Imposta di registro su canoni in caso di proroga del contratto
Ipotesi:
Contratto abitativo scaduto dopo il secondo quadriennio. L'inquilino,incerto sulla stipula di un nuovo contratto, ottiene la
proroga di un anno del contratto scaduto. Si paga quindi l'imposta di registro
cod. 114T. Alla fine dell'anno di proroga, il
conduttore lascia libero l'immobile.
In questo caso, si deve pagare la tassa di registro per risoluzione? A mio
avviso no.
La risoluzione si dovrebbe versare se il conduttore fa cessare il rapporto
locativo prima della fine dell'anno di proroga in
discorso.
In altri termini, credo che la naturale scadenza di un
rapporto di locazione non comporti verso il fisco nessun onere aggiuntivo. E'
corretto?
Grazie per il chiarimento.
GUIDO ROSSINI ASS. FNA RM.224
Milano
Si tenga conto che la
proroga annuale concessa nei fatti non è resa possibile dalla
attuale legislazione civile sulle locazioni. Quindi il contratto di cui
si parla è stato per legge rinnovato per un ulteriore
periodo quadriennale e ci si è poi trovati di fronte a una disdetta anticipata
(recesso ), che può essere sempre chiesta dal conduttore “per gravi motivi” ,
un diritto che niente vieta che sia contrattualmente ampliato (con un recesso
in qualsiasi momento dietro richiesta da parte dell’inquilino). Invece, con
“risoluzione del contratto” si intende lo scioglimento
dovuto ad irregolarità nell’esecuzione, per esempio l’inadempimento di una
delle parti, la sopravvenuta impossibilità della prestazione o la sopravvenuta
eccessiva onerosità della stessa.
Comunque
l’articolo 36 del Testo unico dell’imposta di registro così recita, nei commi 3
e 4: 3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo
l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di
durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti
al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che
attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta
è applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore
durata.
Quindi, nel caso in questione, l’imposta dovuta per il periodo di un anno in più è pari al 2% del canone. Poiché il contratto è stato automaticamente rinnovato, per quell’anno va tenuto conto, ai fini della base imponibile, degli eventuali aggiornamenti al costo della vita del canone applicati precedentemente .