Le novità del nuovo decreto che concede finanziamenti agevolati all’autoconsumo
Impianti fotovoltaici: ottimi guadagni sul lungo periodo
Fine del blocco
agli incentivi per il programma fotovoltaico. E’ questa la principale novità portata
dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 6 febbraio 2006 che
modifica il precedente del 28 luglio 2005. Quelt’ultimo aveva fissato un tetto
massimo di potenza degli impianti agevolati, pari a 100 megawatt (MW). Nel giro
di 18 giorni dalla prima data di presentazione delle domande il tetto era stato
raggiunto, per poi essere superato: fino a ieri erano
state presentate richieste per impianti la cui potenza cumulativa era pari
almeno 220 MW. Perciò più del doppio
delle domande di incentivi risultavano non
finanziabili.
Le
novità del decreto. Ora il nuovo decreto moltiplica per
cinque i tetti precedenti: si passa da 100 a 500 MW e le domande presentate e
risultate irricevibili in passato rientrano ai primi posti in graduatoria. Non
solo. Il decreto fissa un nuovo tetto, di 1000 MW di potenza, da finanziare
fino all’anno 2012: si tratta, però, di una semplice
dichiarazione di intenti. Basteranno, i nuovi limiti? Per Domenico Inglieri,
del Gruppo imprese del fotovoltaico (aderente alla Confindustria), la risposta
è “ no”. “Mercoledì 1 marzo”, racconta, “ cioè il
giorno di prima presentazione delle domande per il 2006, c’erano ben 125
persone in fila davanti all’ufficio protocollo del Gestore del Sistema elettrico,
a Roma. Tenuto conto che la maggior parte ne recava
più d’una, e supposto in base all’esperienza del passato che il 25% risultino
irregolari, valuto che il tetto previsto per il 2006 sarà esaurito entro fine
marzo. I ritardatari dovranno aspettare l’anno prossimo”.
La
delibera dell’Authority. E’ di pochi giorni dopo l’emanazione
della norma anche la delibera n. 40/2006 dell’Autorità per l’Energia elettrica
e il gas, che va a modificarne una precedente (la n. 188/2005), allo scopo di
aggiornarla al nuovo decreto. L’Autorità ha il compito di determinare le modalità con cui le tariffe incentivanti trovano copertura
nel gettito proveniente dalla componente tariffaria A3 delle bollette che tutti
pagano, dedicata a rastrellare risorse per le fonti rinnovabili di energia.
I
vantaggi del fotovoltaico. Rammentiamo infatti
che la scelta di installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica è oggi legata a doppio filo agli incentivi: gli alti costi di
installazione (che per circa il 65% sono da addebitare ai materiali), non
consentirebbero altrimenti di ammortizzare l’investimento in tempi ragionevoli.
“Viceversa”, spiega Tiziano Dones, della T&G Sistemi, azienda
specializzata, “è dimostrabile che le tariffe incentivanti previste dal decreto
fanno scendere a 7-9 anni il tempo in cui l’impianto si ripaga: da allora in
poi si possono incassare sostanziosi guadagni, derivanti per la maggior parte
dal risparmio sulla bolletta ma anche, per gli impianti di una certa
dimensione, dalla vendita di energia”.
Un
passo indietro. Già il decreto del luglio 2005 aveva
radicalmente rivoluzionato la filosofia degli incentivi, previsti dal
precedente programma (Dm Ambiente n. 106/2001), quello dei “tetti
fotovoltaici”. Quest’ultimo stanziava contributi in conto capitale, per un
massimo dell’80% dell’investimento, per la
realizzazione di 10 mila impianti sulle coperture edilizie. Tuttavia
le regioni avevano una larga autonomia nel predisporre le condizioni dei bandi
e molte avevano ridotto il limite massimo di finanziamento in conto capitale.
Inoltre i vecchi principi, tendevano a premiare l’installazione di un impianto
in sé, a prescindere dalla sua reale efficienza produttiva.
Il
nuovo sistema. Da settembre dell’anno scorso è scattato il
nuovo meccanismo: chi si autoproduce energia con il
fotovoltaico non solo non dovrà più pagare le bollette
dell’azienda locale distributrice (salvo le spese fisse e 30 euro all’anno), ma
incasserà addirittura, per ben vent’anni un contributo erogato da un ente
statale, il GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale), proporzionale
alla quantità di energia prodotta. Tale contributo per le domande inoltrate nel
2005 e nel 2006 resta pari a 44,5 centesimi di euro
per ogni chilowatt/ora prodotto (impianti piccoli e medi, fino a 20 kw di
potenza), oppure a 46 cent (grandi impianti, da 20 a 100 kw di potenza). Per le
domande presentate dal 2007 in poi queste due tariffe vengono
decurtate, con il nuovo decreto, del 5% (e non più del 2%) e scendono quindi
rispettivamente a 42,3 cent e a 43,7 cent a kW/h. In compenso l’ammontare a
chilowatt è incrementato all’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie. Il decreto chiarisce anche un’ambiguità che aveva
scatenato infondate speranze tra gli interessati: l’incremento avviene
una sola volta, e non nel corso di tutti i vent’anni successivi.
Il proprietario
dell’impianto ha inoltre la possibilità di vendere l’energia prodotta alla
società di distribuzione al prezzo minimo di 9,5 cent, oppure a grossisti ai prezzi
di mercato tipici delle ore diurne, che salgono fino a 14 cent circa. Si incassano così importi superiori all’attuale prezzo medio
(fatte salve le addizionali tariffarie che lo incrementano oltre il doppio).
Decine di
migliaia di euro di risparmio con le agevolazioni
Presupposti: decrescita della produttività dell’impianto dell’1% annuo. Maggiore aumento del costo dell’energia
rispetto all’inflazione: 5,15%. Nessun costo del finanziamento o oneri finanziari conteggiati. Realizzazione
ottimale ad inclinazione di 30-40°, orientata a Sud.
Impianto
domestico di 2,88 Kw di potenza massima a Cuneo
N. pannelli |
16 |
Superficie occupata |
22,44 mq |
Produttività |
3.312 KWh/anno |
Costo |
19.008 euro |
Periodo ammortamento
costi |
8,5 anni |
Guadagno dopo 20
anni* |
32.614 euro |
Guadagno dopo 30
anni** |
55.020 euro |
Impianto
domestico di 2,16 Kw di potenza massima a Palermo
N. pannelli |
12 |
Superficie occupata |
16,83 mq |
Produttività |
3.348 KWh/anno |
Costo |
14.256 euro |
Periodo ammortamento
costi |
6,5 anni |
Guadagno dopo 20
anni* |
37.927 euro |
Guadagno dopo 30
anni** |
60.577 euro |
Impianto
condominiale di 19,98 Kw di potenza
massima a Livorno
N. pannelli |
111 |
Superficie occupata |
155,68 mq |
Produttività |
25.974 Kwh/anno |
Costo |
131.868 euro |
Periodo ammortamento
costi |
7,5 anni |
Guadagno dopo 20
anni* |
272.975 euro |
Guadagno dopo 30
anni** |
448.691 euro |
Impianto
per piccola industria di 30,6 Kw di potenza massima a Cuneo
N. pannelli |
170 |
Superficie occupata |
238,43 mq |
Produttività |
35.190 Kwh/anno |
Costo |
201.960 euro |
Periodo ammortamento
costi |
8,5 anni |
Guadagno dopo 20
anni* |
222.997 euro |
Guadagno dopo 30
anni** |
336.077 euro |
*
Alla fine del periodo di incentivazione alla
produzione di energia. ** Dopo 30 anni è
stimabile una riduzione del 30% della produttività dell’impianto
Fonte:
T&G Sistemi settore Energia
Nuovi impianti agevolati
Il
nuovo decreto crea due nuove “categorie” di impianti
incentivabili, a particolari condizioni. La prima è quella degli edifici di
nuova costruzione ovvero esistenti, ma che siano
oggetto di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2 commi 2 e 3 del Decreto
legislativo n. 192 del 2005 sul rendimento energetico in edilizia. Per essi, le tariffe a kiloWatt ora sono incrementate del 10%, a
patto che il proprietario dell’impianto rilasci un’apposita dichiarazione di
rispetto di certe condizioni, precisate nella
domanda allegata alla Delibera dell’Authority n. 40/2006. Oltre a determinati criteri di risparmio energetico (definiti
nell’allegato D del Dlgs n. 192/2005), occorre integrare i moduli fotovoltaici
nella struttura architettonica. Spiega Domenico
Inglieri, del Gruppo imprese del fotovoltaico “In caso di nuova edificazione o
ristrutturazione radicale, bisogna far divenire i pannelli parte
integrante della costruzione, utilizzandoli eventualmente non solo come
coperture, ma anche come pareti o tende frangisole alle finestre. E’ così
possibile ottenere effetti di grande armonia estetica,
evitando il rischio di inserire superfici incongrue nell’organismo edilizio”.
Un
ulteriore novità del decreto è l’inserimento nelle
agevolazioni degli impianti che possono godere dell’incentivo quelli con moduli
a film sottile, purchè la domanda sia presentata da una persona giuridica. Si
tratta di pannelli flessibili applicati in genere sulle lamiere che coprono i
capannoni industriali, di costo molto inferiore a quelli dei
fotovoltaico tradizionale, ma anche con un ciclo di vita notevolmente
inferiore (da alcuni è stimato in dieci anni).
Scambio e cessione in
rete
Il
nuovo decreto rende chiara la possibilità, anche per gli impianti più piccoli,
di scegliere tra due alternative: lo scambio oppure la
cessione in rete dell’energia. Lo scambio consiste nel fatto di utilizzare la
rete elettrica come una sorta di magazzino di energia:
quella prodotta in surplus viene provvisoriamente “passata” alla rete, per poi
essere prelevata nei momenti di necessità. Ovviamente lo scambio obbliga ad un
corretto dimensionamento degli impianti rispetto alle proprie reali necessità:
l’energia prodotta in eccesso non viene remunerata, né
gode di incentivi. Meccanismi e condizioni (nonché lo
schema di contratto) sono fissati dalla Delibera dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 13 febbraio 2006, n. 28.
La
cessione è un’interessante opportunità per le imprese di una certa dimensione,
ma non . per gli impianti
sotto i 20 kw.. Questo perché, oltre all’apertura di una partita Iva, prevede
una serie di adempimenti complessi, tra cui il rilevamento giornaliero
dell’energia prodotta che va riportato su un apposito registro: sono incarichi
che in genere sono affidati a una ditta di servizi, che garantirà la vendita
nelle fasce orarie e annuali in cui l’energia è pagata di più, per massimizzare
il profitto. Quindi, per ammortizzare i costi di gestione esterni nonché quelli degli apparecchi per il rilevamento
giornaliero (ipotizzabili tra 500 e 1000 euro annui), occorre che l’impianto
superi certe dimensioni. Spiega Tiziano Dones della T&G SISTEMI S.r.l.: “Ci
capita di realizzare sempre più spesso impianti fotovoltaici con potenza appena
inferiore a 20 kw, per piccole aziende, per le quali l’installazione di questo
tipo di energia rinnovabile è ancor più conveniente
che per il privato, perché si possono ammortizzare in bilancio i costi e
scaricare l’Iva”.
Condizioni
per gli incentivi
Dei
500 MW(Megawatt) finanziabili nel programma pluriennale, 360 saranno dedicati
agli impianti fino a 50 kW di potenza e gli altri 140
MW a quelli di potenza superiore. Impossibile ricavare da questi dati il
numero di impianti agevolabili A puro titolo di
curiosità, si può dire però che 360 MW corrispondono a 120 mila impianti
unifamiliari da 3 kW, oppure a 18.950 impianti per una piccola industria
artigianale da 19 kW di potenza.
Tuttavia
è fissato un limite di potenza anche per le domande annualmente presentate,
dall’anno 2006 al 2012: esso è pari a 60 MW per gli impianti piccoli e
medio-grandi (fino a 50 kW di potenza di picco) e a 25
MW per quelli di dimensioni superiori. E’ soprattutto contro questo tetto
massimo annuo finanziabile che si accentrano le
preoccupazioni degli operatori, che lo ritengono troppo basso e non in grado di
sostenere l’atteso balzo in avanti in termini di investimenti, dimensioni e
capacità produttiva delle industrie, nonchè delle aziende che di installazione,
manutenzione e gestione.
Cumulabilità
degli incentivi. Se chi realizza l’impianto gode della detrazione fiscale sul recupero, le tariffe
incentivanti sono ridotte del 30%. Ciò rende poco attraente la detrazione. Infatti essa è decennale (mentre le tariffe durano
vent’anni). Inoltre il previsto abbattimento dal 41 al 36% non è in questo caso
compensato dall’aliquota Iva al 10%, di cui gli impianti fotovoltaici godono comunque. E’ vietata anche la cumulabilità di incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20%
dell’investimento. Però è ipotizzabile che si ottengano comunque,
in misura minore. Le agevolazioni non sono infine concedibili per i progetti
già finanziati con il programma “Tetti fotovoltaico”. Tuttavia
sono riconosciuti anche per il potenziamento degli impianti esistenti da almeno
2 anni (non più 5 anni, come dettava il vecchio decreto), nei limiti però della
loro produzione aggiuntiva.
La
burocrazia necessaria
I periodi di
presentazione delle domande sono rigidamente fissati, pena il cestinamento:
sono i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni
anno. Vanno spedite, corredate degli allegati richiesti, per raccomandata a/r
(oppure con corriere o a mano) al Grtn, Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma. Il prestampato è quello allegato
alla Delibera dell’Autorità per l’energia n. 40 del 2006 (scaricabile dal sito www.ilsole24ore.com) insieme alla
documentazione normativa). Al ricevimento, l’ufficio protocollo assegna un
numero che tien conto del giorno e dell’ora di
presentazione.
Graduatorie.
Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze
previste per l'inoltro, il Gestore valuta l’ammissibilità delle domande e ne
redige l’elenco, ordinato cronologicamente. Poiché vi sono limiti annuali di
potenza cumulativa degli impianti agevolabili, chi si sbriga ha più possibilità
di accettazione. Entro altri 30 giorni il gestore
comunica l’esito.Per gli impianti che superano i 50 kw l’ordine
non è però quello cronologico, ma quello proporzionale agli incentivi
richiesti: è ai primi posti chi chiede meno, fino al raggiungimento del tetto
annuale di potenza previsto. Solo in caso di pari incentivi, conta la data di
presentazione.
Cauzione.
Sempre per questi stessi impianti, occorre impegnarsi a versare una cauzione,
sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
istituti bancari o assicurativi . Quest’anno essa è
calata da 1500 a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale
La cauzione è a titolo di penale in caso di mancata realizzazione o di
ritardato esercizio. Deve divenire operativa entro un mese dalla richiesta del
gestore.
Scadenze.
Altri termini sono previste dal giorno
dell’accettazione della domanda: 6 mesi per l’inizio lavori e 12 per la
conclusione( impianti fino a 20 Kw), che salgono rispettivamente a 12 e 24 mesi
(impianti di potenza superiore). Alla conclusione delle opere, il proprietario
deve inviare il progetto finale di quanto realizzato (anche questa è una
novità). Sempre dalla fine dei lavori, il gestore ha trenta giorni per dare la
connessione e il proprietario dell’impianto sei mesi per metterlo in esercizio.
Il mancato rispetto dei termini da parte del
richiedente fa decadere l’agevolazione.
La documentazione da
allegare alla domanda.
Per tutti gli impianti:
1)
Progetto preliminare dell’impianto con scheda tecnica (allegato A1 della
delibera dell’Autorità n. 40/2006), firmato da un tecnico abilitato
o da un professionista iscritto all’albo.
2) autorizzazione del
proprietario, se diverso da chi presenta la domanda;
3) preventivo
dettagliato di spesa (progettazione, direzione lavori, installazione, collaudo,
onero eccetera);
4) elenco delle
autorizzazioni da conseguire o conseguite;
Per gli impianti con
potenza superiore a 50 kw, anche:
1) impegno a far
pervenire la cauzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione con cui il soggetto attuatore comunica l’esito della domanda;
2) valore richiesto
della tariffa incentivante.
Per gli impianti
integrati in edifici di nuova costruzione o ristrutturazione (tariffa
incrementata del 10%):
1) Aggiunta al progetto
di allegati grafici dettagliati dell’integrazione
dell’impianto nell’edificio;
2) Dichiarazione di
rispetto dei criteri definiti dal Dlgs n. 192 del 2005 .
A domanda,
risposta
Tutto il programma
fotovoltaico si basa su l’erogazione di fondi. Tali fondi potrebbero essere
insufficienti o non disponibili in futuro. E’ un rischio concreto?
I cittadini italiani,
pagando le bollette dell’energia elettrica, versano una componente
tariffaria (detta A3) a favore delle energie rinnovabili. I fondi così
rastrellati sono così ingenti che la copertura del programma fotovoltaico,
anche qualora si sviluppasse in maniera imprevedibile, prevede l’utilizzo di
una piccola frazione di tali somme. Ovviamente la scelta della destinazione di
tali fondi resta esclusivamente politica: in passato sono stati anche stanziati
per scopi che avevano poco a spartire con le energie rinnovabili propriamente
dette. Comunque il decreto assicura l’erogazione per
vent’anni alle condizioni previste dall’accettazione delle domande stesse.
Per
l’installazione o la modifica di un impianto fotovoltaico, occorre ottenere
l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 12,
commi dal 3 al 5 del D.Lgs 387 del 29/12/03?
In teoria, si sarebbe costretti (anche se molti l’ignorano). Secondo l’Anie (l’associazione delle industrie elettriche), questa barriera sarebbe rimossa se fosse corretto un riferimento legislativo errato, a un comma inesistente, portato dal comma 5 dell’articolo 12. La modifica è stata richiesta e forse si farà presto. Se così accadrà, l’autorizzazione unica diverrà necessaria solo per gli impianti in zone di tutela di tutela del paesaggio e su edifici con vincoli storici, artistici e culturali.
L’installazione dei
pannelli fotovoltaico deve avvenire per forza sui tetti? Se qualcuno possiede
abbastanza terreno intorno a uno stabile, magari
convenientemente mascherato da alberi, è possibile installare il fotovoltaico
altrove, anche per motivi estetici?
In
effetti il vecchio programma dei “tetti fotovoltaici”
prevedeva, appunto, l’installazione solo sui tetti. Ora questo limite non
esiste più. E’ possibile, per esempio, utilizzare appositi
gazebo adatti a sostenere sia al fotovoltaico che ai pannelli solari termici,
con risultati architettonicamente e funzionalmente interessanti.
Quali sono i costi di
manutenzione del fotovoltaico? Su quali materiali o apparecchiature incidono di
più?
I costi sono
sostanzialmente inesistenti, perché i tetti si mantengono da soli e si dilavano
con la pioggia. Gli elementi più delicati sono gli inverter, la cui
sostituzione può essere necessaria dopo circa 20 anni. Le alternative
sono due: o mettere da parte circa 50 euro all’anno (impianto unifamiliare da 3
kw), oppure acquistare un inverter coperto da polizza assicurativa ventennale,
a un costo del solo inverter del 5-6% superiore.
Qual
è il ciclo di vita di un impianto fotovoltaico realizzato correttamente, con le
ultime tecnologie?
Proiezioni giapponesi
lo stimano addirittura in 90 anni. Dopo trent’anni, però, va prudenzialmente
stimata una riduzione del 30% della sua efficienza.
La
Regione Sicilia ha emanato il 14 novembre 2005 il Decreto Assessoriale “Criteri
relativi ai progetti per la realizzazione di impianti
industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”,
introducendo una serie di vincoli (cambiamento destinazione d’uso del terreno
agricolo e presentazione di documentazione complessa). Queste norme
possono ostacolare lo sviluppo del
fotovoltaico nell’isola?.
Certamente, ma pare che
siano stanti individuati, in incontri tra gli operatori e l’Assessore
Territorio ed Ambiente della Regione, Francesco Cascio, i punti critici del
decreto nonché una serie di modifiche che elimineranno
alcuni ostacoli.
Le tariffe incentivanti
sono compatibili con i cosiddetti “certificati verdi”, cioè
con i titoli al portatore,
negoziabili liberamente con accordi diretti tra le parti, attribuiti alla
produzione annuale di energia da fonti rinnovabili e istituiti dal decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387?
No, il decreto ne stabilisce espressamente l’incompatibilità.