Impianti Termici – ai comuni le verifiche sul rendimento, ai
distributori del gas quelle sulla sicurezza
Sulle caldaie controlli duplicati
Per i nuovi edifici e quelli ristrutturati, varata la
certificazione energetica
Impianti di
riscaldamento: grandi novità già vigenti o in vista. Sul fronte del risparmio
energetico, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ha varato la
certificazione energetica per i nuovi edifici e per quelli ristrutturati, ha diradati i controlli periodici sulle caldaie, soprattutto
quelle termoautonome (passati a ogni anno a ogni due-quattro anni), ma in compenso ha previsto due nuovi
formulari di “rapporto di controllo
tecnico per impianto termico”, a seconda della potenza del generatore, che
i tecnici debbono obbligatoriamente compilare dopo le verifiche. Essi
riproducono sostanzialmente l’unico allegato H al Dpr
551/1999, una sorta di autocertificazione di
compilazione facoltativa, inviando il quale era possibile evitare la maggior
parte dei controlli esterni sugli impianti sotto i 35 kw
(solo il 5% di chi lo spediva era sottoposto a ispezioni sul campo).
Sul fronte, invece,
della sicurezza degli impianti a gas metano, la delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas 20
settembre 2005 n. 192 ne ha
profondamente modificato un’altra, la n. 40 del 2004, che istituiva i controlli
gestiti dalle aziende di distribuzione del gas prima sugli impianti di nuova
attivazione e poi su quelli esistenti, con la possibilità di sospendere la
fornitura in caso di irregolarità riscontrate nella
messa a norma dell’impianto, lasciando letteralmente al freddo l’utente finale.
Paradossi. L’analisi dei due provvedimenti, permette di far
emergere un’evidente contraddizione: la duplicazione dei controlli sugli
impianti termici, con sprechi di forze e denaro (in parte a carico dell’utente
finale).I controlli per il risparmio energetico ai sensi della legge n. 10 del
1991 e del Dpr n. 412 del 1993 sono affidati ai Comuni, se hanno più di 40
mila abitanti. Negli altri casi, alle Province. Sono
fatti “sul campo”, unità immobiliare per unità immobiliare e riguardano le
caldaie alimentate a qualsiasi tipo di combustibile. Quelli per la sicurezza,
invece, sarebbero previsti dalla legge n. 46/90 da parte dei Comuni, ma non
sono stati praticamente mai fatti. Unica eccezione quelli
sugli gli impianti a metano, previsti dalla delibera dell’Autority
ed effettuati dalle ditte distributrici del gas , ma
esclusivamente sulla documentazione tecnicai (anche
se, in teoria, i Comuni potrebbero rafforzarli con ispezioni in loco agli impianti).
Il paradosso sta che i verificatori del risparmio non avrebbero in teoria i
poteri e le competenze per accertare la sicurezza. Che poi accada localmente
(come in effetti accade) che sconfinino dal loro
ristretto ambito di azione, giungendo a sigillare gli impianti insicuri, è un
altro paio di maniche. Resta il fatto che non è
regolato nemmeno un flusso di informazioni incrociate tra i due attori delle
verifiche.
Verifiche periodiche. Nel
campo degli obblighi di manutenzione, il dlgs,
anziché andare a modificare il Dpr 412/1993, la
bibbia del risparmio energetico, “nasconde” nell’ allegato
I delle disposizioni transitorie che coinvolgono quasi tutti gli impianti
calore e rivoluzionano da capo a fondo uno dei principi-base: la periodicità dei
ceck-up degli impianti. Si passa da un obbligo
annuale delle visite dei tecnici (da annotare sul libretto di
impianto , per le caldaie fino a 35 kw e su
quello centrale per quelle con potenza termica maggiore) a tre diverse
scadenze. E cioè ogni quattro anni, per le caldaie
sotto i 35 kw con meno di 8 anni d’età, ogni due anni
per quelle più “anziane” e ogni anno per quelle di potenza pari o superiore a
35 Kw. Resta il controllo semestrale del rendimento
di combustione per i generatori con potenza superiore a 350 kw.
In altre parole la grande maggioranza degli impianti termoautonomi (considerati i più inefficienti sia sul
profilo della sicurezza che sotto quello del risparmio energetico) sarà meno
verificata.
Compiti
regionali E’ poi delegato alle Regioni e alle Province di
Trento e Bolzano il compito di ispezioni sugli
impianti con caldaie con età superiore a quindici anni, che dovranno
comprendere la valutazione del loro rendimento medio stagionale e una
consulenza su interventi migliorativi che possono essere intrapresi. Le regioni
stesse potranno promuovere la costituzione di catasti degli impianti, chiedendo
a proprietari, inquilini, amministratori condominiali e terzi responsabili
dell’impianto calore i dati necessari.
Controlli degli impianti
termici a Milano
Sintesi dei risultati |
|
Assenza di anomalie |
4,15% |
Anomalie di lieve entità |
24,1% |
Anomalie più gravi |
14,04% |
Anomalie abbastanza rilevanti |
55,97% |
Pericolo grave e immediato |
1,74% |
Problemi riscontrati |
|
Ventilazione insufficiente |
38,8% |
Problemi di scarico e tiraggio |
27,6% |
Idoneità dei locali |
9,2% |
Tenuta degli impianti |
8,2% |
Impianti adduzione non a norma |
7,1% |
Allacciamento dell’appartamento |
4,1% |
Dispositivi di sicurezza |
3,1% |
Problemi di combustione |
2% |
Fonte: elaborazione Confappi su dati Aem Milano
Le verifiche di legge
|
Controlli dell'utente impianto*** |
Controlli di provincia o comune |
|
Potenza impianto |
prova di combustione (rendimento impianto) |
manutenzione ordinaria |
|
Inferiore 35 kw con meno di 8 anni di età |
biennale
(autocertificazione Modello H) |
4 anni |
biennale* |
Inferiore 35 kw con meno di 8 anni di età |
biennale
(autocertificazione Modello H) |
2 anni |
biennale* |
35 kw-350 kw con meno di 4 anni |
annuale |
annuale |
biennale |
più di 350 kw |
due volte all'anno |
annuale |
biennale |
* Tutti gli impianti
termici, ma solo il 5% di quelli autocertificati
*** L'inosservanza di
questi precisi obblighi comporta una sanzione amministrativa da € 516,46 a €
2.582,28:
La “Carta” del rendimento
Entro il 7
ottobre 2006 tutti gli edifici nuovi dovranno essere dotati dell’Attestato di
certificazione energetica”. Esso riguarderà le sue prestazioni di rendimento relative alla climatizzazione estiva e invernale, alla
fornitura di acqua calda per usi igienici e sanitari, alla ventilazione e anche
all’illuminazione, connesse a un uso standard dell’edificio. Se l’attestato fosse mancante, o non trasmesso all’acquirente, la
compravendita di un edificio sarà nulla. Stesso discorso per un eventuale
contratto di locazione. Sono poi previste ulteriori
sanzioni (vedi tabella).
Ristrutturazioni. Questo è il fulcro del
decreto legislativo 9 agosto 2005 n. 192 che dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Lo stesso attestato è anche
previsto per gli edifici ristrutturati, ma con diversi gradi di
applicazione:
1)integrale, come per gli edifici
nuovi, nel caso in cui sia coinvolta una superficie utile superiore a 1.000 mq.
2)Applicata al solo ampliamento,
qualora tale ampliamento riguardi una volumetria superiore al 20% dell’intero edificio
esistente (nom delle singole unità immobiliari,
quindi);
3)Limitata solo a specifici
parametri nei casi di ristrutturazioni con superficie uguale o inferiore a
mille metri quadrati, nuova installazione o ristrutturazione integale di di
impianti, termici, sostituzione di caldaie.
Dall’ambito
del Dlgs 192/2005 sono esclusi i fabbricati isolati
di meno di 50 metri quadrati, quelli industriali, artigianali e agricoli, nonché gli immobili con vincolo storico-artistico-culturale
e le ville e i complessi edilizi con vincolo ambientale.
Ambito La
certificazione riguarderà comunque l’intero edificio,
qualora l’impianto sia centralizzato, e un appartamento-tipo, qualora
l’impianto sia termoautonomo. Avrà una validità
massima di dieci anni, dopo i quali andrà rifatta. La scadenza sarà anticipata ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto.
Nell’articolo
17, comunque, il decreto riconosce che, “per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome”,
queste ultime potranno legiferare a loro piacere, mentre le regole nazionali
opereranno solo fino al recepimento, da parte delle regioni stesse, della direttiva
2002/91/CE che è alla base del nuovo impianto normativo.
Criteri. Il decreto
legislativo stabilisce che i metodi di calcolo delle prestazioni energetiche
dovranno tener conto:
a) del clima
esterno e interno;
b) delle
caratteristiche termiche dell'edificio;
c) del tipo di impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda
sanitaria;
d) del tipo
impianto di condizionamento dell'aria e di
ventilazione;
e) dell’ impianto di illuminazione;
f) della
posizione ed orientamento degli edifici;
g) dei sistemi
solari passivi e di protezione solare;
h) della
ventilazione naturale;
i) dell’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione
e di riscaldamento e condizionamento a distanza..
Essi
sono comunque rinviati a futuri decreti attuativi che dovranno
essere emanati entro il 6 febbraio 2006 (termine ordinatorio, però). Andranno
inoltre determinati i requisiti professionali e i criteri di accreditamento
degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione i e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione., da aggiornare ogni cinque anni
in funzione dei progressi tecnologici.
L’attestato
dovrà essere un documento comprensibile che consenta
al cittadino di valutare e confrontare la prestazione energetica ed essere
corredato da suggerimenti sugli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per migliorarla.
Relazione tecnica
Insieme all’attestato vede la luce (allegato E), a distanza di quindici anni
dal suo varo normativo con l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, mai
concretizzatosi nella realtà, anche la relazione
tecnica sul risparmio energetico, asseverata dal direttore dei lavori e
presentata al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (pena
sanzioni e non accettazione della dichiarazione stessa).Il comune potrà
eseguire controlli sul rispetto delle prescrizioni energetiche, sia in corso
d’opera, .sia entro cinque anni dalla fine dei lavori,
anche su richiesta (a pagamento) del committente, dell'acquirente o del
conduttore dell'immobile.
Solare. Infine,
nell’allegato D, il decreto emana una serie di raccomandazioni sulla
realizzazione degli impianti solari termici e fotovoltaici,
che riguardano l’ampiezza e l’esposizioni al sole dei
tetti, i vani tecnici, i loro collegamenti con I collettori solari e I moduli
fotovoltaico e l’obbligo all’allaccio con reti di teleriscaldamento se scorrono
a meno di un chilometro di distanza.
Nuove sanzioni sull’inosservanza delle norme di risparmio energetico
Progettista che
rilascia relazione tecnica non conforme a un futuro
decreto delle Attività produttive) |
30% della parcella
calcolata secondo la tariffa professionale |
Progettista che rilascia relazione tecnica non veritiera (salvo
che il fatto costituisca reato) |
70% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale +
comunicazione all’ordine o al collegio professionale per provvedimenti disciplinari conseguenti |
Il direttore dei
lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle
opere contestualmente alla dichiarazione di fine lavori |
50% della parcella
calcolata secondo vigente tariffa professionale + comunicazione all’ordine o
al collegio professionale per i provvedimenti disciplinari conseguenti. La
dichiarazione di fine lavori diventa comunque irricevibile dal Comune |
Proprietario o il
conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che
non esegue i controlli periodici dell’impianto |
da 500 euro a 3.000 euro. |
Operatore incaricato
del controllo e manutenzione, che non esegue a regola d’arte il suo compito,
secondo la normativa vigente. |
da 1.000 a 6.000 euro + comunicazione a
Camera di commercio per provvedimenti disciplinari conseguenti |
Il costruttore che
non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della
certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1 |
da 5.000 a 30.000 euro |
Attestato di
certificazione energetica non allegato all’atto di compravendita, in
originale o copia autenticata |
contratto con nullità che può essere fatta valere
solo dal compratore |
Attestato di
certificazione energetica non consegnato al conduttore, in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale |
contratto di locazione con nullità che può essere
fatta valere solo dal conduttore |
Fonte: Elaborazione
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Metano – prorogati gli accertamenti minimi
Cambiano le regole
delle verifiche degli impianti a metano effettuati dalle ditte di distributrici
del gas: con la delibera 20 settembre 2005, n. 192, l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas ha prorogato di un anno l’applicazione del numero minimo di accertamenti da parte dei distributori sugli impianti
esistenti (salvo sanzioni) , facendoli scattare da ottobre 2007. Poi, con
disposizioni transitorie, ha reso più semplici le procedure per dare il via libera ai nuovi allacciamenti in rete fino al
settembre 2006.. Ricordiamo che la n. 192 è la terza, nonché la più radicale
modifica della delibera n. 40/2004 che aveva istituito un ciclo di controlli
sulla sicurezza degli impianti negli edifici, gestiti direttamente dalle
aziende che distribuiscono il metano. Tali verifiche, sono esclusivamente
documentali, non senso che consistono solo nell’accertarsi dell’effettiva
esistenza di tutta la documentazione prevista dalla legge per i nuovi e vecchi
impianti sulla sicurezza, in mancanza della quale si rischia la chiusura
d’ufficio dei rubinetti per l’erogazione del combustibile. Cosa del tutto diversa sono le verifiche sul campo, con accesso
appartamento per appartamento, organizzate dai comuni o dalle province (per i
comuni sotto i xxx abitanti) , e volte non alla
sicurezza ma al risparmio energetico di tutti gli impianti termici, qualunque
sia il combustibile di alimentazione.
Le verifiche dei
distributori del metano erano state scaglionate in tre fasi: la prima, iniziata
l’1 ottobre 2004, riguardava gli impianti nuovi, la seconda, partita l’1
ottobre del 2005, quelli modificati o riattivati, la terza, in partenza l’1
ottobre 2006., quelli precedentemente esistenti.
Ed è stata, naturalmente,
la fase della prima attivazione, ormai entrata in piena operatività, che creato
i primi problemi, che tra l’altro hanno impegnato a tempo pieno il Comitato
Italiano Gas , l’ente normativo, che a oggi è stato
costretto a rispondere a oltre 3500 quesiti. Racconta Franco Castorina,
segretario generale del Cig: “Una delle urgenze che
hanno portato alla modifica della delibera n. 40 è
stato il fatto che molti clienti finali che intendevano aprire una nuova
fornitura hanno visto respinta la loro richiesta perché non avevano potuto
esibire, insieme alla domanda di allacciamento, la dichiarazione di conformità
del loro impianto. Tutto ciò perché non era stata loro consegnata o perché
l’installatore non poteva rilasciarla (non era abilitato). Nei casi in cui tra
l’edificazione della casa e la richiesta fossero
passati mesi o anni, è capitato talora che la ditta installatrice non esistesse
più perché fallita o chiusa.” Per sciogliere questo nodo, la delibera n.
192/2005 ha dato la possibilità (ma non l’obbligo) alle aziende di
distribuzione di “accontentarsi” , fino al 30
settembre 2006, di una dichiarazione sostitutiva a quella di conformità e ha
allungato tutti i termini delle procedure (vedi articolo a fianco)...
Gli ulteriori
problemi sorti sono stati il ritardo negli allacciamenti nuovi dovuti a
numerose concause. La prima è stato il :tempo troppo
lungo lamentati dagli utenti per riceve dai venditori del gas i moduli e le
istruzioni da inviare ai distributori. Per ovviare si è imposto al venditore di
fornire i formulari al massimo entro due giorni, ,
anche mediante fax, posta proprietaria ed e-mail.; Un secondo ostacolo è stato
la mancanza di spiegazioni chiare da parte del distributore che non ha voluto
attivare l’impianto o ne ha sospeso l’attivazione. Si è quindi imposto di
specificare in modo dettagliato i motivi di non conformità alle norme tecniche,
onde eliminarli. .
Una terza scelta è
stata colpire con più severità gli installatori che non hanno eseguito un
impianto a regola d’arte o non sono starti diligenti nella compilazione della
documentazione di legge, provocando danni agli utenti finali. Si obbliga in tal
caso il distributore ad inviare alla competente Camera di Commercio una
segnalazione del nominativo dell’installatore carente:
dopo tre reiterate violazioni, la legge n. 46/1990 prevede la sospensione
dell’abilitazione.
Vi sono poi state
notevoli difficoltà nello stabilire contatti diretti tra l’installatore e le
persone incaricate degli accertamenti, per risolvere gli eventuali problemi.
Alcuni distributori infatti hanno attivato efficienti
sportelli, altri (soprattutto alcune aziende più grandi e con vasta clientela) si
sono limitati a caselle vocali attraverso le quali era difficile (e. talora, addirittura impossibile) ottenere un dialogo
personalizzato.
Questa la
documentazione necessaria per l’attivazione della fornitura gas, e che viene richiesta nelle verifiche documentali da parte dei
distributori:
1)
richiesta
di attivazione della fornitura gas (allegati A o C della delibera 40/2004 a
seconda se si tratti i meno di impianto soggetto alla legge n. 46/1990);
2)
attestazione
di corretta esecuzione dell’impianto da parte dell’installatore (allegati B o D
per impianti soggetti o non soggetti alla n. 46/90);
3)
allegati
all’attestazione (copia certificato requisiti professionali; relazione con
tipologie materiali utilizzati; schema dell’impianto o, se richiesto dalle
norme, progetto; riferimento a eventuali dichiarazioni di conformità
precedenti) ,
4)
dichiarazione
di conformità a sensi della legge n. 46/1990 (per gli impianti soggetti);
Per quanto attiene agli
impianti in servizio, la sicurezza è valutata in base a
questi quattro criteri:
1)
corretta ventilazione rispetto al tipo e alla portata termica degli apparecchi;
2) idonea ventilazione
dei locali;
3) efficienza degli
scarichi dei fumi;
4) idoneità dei locali
a contenere gli apparecchi e gli impianti.
L’adeguamento a questi
quattro requisiti è definito dalle norme di sicurezza Uni-Cig,
che possono prevedere ulteriore documentazione tecnica
da allegare.
Percentuale di impianti gas
esistenti da sottoporre a verifica
Anni termici (periodo compreso tra l’1/10 e il 30/9 dell’anno
successivo)* |
impianti obbligatoriamente da verificare |
impianti che si possono verificare |
||
% |
Stima numero annuale impianti |
% |
Stima numero annuale impianti |
|
2007-2008 |
1% |
185.000 |
3% |
550.000 |
2008-2009 |
2% |
370.000 |
4% |
740.000 |
anni successivi |
3% |
550.000 |
5% |
925.000 |
Fonte: Ufficio Studi Confappi (su stima Uni-Cig
di 18,5 milioni di impianti termici)
Scadenziario di attivazione degli
impianti nuovi
Questo
è l’iter “regolare” per l’allacciamento al gas:
1)
Il venditore pubblica sul proprio sito Internet i moduli per l’attivazione.
2)
Alla richiesta di attivazione fornisce all’utente
finale i moduli necessari tramite sportello o invio (entro due giorni dalla
richiesta) via fax, posta elettronica o posta prioritaria.
3)
Il cliente compila la “Richiesta di attivazione
della fornitura di gas” fornitagli dal venditore (che l’ha, a sua volta,
ricevuta dal distributore)
4)
L’installatore compila la “Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”
fornitagli dal venditore (che l’ha, a sua volta, ricevuta dal distributore)
5)
Il cliente invia entrambi i moduli più gli allegati richiesti all’indirizzo del
distributore fornitogli dal venditore.
6)
Il distributore verifica la documentazione
7)
In caso di accertamento positivo:
a)
il distributore attiva la fornitura.
b)
entro 30 giorni il cliente finale invia copia della dichiarazione di conformità
dell’impianto di utenza, controfirmata
dall’installatore, ma senza gli allegati previsti dalle leggi vigenti in
materia (per gli impianti non regolati dalla legge 46/1990 una dichiarazione
sostitutiva dell’installatore);
c)
se la dichiarazione non perviene, il distributore invia entro 40 giorni un
sollecito, precisando che se non perviene entro 30 giorni la fornitura verrà sospesa e indicando che gli verranno addebitati 30
euro di penale.
d)
se non perviene ancora, sospende la fornitura e precisa che la riattivazione
avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
documentazione richiesta e non consegnata
8)
In caso di accertamento negativo:
a)
il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data per
l’attivazione della fornitura di gas, invia al venditore una comunicazione in
cui notifica l’esito negativo e chiede una nuova richiesta di
attivazione, con l’eliminazione delle non conformità riscontrate (che
devono essere elencate);
b)
il venditore comunica al cliente l’accertamento negativo.
A
questo iter la delibera 192/2005 ha portato eccezioni,
tramite norme transitorie valide fino al 30 settembre 2006, a patto che
l’azienda di distribuzione decida di adottarle. Ha previsto che il cliente abbia tempo 180 giorni (e non 30) per l’invio della dichiarazione
di conformità (o, per gli impianti non soggetti alla legge n. 46/90 della
dichiarazione sostitutiva). Se è impossibile inviarla (perché, per esempio, la
ditta installatrice ha chiuso i battenti), si fa rilasciare una dichiarazione da
un altro installatore abilitato nella quale si attesta che sono state eseguite prove
di sicurezza e funzionalità dell'impianto, impegnandosi a non utilizzarlo fino
a che tale collaudo non sia stato eseguito con esito positivo.
Anche il termine di 40 giorni per il sollecito da
parte della ditta di distribuzione del gas può essere elevato a 200 giorni.
Il conto alla rovescia
(regolamento dell’autorità dell’energia elettrica
e del gas)
Dopo 255 giorni (minimi) dalla richiesta inevasa di invio della documentazione, l’impianto può essere
sigillato d’autorità
Tempi minimi (giorni) |
cosa accade |
0 |
Arriva la richiesta di inviare i documenti di regolarità dell’impianto da parte del distributore |
+ 150 |
Scade il primo termine per l’invio della documentazione. Il
distributore può inviare un sollecito per raccomandata |
+ 180 |
Termine previsto nel sollecito per l’invio della documentazione |
+ 190 |
Secondo termine (reale) per l’invio della documentazione |
+ 195 |
Il distributore notifica al comune il mancato invio della
documentazione e al cliente l’invio della notifica |
+ 255 |
La fornitura viene sospesa |
Accertamenti da parte del distributore del gas e verifiche
comunali: i costi rimborsati
(addebitati
dal distributore del gas al venditore e da quest’ultimo
“caricato” in bolletta all’utente finale
Tipo di prestazione |
euro |
Accertamento impianto
portata termica fino a 34,8 Kw |
40 |
Accertamento impianto
portata termica da 34,8 Kw a 116 kw |
50 |
Accertamento impianto
portata termica oltre 116 kw |
60 |
Mancato invio da
parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei
tempi previsti |
15 |
Sospensione della
fornitura gas |
30 |
Verifica da parte del
comune sugli impianti di utenza* |
60 |
Penale al
distributore “per ogni impianto di distribuzione o sua porzione” per la quale
non rispetti la percentuale minima di verifica obbligatorie ** |
250 |
* su impianti controllati dal distributore nell’anno
precedente, con esito positivo, o impianti per i quali
l’utente finale non ha avuto l’assenso all’allacciamento
** vedi tabella 3. La penale non va
caricata in bolletta all’utente finale.
Fonte: Ufficio Studi Confappi (su delibera n. 40/2004)
La dimensione media degli operatori della distribuzione del gas
Numero utenti |
Numero distributori |
% utenti totali |
% volumi totali di combustibile |
|
|
|
|
>500.000 |
4 |
40% |
32% |
100.000-500.000 |
17 |
18% |
19% |
50.000-100.000 |
24 |
10% |
11% |
10.000-50.000 |
162 |
21% |
25% |
<10.000 |
567 |
11% |
14% |
Totale |
774 |
100% |
100% |
Fonte: elaborazione
Confappi su dati Autorità energia elettrica e gas