Feroce tassazione delle
seconde case e delle imbarcazioni in Sardegna
Come
è stato ampiamente riportato
da stampa e tv, la regione Sardegna ha approvato una feroce tassazione delle
case per le vacanze e di imbarcazioni e aeromobili appartenenti a non residenti. Il meccanismo
dell’imposizione è “a trappola”: si colpisce non solo la proprietà ma, con
aliquote assurde, anche la vendita (perfino a residenti) ,
così da scoraggiare chi volesse disfarsi delle abitazioni possedute, allo scopo
evidente di fare dei turisti stabili un parco-bestiame
da mungere.
L’unica soluzione
per non pagare è, in sostanza, per l’imposta sulla proprietà avere abitazione
principale e domicilio fiscale permanente in Sardegna. Per quella sulle plusvalenze da
rivendita, occorre che il domicilio fiscale esista da almeno 2 anni. L’imposta
sulle imbarcazioni grava anche su quelle che transitano nel periodo compreso
dal 1° giugno al 30 settembre.indipendentemente dalla durata del transito (anche poche ore). Sono escluse solo
le unità da diporto sotto i 14 metri, quelle che sostano tutto l'anno nelle
strutture portuali regionali e quelle con attività croceristica.
Le nuove imposte
che colpiscono i non residenti sono quindi tre:
a)
la prima riguarda
la vendita di appartamenti ed è pari al 20% del guadagno ottenuto;
b)
la seconda
riguarda la proprietà, e parte da un minimo di 900 euro all’anno, per toccare
cifre molto elevate, a seconda rapportate alla superficie calpestabile.
c)
la terza
riguarda aerei e barche da diporto.
Le modalità per il versamento sono ancora da stabilire.
Per le abitazioni,
non è per niente chiaro se il calcolo dei metri quadrati debba
riguardare solo le superfici abitabili o anche le superfici accessorie
Per farsi i calcoli,
più che le parole servono delle tabelle:
Imposta sulle seconde case
Superficie calpestabile |
Fabbricati
entro i 300 metri dalla battigia |
fabbricati
oltre i 300 metri (euro) |
Fino a 60 mq |
1.080 |
900 |
Da 61 a 100 mq |
1.800 |
1.500 |
Da 101 a 150 mq |
2.700 |
2.250 |
Da 151 a 200 mq |
3.600 |
3.000 |
Ogni mq
eccedente* |
18 |
15 |
Esempio: una villa di 250 mq pagherà, se
vicino al mare, 4.500 euro e, se lontana, 3.750 euro annui.
Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Imposta sulle imbarcazioni
Lunghezza imbarcazione |
Unità
a vela con motore ausiliario |
Altre
imbarcazioni |
14 - 15,99 metri |
500 |
1.000 |
16 -19,99 metri |
1.000 |
2.000 |
20 -23,99 metri |
1.500 |
3.000 |
24 - 29,99 metri |
2.500 |
5.000 |
30 -60 metri |
5.000 |
10.000 |
oltre 60
metri |
7.500 |
15.000 |
Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori
ECCO IL TESTO
DEGLI ARTICOLI
L’articolo 2 è
sostituito dal seguente:
Art.2
Imposta regionale sulle
plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case
1. È istituita
l’imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case.
2. L’imposta si
applica sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso:
a) di fabbricati, siti in Sardegna entro 3 chilometri dalla
battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unità immobiliari che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e
la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del
coniuge;
b) di quote o di azioni non negoziate sui
mercati regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto
reale sui fabbricati di cui alla lettera a), per la parte ascrivibile ai
predetti fabbricati1. Per i diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente
collegabili alle predette partecipazioni;
3. Soggetto
passivo dell’imposta è l’alienante a titolo oneroso avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in
Sardegna da meno di ventiquattro mesi.
4. Non sono
soggetti passivi dell’imposta i nati in Sardegna e i rispettivi coniugi.
5. La plusvalenza
di cui al comma 2, lettera a), è costituita dalla differenza tra il prezzo o il
corrispettivo di cessione ed il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al
miglioramento del bene medesimo e rivalutato in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
6. La plusvalenza di cui al comma 2, lett. b, si calcola raffrontando
il prezzo o corrispettivo di cessione con il costo d’acquisto di partecipazione.
La parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote o azioni
ascrivibili a fabbricati di cui al coma 2, lett. a si
calcola facendo riferimento ai valori contabili emergenti dall’ultimo bilancio
o rendiconto approvato, rapportando il valore netto di bilancio delle seconde
case site in Sardegna nei tre chilometri dalla battigia marina e il totale
dell’attivo di bilancio o rendiconto approvato.
7. L’imposta
regionale si applica nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze come dianzi calcolate.
8. L’imposta
dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto della cessione del fabbricato
deve essere versata in tesoreria regionale entro venti giorni dalla data
dell’atto di cessione, se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato
all’estero. Negli stessi termini deve essere inviata alla Regione Sardegna, da
parte del cedente, apposita dichiarazione di
conseguimento della plusvalenza recante i dati che ne consentono la
determinazione, utilizzando moduli approvati con deliberazione della Giunta
regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore
regionale agli enti locali, finanze e urbanistica. All’atto della cessione
l’alienante può chiedere al notaio, fornendo la necessaria provvista, di
provvedere alla presentazione della dichiarazione, all’applicazione e al
versamento dell’imposta nella tesoreria regionale nei termini suddetti. Di tale
circostanza deve essere fatta menzione nell’atto avente ad oggetto la cessione
a titolo oneroso del fabbricato. Il notaio è comunque
obbligato a comunicare alla Regione Sardegna entro 20 giorni dalla
stipulazione, e secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta
regionale adottata su proposta dell’Assessore regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio di concerto con l’Assessore
regionale agli enti locali, finanze e urbanistica, gli estremi dell’atto avente
ad oggetto la cessione del fabbricato con le caratteristiche di cui al comma 2,
lett. a).
9. L’imposta
dovuta sulla plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento delle quote o
delle azioni delle società titolari del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sui fabbricati di cui al comma 2, lettera
a), deve essere versata nella tesoreria regionale entro sessanta giorni dalla
data della cessione. L’organo amministrativo delle anzidette società è
obbligato a comunicare, entro trenta giorni dalla cessione, l’avvenuto
trasferimento alla Regione Sardegna secondo le modalità
previste con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta
dell’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio di concerto con l’Assessore regionale agli enti locali, finanze e
urbanistica. Nel medesimo termine, l’organo amministrativo deve, altresì,
comunicare al socio cedente che la cessione delle quote potrebbe implicare
obbligo di versamento dell’imposta e mettere a disposizione, qualora costui ne
faccia richiesta, tutta la documentazione necessaria per il calcolo della
plusvalenza. Nei trenta giorni successivi, il cedente, deve, qualora ne
sussistano le condizioni, presentare la dichiarazione prevista nel comma
precedente.
10. La Regione
Sardegna dispone, ai fini del controllo dell’adempimento degli
obblighi strumentali al regolare adempimento dell’obbligazione tributaria, dei
poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Con
le stesse prerogative possono intervenire, previa richiesta
dell’Amministrazione regionale, i funzionari degli Uffici tributi dei Comuni in
cui è situato l’immobile ceduto.
11. Il recupero
dell’imposta dovuta avviene con avviso di accertamento
recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La
notificazione dell’avviso di accertamento può essere
effettuata, oltre che con le regole previste dall’art. 60 del d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere
motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
12. Il
contribuente destinatario dell’avviso di accertamento
può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla
definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’art. 15 del
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 o, in alternativa,
instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme
regolatrici dell’istituto contenute nel d.lgs. 19
giugno 1997, n. 218.
13. Le somme che risultano dovute sulla base della dichiarazione, unitamente
agli interessi e le sanzioni, e le somme liquidate nell’avviso di accertamento
dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine
previsto dal comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a
ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute
nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione e a quello in cui l’avviso di
accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di
sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte all’Amministrazione.
14. Il
contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate
e non dovute entro il termine decadenziale di tre
anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
15. Per l’omessa o
infedele dichiarazione della plusvalenza conseguita si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta.
16. Chi non esegue
in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta quali risultano
dalla dichiarazione presentata o li esegue tardivamente è soggetto alla
sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato.
17. Alle anzidette
sanzioni è soggetto in luogo del cedente il notaio che, avendo ricevuto la
provvista, non proceda alla presentazione della
dichiarazione e/o al versamento tempestivo delle somme dovute.
18. Per la mancata
comunicazione prevista al comma 8, il notaio è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 1.032,00 a euro 7.746,00. La
medesima sanzione è irrogata nei confronti della società titolari del diritto di
proprietà o di altri diritti reali sui fabbricati di cui al comma 2, lettera
a), le cui azioni o quote sono state trasferite, qualora l’organo
amministrativo non provveda alla comunicazione di cui al comma 9.
19. Il gettito dell’imposta di cui al presente articolo è destinato per
il 75 per cento al fondo perequativo per lo sviluppo e la coesione territoriale
e per il restante 25 per cento al Comune nel quale detto gettito è generato.
20. L’imposta
regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case si applica
alle cessioni a titolo oneroso effettuate successivamente
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna delle
deliberazioni di Giunta previste ai commi 8 e 9.
L’articolo 3 è
sostituito dal seguente:
Art.3
Imposta regionale sulle seconde case ad uso
turistico
1. È istituita
l'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
2. Presupposto
dell'imposta è il possesso di fabbricati siti nel territorio regionale ad una
distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non
adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di
altro diritto reale sugli stessi.
3. Soggetti
passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati di cui al comma 2,
ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi di usufrutto,
uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli
immobili sui quali è costituito il diritto di superficie, soggetto passivo è il
superficiario che ha costruito il fabbricato con il
domicilio fiscale fuori dal territorio regionale; per gli immobili concessi in
locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario con domicilio fiscale
fuori dal territorio regionale.
4. Non sono
soggetti passivi coloro che siano nati in Sardegna, i
rispettivi coniugi e i figli degli emigrati ancorché non nati in Sardegna.
5. L'imposta
regionale è stabilita nella misura annua di:
- euro 900 per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri;
- euro 1.500 per fabbricati di superficie compresa tra 61 metri quadri e 100 metri quadri;
- euro 2.250 per fabbricati di superficie compresa tra 101 metri quadri e 150 metri quadri;
- euro 3.000 per fabbricati di superficie compresa tra 151 metri quadri e 200 metri quadri; per la superficie eccedente 200
metri quadri, euro 15 per metro quadro.
La superficie è
misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale, le frazioni di
metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle
superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Le misure
previste al comma 5 sono aumentate del 20 per cento per i fabbricati ubicati ad
una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.
7. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai
mesi dell'anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli
altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è
protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero. L’imposta è
versata in un’unica soluzione dal 1° al 30 novembre di ogni
anno secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale adottata
su proposta dell’Assessore della Programmazione.
8. Il gettito
della presente imposta è destinato per il 75 per cento al fondo perequativo per
lo sviluppo e la coesione territoriale di cui all'articolo 5
e per il restante 25 per cento al Comune nel quale detto gettito è generato.
9. La Regione
Sardegna dispone dei poteri di controllo riconosciuti
ai Comuni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili dall’articolo 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La Regione può chiedere ai
Comuni interessati di svolgere indagini e verifiche su fabbricati situati
all’interno del territorio dei Comuni medesimi.
10. Il recupero
dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento
recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello dell’avvenuta cessione. La
notificazione dell’avviso di accertamento può essere
effettuata, oltre che con le regole previste dall’art. 60 del d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere
motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
11. Il
contribuente destinatario dell’avviso di accertamento
può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla
definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’art. 15 del
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 o, in alternativa,
instaurare la procedura di accertamento con adesione. Sono applicabili le norme
regolatrici dell’istituto contenute nel d.lgs. 19
giugno 1997, n. 218.
12. Le somme
liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione
per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal
comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da
effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel d.p.r.
29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione
o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte
all’Amministrazione.
13. Il
contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate
e non dovute entro il termine decadenziale di tre
anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
14. Se il soggetto passivo dell’imposta non ha dichiarato o
comunicato l’immobile posseduto ai fini dell’imposta comunale sugli immobili o
ha presentato, con riferimento ai medesimi fabbricati, una dichiarazione
infedele, allo stesso si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per
cento dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico non versata.
15. Chi, avendo adempiuto correttamente agli adempimenti ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili, non esegue in tutto o in parte i
versamenti dell’imposta regionale sulle seconde case dovuta o li esegue
tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento
dell’importo non versato.
16. L’imposta si
applica a far data dal mese successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna della presente
legge.
17. Entro tre mesi
dalla pubblicazione della presente legge, in difetto di riconoscimento da parte
dell’Amministrazione statale del diritto della Regione
a compartecipare ai sette decimi dell’intero gettito dell’imposta sui redditi
generato dai fabbricati ubicati nel proprio territorio, in armonia con quanto
disposto dalla lettera a) dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione
Sardegna, la Giunta regionale propone ricorso nelle competenti sedi
giurisdizionali, a tutela delle prerogative statutariamente previste.
Articolo4
L’articolo 4 è
sostituito dal seguente:
Art.4
Imposta regionale su aeromobili ed unità da
diporto
1. A decorrere
dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sugli aeromobili e le unità da
diporto.
2. Presupposto
dell'imposta sono:
a) lo scalo negli
aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dell'aviazione
generale di cui all'articolo 743 e seguenti del Codice della navigazione
adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30
settembre;
b) lo scalo nei
porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati
nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al D.Lgs.
18 luglio 2005 n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al
30 settembre.
3. Soggetto
passivo dell'imposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume l'esercizio
dell'aeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della
navigazione, o che assume l'esercizio dell'unità da diporto ai sensi degli
articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. L'imposta
regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo,
quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è
stabilita nella misura di :
- euro 150 per gli aeromobili abilitati
fino al trasporto di quattro passeggeri;
- euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a
dodici passeggeri;
- euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre
dodici passeggeri;
- euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99
metri;
- euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e
19,99 metri;
- euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99
metri;
- euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99
metri;
- euro 10.000 per le navi di lunghezza
compresa tra 30 e 60 metri;
- euro 15.000 per le navi di
lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a
vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti
dall'imposta le navi adibite all'esercizio di attività
crocieristica e le imbarcazioni che partecipano a
regate sportive; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente
imposta le unità da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali
regionali.
6. L’imposta è
versata, entro 12 ore dall’arrivo degli aeromobili e delle unità da diporto
negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti d’ormeggio ubicati nel
territorio regionale ai soggetti incaricati della riscossione, i quali
rilasciano un contrassegno comprovante l’assolvimento dell’obbligo tributario.
7. La riscossione
del tributo può essere affidata dalla giunta regionale mediante apposita deliberazione a :
a) il corpo forestale regionale;
b) personale dell’amministrazione regionale;
c) i soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e
i punti d’ormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula
di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi
soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5% del gettito del tributo
riscosso.
8. I soggetti
incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita Deliberazione della Giunta
regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti.
Con la predetta Deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei
contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare
gli aeromobili e le unità da diporto.
9. I soggetti
incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto
adempimento dell’obbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente, i dati
e le informazioni concernenti l’individuazione
dell’effettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno
sostato nel periodo 1 giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti
d’ormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono
obbligati a presentare all’amministrazione regionale un rendiconto
amministrativo delle somme incassate secondo le modalità
che verranno previste con Deliberazione della Giunta regionale.
10. L’agente della
riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente
in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione
amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta non versata. Per il mancato o
ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro
7.746,00.
11. Gli impiegati
dell’Amministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare
direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.
12. Il recupero
dell’imposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento
recante la liquidazione dell’imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere
versata l’imposta di cui al comma 6. La notificazione dell’avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le
regole previste dall’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai
presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto
che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale.
13. Il
contribuente destinatario dell’avviso di accertamento
può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla
definizione dell’atto con le regole e con gli effetti previsti dall’art. 15 del
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
14. Le somme
liquidate nell’avviso di accertamento dalla Regione
per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal
comma precedente sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da
effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel d.p.r.
29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione
o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte
all’Amministrazione.
15. Il
contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate
e non dovute entro il termine decadenziale di tre
anni dal giorno del pagamento dell’imposta.
16. Chi non esegue
in tutto o in parte i versamenti dell’imposta dovuta o li esegue
tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento
dell’importo non versato.