Il giudice indaga sulla reale volontà
di chi ha donato
Nel gennaio 2000 con un unico atto notarile vengono
effettuate le seguenti donazioni: i miei suoceri, proprietari e in comunione di
beni, donano a mia moglie una casa di civile abitazione con relativo giardino
circostante, mentre soltanto mio suocero, unico intestatario, dona all’altra
figlia, a pareggio, dei terreni confinanti.
Faccio presente che all’atto non veniva
allegato alcun mappale, ma lo stesso consegnato in tempi successivi; mentre
viene precisato e dichiarata la volontà da parte di tutti di donare e di
accettare la situazione reale del momento, nello stato di fatto e condizione
giuridica, con garanzia dei donanti contro ogni caso di evizione anche
parziale.
Ora controllando della documentazione scopro che esistono due
estratti di mappa discordi fra loro: il più vecchio riporta la situazione
attuale, mentre dal più recente (rif.1980) si riscontra che il muretto di
confine, lato est e una piccola porzione di terreno, sul lato sud, dove
esiste l’unico ingresso sia carrabile che pedonale dalla strada provinciale
ed autorizzato dalla Provincia nel 1975, sarebbero costruiti sul terreno di
proprietà della cognata.
Non sono ancora riuscito a giustificare tale
discordanza, probabilmente trattasi di un errore commesso dall’ufficio
tecnico UTE.
Soltanto ora, dopo oltre 4 anni, la cognata, avvalendosi di quanto
delineato nella seconda mappa, rivendica le quote di proprietà, minacciando
azioni legali se non verranno accettate le sue
richieste di cessione e/o rimborso economico (di gran lunga superiore al valore
di mercato).
Ciò comporterebbe una disparità nei valori delle donazioni.
Per tranquillità futura e per ripristinare in catasto la reale situazione,
si chiede consiglio per come risolvere la questione, la pratica più vantaggiosa
oppure se respingere le richieste fatte, perché a conoscenza di molte
testimonianze che confermerebbero la situazione attuale di confine da oltre 40
anni.
Oppure promovendo nel contempo un’eventuale
azione di riduzione. Amerigo Ferrari
L’azione di riduzione delle donazioni è promuovibile solo in
seguito all’apertura di una successione ereditaria, non prima. In ogni caso va
tenuto conto che essa tutela solo la legittima degli eredi, e non la perfetta
spartizione del patrimonio ereditario in parti uguali. Pertanto è ben possibile
che, nei limiti della quota disponibile di patrimonio ereditario, i suoi
suoceri decidessero di beneficare in misura maggiore
una figlia rispetto all’altra.
Detto ciò, se pensate di rivolgervi a un
giudice per risolvere la lite, egli sarebbe tenuto a indagare quale era la
reale volontà delle parti al momento delle due donazioni. E’ questa che conta,
mentre le mappe catastali hanno una
semplice funzione di indizio, di valore non decisivo.
Per indagare la volontà delle parti il giudice può anche basarsi sulla
suddivisione di fatto delle due proprietà, sulla tardiva rivendicazione della
cognata, sulla mancata citazione di
servitù di passaggio sulla donazione, su
ogni documento utile e su testimonianze. Tra queste ultime è incerto che possano
essere accettate quelle dei suoi suoceri, che sono comunque
parte in causa. Utile potrebbe essere anche presentare un’istanza
di rettifica (in carta semplice) presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio
(ex Ute) per chiedere in base a che atti di trasferimento o di lottizzazione si è giunti a disegnare il nuovo estratto di
mappa datato 1980 , segnalando che a vostro avviso vi è stato un errore. In ogni caso, l’esito di tutto quanto suggerito è nelle mani del
giudice.