavoro, normati dal regolamento in base al tipo di coltivazione o allevamento ad ettaro e ai giorni/anno stimabili per ogni singola attività agrituristica. .

Ricettività. Nell’agriturismo in famiglia, 10 persone al giorno al massimo. In quello aziendale, 30 persone tra stanze e campeggio.

Ristorazione. Almeno il 50% di produzione aziendale, in termini di valore, più un 20% di locale. Limite di 20 posti/pasto e 40 coperti/giorno nel turismo famigliare, che sale a 80 posti/pasto e 160 coperti/giorno in quello aziendale.

Locali. Turismo famigliare: una stanza letto accessibile ai disabili; aziendale: una unità autonoma. Requisiti igienico sanitari minimi previsti per le abitazioni. Anche i campeggi hanno lo stesso trattamento normativo delle strutture turistiche simili

Classificazioni: Previsti ben 14 diversi indirizzi di specializzazione (per esempio solo pernottamento, sportivo, ricreativo, salutistico, ittituristico, ippoturistico, venatorio).

 

Trentino Alto Adige

 

Prevalenza attività agricola: Trento: individuata dal regolamento in relazione al rapporto tra le ore lavoro medie annue. Nessun problema, però, se la ricettività è fino a 10 ospiti.. Se viene meno la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica dopo almeno cinque anni di esercizio, a certe condizioni resta possibile continuare ad essere un’azienda agrituristica.

Ristorazione: Trento: 30% di materie prime aziendali a almeno 80% di prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli. Bolzano: 50% di produzione aziendale, più un 40 % da produttori locali. Trenta posti a sedere al massimo Per il resto, vale la legge n. 13/1992.

Locali. In provincia di Trento, è possibile utilizzare anche locali fuori dall’azienda, purché nel comune o in uno limitrofo anche in zone non agricole.

Ricettività. Trento: 15 camere, 6 appartamenti per un totale di 30 posti letto più 7 piazzuole per complessive 20 persone.. Bolzano: queste e altre regole sono in genere quelle della legge 11/5/95, n. 12: massimo 6 camere o 4 appartamenti.

Agevolazioni. A Bolzano fino al 50% delle spese ammissibili.

 

 

Veneto

 

Prevalenza attività agricola: Il tempo lavoro per l’attività agricola deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica. I criteri di conteggio sono nel regolamento. Bisogna essere imprenditore da almeno 2 anni (salvo le persone di età inferiore 40 anni con diplomi in discipline agrarie).Per esercitare occorre iscriversi a un corso formativo di almeno cento ore.

Ricettività: 30 posti letto in edifici + 30 in campeggio

Ristorazione: Fino a 60 posti a tavola si può aprire la ristorazione per 210 giorni all’anno; se ci sono 80 posti, l’apertura è limitata a 160 giorni all’anno. Tali limiti sono  incrementabili del 20% per gli ospiti fissi.

Immobili: Agibilità tipica delle abitazioni. Le dotazioni minime delle stanze e delle strutture per l’accoglienza sono specificate nel regolamento.

Agevolazioni: concessioni edilizie per la ristrutturazione gratuite, purché ci si obblighi a non cedere la proprietà per un periodo di 10 anni. Contributi fino a 20 mila euro (singoli) o 40 mila euro(cooperative) per restauro,arredamento e attrezzature. Incremento del tetto del 25% in zone montane e svantaggiate. Il regolamento parametra i contributi alle opere eseguite e al numero di posti letto.

 

Friuli

 

Prevalenza attività agricola. Basata su monte ore calcolato con parametri nel regolamento di esecuzione. Attività ittituristica equiparata ad agrituristica.

Immobili. Oltre quelli sul fondo, anche altri utilizzati da almeno 3 anni in connessione con l'attività agricola, purché a tale funzione siano destinati per 10 anni (pena il versamento degli oneri non pagati per le agevolazioni urbanistiche previste in questi casi).

Locali: Massimo 15 stanze con 30 posti letto. Campeggi: massimo 20 piazzole per 210 giorni all’anno. Requisiti igienico-sanitari tipici delle abitazioni, ma quelli delle malghe sono “abbassati” a quelli dei rifugi escursionistici. 5% dei posti letto accessibili a persone fisicamente impedite

Agevolazioni: in conto interessi o capitale, sino al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili per i comuni svantaggiati. Sino al 40% negli altri casi. Occorre mantenere l’attività per almeno 10 anni. C’è la possibilità di chiedere che sul fondo non sia esercitata la caccia.

Ristorazione: 85% di materia prima aziendale e locale: altri parametri dipendono dalla dislocazione e dall’ampiezza dell’azienda. Max 210 giorni/anno di apertura del ristorante (limite solo per chi sta sotto i 500 metri di altitudine).

 

 

Liguria

 

Prevalenza attività agricola. Raffronto tempi agricoli previsti dalla Giunta con quelli agrituristici valutati in 288 giornate lavorative per ogni 20 posti letto, ogni 20 coperti in sala e ogni 20 coperti per la cucina. Rientrano anche le aziende agri- turistico-venatorie

Ricettività : max 24 ospiti.

Ristorazione: max 52 coperti , con pietanza di derivazione locale per il 50% del valore.

Immobili: anche quelli dell’imprenditore nel comune o in uno limitrofo.

Agevolazioni. Riduzione delle cubature previste dalle norme entro il limite di 18 mc per posto letto (camera singola) o 13 mc per posto letto (camera doppia). Contributi con priorità alle aziende biologiche che si perdono in caso di cambio d’uso prima di 10 anni.

 

Emilia Romagna

 

Prevalenza attività agricola Sulla base del raffronto dei  tempi medi tra opere agricole e servizi agrituristici.

Ricettività. Massimo 8 camere elevabili e 10 piazzole per campeggio. Tali limiti sono elevabili, rispettivamente, a 15 camere e 15 piazzole nelle zone di prevalente interesse agrituristico, che sono quelli svantaggiate, montane, nei parchi o individuate dal Piano paesistico.

Immobili. I requisiti igienico sanitari sono quelli validi per le abitazioni. E’ utilizzabile le abitazioni dell’agricoltore fuori dal fondo, se posta nel comune o in quelli confinanti.

Agevolazioni. Contributi fino al 20% della spesa, che salgono al 45% nelle zone di prevalente interesse agrituristico. Si debbono rimborsare per cambio di attività nel decennio o vendita degli immobili

Altro: La Delibera di giunta  n. 389 del  1/3/2000 fissa i criteri di classificazione.

 

Toscana

 

Prevalenza attività agricola: Si valuta con uno tra tre criteri, a scelta dell’imprenditore: 1) tempo per l’attività agricola superiore di quello per la gestione agrituristica; 2) valore produzione lorda agricola superiore alle entrate dell'attività agrituristica; 3) spese d'investimento e correnti agricole superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata e inferiori a una quota relativa alle caratteristiche dell’azienda.

Ricettività. Due i tetti: 30 o 40 posti letto a seconda del tipo di immobili destinati all’ospitalità (esclusi i lettini aggiuntivi per bambini di età non superiore a dodici anni).In spazi aperti, solo per aziende con almeno 2 ettari contigui nel limite di :24 ospiti e 8 tra tende e caravans.

Ristorazione: è un’attività complementare, possibile solo per gli ospiti fissi o per quelli coinvolti in attività sportive, turistiche o culturali (salvo le aree montane svantaggiate identificate dai comuni) . La provenienza dei prodotti deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte. Il regolamento detta i criteri costruttivi delle sale da pranzo e delle cucine.

Locali. Almeno un bagno ogni quattro persone. Il regolamento prescrive l’ampiezza delle stanze, i requisiti dei bagni e dell’arredamento. Le piscine sono utilizzabili solo da ospiti nei locali o iscritti alle attività.

 

Umbria

Ricettività:. Fino a 30 posti letto. Se non si raggiunge questo limite sono possibili 3 piazzuole per campeggio Gli agriturismi con solo campeggio possono raggiungere 6 piazzuole, elevabili a 10 nelle aziende condotte in forma associata. Fino a 10 posti letto, solo quelli al piano terra devono essere accessibili ai disabili, altrimenti valgono le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche dappertutto.

Ristorazione: 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. Nessun limite per la prima colazione (che resta comunque obbligatoria)

Immobili. Se il fondo ne è sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché siano nelle zone di prevalente interesse agrituristico ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia connesso con l'attività agricola svolta.

Agevolazioni. In caso di ristrutturazioni, possono essere previste deroghe ai limiti di altezza e di superficie ed ai rapporti di aero-illuminazione previsti dai regolamenti edilizi. I contributi sono decisi ogni tre anni dal Consiglio regionale e indirizzati prioritariamente alle aree rurali da rivitalizzare.

 

Marche

 

Prevalenza attività agricola Presupposta per gli agriturismi di piccole dimensioni (fino a 8 posti letto, 4 piazzuole campeggio e 16 pasti  giornalieri). Altrimenti va calcolata in rapporto alle ore lavoro, secondo i criteri dettati dal  regolamento di attuazione della legge.

Ricettività: massimo 35 posti letto e 12 piazzole (purchè esistano almeno 3 ettari aziendali) . 50 posti letto e 20 piazzole nelle aree montane, svantaggiate, dei parchi o di tutela integrale, con dimensione minima di 10 ettari .

Ristorazione: 70 posti tavola che salgono a 90 se almeno il 50% dei prodotti è di produzione aziendale.

Immobili. Sono fissate superfici minime per le stanze da letto, incrementati se l’altezza dei locali è inferiore a 2,5 metri. Non si applicano le regole edilizie contro le barriere e a favore dei disabili nelle piccole aziende.

Agevolazioni. Concessioni edilizie gratuite per il recupero.

 

Lazio

 

Prevalenza attività agricola. In base a tempi medi stabiliti ogni quinquennio dalla Giunta.

Ricettività: Massimo 10 camere e 30 posti letto. Si toccano le 12 camere con 40 posti letto negli edifici rurali che risultavano accatastati e non più utilizzati alla data del 31 dicembre 1985. Campeggi: 10 piazzuole con max 30 persone, se sono disponibili 5 ettari di terreno (2 ettari nelle zone svantaggiate)..

Ristorazione: Produzione aziendale e tipica al 70% del valore.

Immobili: anche in centro abitato, purché residenza dell’agricoltore nello stesso comune o limitrofo e purché il centro sia individuato da un apposito piano regionale. I requisiti urbanistici sono quelli degli immobili rurali.

Agevolazioni. Previsti finanziamenti per ristrutturazioni ma anche per organizzazione di attività ricreative. Per gli imprenditori agricoli possono toccare il 45% per interventi strutturali e il 30% per gli altri (zone svantaggiate). Altrimenti, si scende rispettivamente al 35 e al 20%.

 

Campania e Calabria

 

Campania. La legge n. 41/1984 non norma l’attività agrituristica in sé, bensì solo gli incentivi prevista per essa. Tuttavia le aziende che vogliono fruirne, debbono adeguarsi a standards (per esempio fino a 12 posti letto, tre tende + tre rouottes-camper). Per la prevalenza dell’attività agricola ci si basa sia valore del reddito lordo aziendale che sul tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

Le condizioni degli incentivi sono precisate dalla circolare n. 739441/2004, che allega anche i formulari per presentare le domande. I contributi in conto capitale toccano i 50% della spesa ammissibile (60% in montagna e 70-80% per gli allacciamenti alle utenze). Riguardano il recupero e l’ampliamento delle costruzioni, la sistemazioni dei locali per la vendita dei prodotti e delle aree di sosta dei campeggi, servizi compresi. Per la promozione si scende al 30% della spesa. Vi è vincolo d’uso agrituristico per10 anni. I benefici non sono cumulabili con altri nazionali o regionali.

Calabria. la norma in materia di agriturismo è stata abrogata nel 2000 e non più sostituita. Molte funzioni sono state però trasferite alle province, che tra l’altro stanziano i contributi..

 

Abruzzo e Molise

 

Prevalenza attività agricola. In Abruzzo, può prevalere, ma solo nelle zone agricole svantaggiate, il tempo lavoro per agriturismo su quello agricolo. I criteri di calcolo sono quelli della circolare ministeriale dell’Agricoltura n. 10/1986.

Ricettività. Abruzzo: 10 stanze e 30 posti letto più 30 posti in tenda-caravans. Molise: 12 stanze da 24 posti letto oppure 30 persone in campeggio (purchè si dispongano di almeno tre ettari) . In caso di ospitalità mista (camere + tende) 8 stanze, 16 posti letto più 20 campeggiatori.

Ristorazione. Abruzzo: 50 posti a sedere; Molise: 60% materia prima da azienda più il 25% dalla regione.

Agevolazioni. In Abruzzo, contributi in conto capitale fino a 62 mila euro e fino al 40% della spesa ammessa (50% per le zone svantaggiate) o in conto interessi fino al 100%, oltre che per la ristrutturazione anche per le attività culturali, ricreative e sportive. Vincolo decennale di destinazione. In Molise si segue la regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione europea del 6 marzo 1996. Esenzione dalle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche per aziende fino a 6 posti letto.

 

Puglia e Basilicata

 

Prevalenza attività agricola. In Basilicata è sempre dimostrata, se l’azienda è di piccole dimensioni, e purchè abbia almeno due ettari di terreno. In tal caso sono concesse fino a un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori). Altrimenti, va provata con la presentazione di un piano aziendale basato sui tempi/lavoro dettati dal regolamento. .

Ricettività: In Basilicata massimo di 30 posti letto elevabili a 40 per le aziende con almeno 5 mila ore lavoro/annue e a 50 per quelle con almeno 10 mila ore lavoro.

Agevolazioni: In Basilicata sono quelle stabilite dalla legge n. 36 del 2001 per il sostentamento dell’agricoltura (i termini per presentare le domande per l’ultimo bando sono stati prorogati al 13 aprile 2006) . In Puglia sono previsti contributi fino a un massimo del 60% della spesa, che salgono al 70% per la predisposizione di impianti tecnologici, attrezzature per il tempo libero e spazi attrezzati per io campeggio.

Tipologie. In Basilicata rientrano nell’agriturismo anche il pescaturismo e l’ittiturismo, con lo stesso trattamento.

 

Sicilia

 

Prevalenza attività agricola: regolata dalla circolare del 23 luglio 1997, n. 239 (in termine di ore lavoro o di reddito).

Ricettività. Max 10 camere con 30 posti letto. I locali devono essere.sprovvisti di barriere architettoniche. Campeggi: limite di cinque equipaggi (tende, roulottes, campers) per un totale di venti persone. In caso di esercizio da parte di imprenditori agricoli riuniti si sale a 30 camere con 70 posti letto e a 20 piazzole e 50 persone, fermo restando il limite fissato per singola azienda.

Ristorazione: semplice prevalenza delle materie prime locali. L’attività di ristorazione non può essere fornita senza quella di alloggio o campeggio.

Agevolazioni. Sono stabilite per la ristrutturazione; l’acquisto di macchinari e arredi, la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il periodo 2000-2006 dalla legge n. 32/2000 (art. 87) Decadono con il recupero di quanto erogato se vi è cambio d’uso prima di 10 anni.

 

Sardegna

 

Prevalenza attività agricola: tempo-lavoro dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio annuale

Ricettività: camere con 10 posti letto e 5 piazzuole con 15 campeggiatori (fino a 10 ettari); fino a 12 camere con 20 posti letto e 10 piazzuole con 30 campeggiatori (aziende più grandi, con incremento proporzionale).

Ristorazione: per gli ospiti più altri, fino al limite di 80 coperti.

Agevolazioni. Deroghe decise dai Comuni ai limiti di altezze, areazione e illuminazione. Contributi in conto mutuo o capitale in misura 35% per gli immobili e 20% per altri investimenti, che salgono, rispettivamente, al 45% e al 30% nelle aree svantaggiate. Per 12 anni bnon ci possono essere cambiamenti di attività.

Locali Un bagno ogni quattro persone