Impianti in condominio e delibere
Gli
impianti in un condominio sono di tre tipi:
1)
impianti singoli;
2)
impianti in comunione a solo un gruppo di condomini;
3)
impianti in comunione a tutti i condomini.
Niente
vieta infatti che un impianto sia utile solo ad alcuni
condomini oppure anche solo a un singolo proprietario. Pensiamo alla differenza
che esiste tra una camino singolo, che serve una sola
caldaia e una canna fumaria collettiva, che aspira fumi e odori dalle cucine a
gas poste su diversi piani. Poiché un impianto può essere utile solo ad alcuni
condomini oppure anche un solo singolo proprietario, la legge e la
giurisprudenza hanno messo a punto alcune regole, il
cui valore dipende innanzitutto dalla logica e solo in seconda battuta da
principi astratti. Eccole:
L’installazione
di un nuovo impianto, a patto che il lavoro non danneggi altri condomini, può
essere decisa anche da una minoranza, quella dei condomini che se ne servono (al limite anche uno solo).
Un
impianto è cosa comune di quelli per cui è stato
installato. Se il regolamento contrattuale lo
consente, il distacco dall’impianto di un utilizzatore è possibile a patto di
non danneggiare gli altri che se ne servono e a patto di continuare a
contribuire alle spese di conservazione dell’impianto stesso.
Le
spese che riguardano un impianto (installazione, manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, consumi) sono sostenute solo da chi se ne serve;
Se
le caratteristiche dell’impianto lo permettono, ciascun condomino ha diritto di
allacciarsi all’impianto stesso, anche se in un primo tempo si era rifiutato di
contribuire alle spese di installazione o aveva votato
contro l’installazione stessa. Naturalmente il condomino che intende
allacciarsi pagherà la sua quota di costi di installazione
(opportunamente rivalutati) e le spese di esercizio.
L’allacciamento
successivo è quindi limitato da criteri tecnici. Se,
per esempio, solo 10 condomini su 30 hanno deciso di installare una caldaia
centralizzata, e la caldaia ha una potenza limitata, non sarà possibile agli
altri 20 cambiare idea un anno dopo. In tal caso, infatti, la caldaia
centralizzata esistente sarà stata acquistata e tarata con il preciso scopo di
servire solo 10 appartamenti. Non è possibile quindi che triplichi da un giorno
all’altro la cubatura riscaldata.
Antenne televisive.
L'installazione di una normale antenna centralizzata, quando ne
esistano già di singole, va considerata come un'innovazione per rendere
per l'uso più comodo delle cose comuni. Pertanto
occorre in prima e seconda convocazione dell'assemblea, una maggioranza pari a
metà più uno dei condomini e due terzi dei millesimi condominiali.
La
legge n. 66 del 20 marzo 2001, nell'articolo 2-bis, comma 13, offre però una particolare tutela per le
paraboliche: stabilisce infatti che le opere di
installazione di nuovi impianti di radiodiffusione via satellite
sono"innovazioni necessarie". Pertanto, per
decidere una nuova installazione, basta l'assenso della maggioranza dei
partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei condomini con
almeno un terzo delle quote.
Ascensore
Esiste grande confusione sulle maggioranze necessarie
per una nuova installazione. Vediamo come ha risolto il problema la
giurisprudenza maggioritaria. Va innanzitutto premesso che non sempre
l'ascensore si può installare, anche se lo spazio tecnicamente indispensabile
ci sarebbe. Non si può farlo quando
l’installazione sia contraria ai regolamenti
edilizi o alle leggi urbanistiche e quando si ledano, gravemente però, i
diritti di altri condòmini (anche uno solo). Per
esempio quando si occupi l’androne in modo da rendere obiettivamente
difficoltoso il passaggio.
Anche un solo condomino
può installare l'ascensore, naturalmente a sue spese. Gli altri non potranno
opporsi a patto che non si alteri la destinazione
d’uso della cosa comune; non si impedisca agli altri condòmini
l’uso delle cose comuni; non vi sia espresso divieto nel regolamento
condominiale, non si metta in pericolo il decoro o la stabilità del fabbricato.
Se
l’installazione è decisa dall’assemblea,
è considerata un innovazione gravosa. La norma
generale dice che l’assemblea dei condòmini, sia in
prima che in seconda convocazione, deve approvarla con il voto favorevole della
maggioranza dei condòmini e di due terzi dei
millesimi di proprietà.
La
legge 13/89 sull’eliminazione delle barriere architettoniche permette però una
riduzione del quorum assembleare, quando il condominio
è frequentabile da un portatore di
handicap (cioè, praticamente, sempre). Allora la maggioranza necessaria si
abbassa, ma solo in seconda convocazione dell’assemblea, a metà più uno degli
intervenuti in assemblea che possiedano un terzo del valore dell’edificio.
L’ascensore, per essere giudicato accessibile agli handicappati, deve avere
tutte le caratteristiche previste dalle norme tecniche in materia. Primo tra tutti il Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 4
giugno 1989 n. 236, che stabilisce criteri di larghezza delle porte aperte, di
dimensioni della cabina, di ampiezza dei pianerottoli antistanti, di posizione
delle bottoniere, di tempi di apertura e chiusura delle porte automatiche e
così via (le elenchiamo più avanti, nella parte dedicata agli impianti). Le
norme locali possono poi intervenire chiedendo parametri più rigidi.
Riscaldamento.
La conversione da gasolio a metano, se comporta, come accade quasi
sempre, opere abbastanza importanti (per esempio sostituzione sia della
caldaia che del bruciatore, adeguamento dei locali che li ospitano, intubamento degli scarichi dei fumi) è quantomeno un’opera
di riparazione straordinaria E’ quindi previsto l’assenso della maggioranza
degli intervenuti e la maggioranza dei millesimi.
La
conversione da centralizzato ad autonomo, solo se decisa dal condomino come una
serie di interventi coordinati che valgono per tutti i
condomini, e si possa dimostrare che se ne ricava un risparmio energetico, è
determinabile con delibera a semplice maggioranza dei millesimi. La
trasformazione di un centralizzato tradizionale in contabilizzato (con
possibilità di regolare la temperatura o spegnere il riscaldamento nel singolo
appartamento) è ancor più agevolata: le maggioranze sono le stesse (quella dei
millesimi), ma non è necessaria la relazione tecnica che provi il conseguito risparmio