Disturbi da rumore e
condominio
Le lezioni di
piano del vicino, la Tv al massimo volume, il portone sbattuto, le esalazioni
del condizionatore al piano di sotto, il puzzo di cucina del ristorante, il
chiasso della discoteca: sono solo alcuni tra i tanti esempi delle fonti di
rumori e di odori che possono travagliare la nostra
tranquillità, perfino tra le quattro mura di casa nostra. La convivenza con
questi disturbi è ovviamente più dura da sopportare in condominio, dove esser
vicini è una necessità e i muri, soprattutto nei palazzi frutto
del boom edilizio degli anni ’50-’60, sono di carta velina.
Rivolgersi
all’amministratore condominiale è spesso una carta perdente, sia perché il suo
mandato è la tutela delle parti comuni (e non i disturbi che i proprietari si
arrecano l’un l’altro), sia perché ogni protesta è un’arma spuntata., in mancanza di un regolamento contrattuale (cioè firmato
da tutti) che fissi dure sanzioni ai trasgressori caso per caso,
Ci si può
appellare invece al codice civile, articolo 844 , che vieta
“immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori , scuotimenti e simili
propagazioni”, per quanto tiepidamente. L’evoluzione
dei costumi e la giurisprudenza hanno portato, per fortuna, a rafforzare le
tutele, tanto che è divenuto comune far appello, congiuntamente alla procedura
ordinaria dell’articolo 844, anche all’articolo 700 del codice di procedura
civile: in altre parole a un provvedimento di urgenza a
tutela al proprio diritto alla salute. Questo tipo di ricorso,che
può essere proposto solo davanti al Giudice Unico, rende molto raro quello al
Giudice di Pace, che pur sarebbe competente delle liti sulle immissioni tra
vicini.
Una seconda
strada, meno percorsa, è il ricorso amministrativo all'Agenzia regionale
dell'ambiente (che in quasi tutte le regioni ha assorbito le competenze delle Asl); si tratta di una scelta che ha un senso solo in caso
di rumori provocati da un'attività commerciale, industriale o un ristorante, per cui esistano norme di contenimento dell'inquinamento in
applicazione della legge 447/95.
Ma quando un rumore è veramente intollerabile?
Nel ricorso al giudice civile, la giurisprudenza concorda sul fatto che lo diventa
quando supera di 3 decibel il rumore di fondo
dell'ambiente La nostra percezione è legata infatti alla differenza di un suono
da quelli di sottofondo: in una notte in campagna il cri cri
dei grilli si sente benissimo, in città non riusciremmo a percepirlo. I decibel
di differenza sono valutati attraverso una misura istantanea, da cui sono
escluse altre fonti eccezionali di disturbo (classico il fracasso di una sirena
o di un camion).
Per poterlo
chiedere il ricorso d’urgenza, occorre aver fatto effettuare
una perizia a un tecnico acustico di parte. Vanno poi collezionate tutte le
testimonianze possibili (vicini, vigili urbani, oltre un'eventuale perizia
dell'Arpa regionale) e, naturalmente, va coinvolto anche un avvocato. A sua
volta il giudice incaricherà un
Consulente tecnico d'ufficio (Ctu), un perito
esperto in misurazioni acustiche. Tutti questi attori sulla scena significano l’anticipo somme non indifferenti per il ricorso, almeno 5
mila euro: non c’è che da sperare di
vedersele rimborsare, una volta vinta la causa.
Particolarmente
difficile da provare resta l’esistenza del rumore o dell’immissione di fumo
quando essi non sono causati da impianti fissi azionabili (come, in
condominio, un ascensore o una centrale termica e, all'esterno, una fabbrica a
ciclo continuo), bensì da comportamenti volontari (musica in discoteca, Tv,
lavorazioni artigianali, lezioni di arti marziali).
Allora l'intervento del Consulente tecnico del giudice può essere del tutto
inutile. Infatti il giudice, per tutelare le esigenze
di difesa di chi è accusato del disturbo, lo preavverte dell'arrivo del
consulente. Le conseguenze sono inevitabili: il rumore viene
attenuato artificiosamente. In questi casi occorre richiedere al Giudice
un intervento "a sorpresa" del consulente, che non è automaticamente
concesso e, se lo è, può essere impugnato per mancato rispetto del
contraddittorio tra le parti.
In caso di esalazioni,
un ulteriore via da percorrere è il controllo se gli scarichi dei fumi o degli
apparecchi sono stati realizzati correttamente, con le giuste distanze da
finestre, balconi , sporgenze, angoli del fabbricato, suolo o, se sul tetto,
superando oltre una certa quota il colmo. Per le unità esterne dei
condizionatori in facciata si può appellarsi alla lesione del decoro
dell’edificio.