Il certificato di agibilità: cosa
è
In una casa il
certificato di agibilità (noto un tempo come di
abitabilità) attesta che è garantito il rispetto di certi parametri (per
esempio l'altezza media dei soffitti o il rapporto tra la grandezza delle
finestre e la superficie del pavimento), che rendono possibile l’abitare dei
locali, senza che manchi lo spazio vitale, la luce o il ricambio d'aria. Per le
nuove costruzioni o per le ristrutturazioni integrali, dal luglio 2003, però,
fa anche di più: garantisce non soltanto le proporzioni minime dei locali e
delle finestre, ma anche la sicurezza statica dell'edificio e la sicurezza e il
risparmio energetico degli impianti. Lo stabilisce il nuovo
Testo Unico dell’edilizia: le regioni possono però dettare norme diverse, in
completamento o perfino in contraddizione con quelle nazionali: occorre
informarsi.
Il vecchio
certificato di abitabilità e il nuovo di agibilità
devono essere posseduti, o richiesti, per tutti i locali dove si vive o si
svolge un’attività umana. Sono esclusi in genere i magazzini o i box, e inclusi invece i laboratori artigianali. In mancanza del
certificato,oltre a non essere possibile l’utilizzo e
oltre al rischio di sanzioni, può essere impossibile vendere ad altri
l’immobile: se lo si fa comunque, l’atto è nullo, come se non fosse mai stato
sottoscritto. Una scampo ci sarebbe: inserire nel
rogito una clausola in cui l’acquirente si impegna ad ottenere lui l’agibilità.
Tuttavia deve essere nelle condizioni di poterlo
effettivamente fare.
Ecco le norme
nazionali per ottenere il certificato. La richiesta va presentata ai nuovi Sportelli
Unici dell'Edilizia, previsti per ogni comune di una certa dimensione (mentre i
comuni più piccoli possono associarsi per averne uno in condivisione). In mancanza dello Sportello unico, all’Ufficio tecnico
dell’Edilizia. Insieme alla richiesta occorrerà presentare la domanda di accatastamento dell'edificio, la dichiarazione di
conformità dell'opera al progetto, le dichiarazioni di conformità degli
impianti ai sensi della sicurezza (legge 46/90) e del risparmio energetico
(legge 10/91) e, se prevista, quella di conformità alla regole sul superamento
delle barriere architettoniche, per permettere ai disabili di accedere
all'immobile.
Se
l'immobile è in cemento armato, occorreranno anche certificati di collaudo
statico. Se la zona è a rischio di terremoti, quello di
rispondenza alle norme anti-sismiche. Bisogna infine chiedere anche un
assenso alle Asl (Aziende sanitarie locali, ex Usl), che però è sostituibile da una semplice
autocertificazione.
Se i certificati ci
sono tutti, ma non si presenta la domanda di agibilità,
si rischia una sanzione (da 258 a 464 euro, cioè da 500 a 900 mila di vecchie
lire).
Entro 10 giorni
dalla domanda del certificato, lo sportello comunicherà il nome del
responsabile del procedimento burocratico (a cui rivolgersi in caso di dubbi).
Entro 30 giorni, rilascerà il certificato stesso. Quest'ultimo termine slitta a
60 giorni se l'assenso delle Asl (le ex Usl) è sostituito da un'autocertificazione. Trascorsi
inutilmente questi periodi, si applica il "silenzio-assenso" e
l'agibilità si considera rilasciata.
Ovviamente, tutte
queste procedure burocratiche non sono alla portata del comune cittadino, che quasi sempre dovrà rivolgersi ai tecnici iscritti all'Albo
(geometri, architetti, ingegneri) che gli forniscano i vari certificati.
Attenzione soprattutto quindi quando si acquista un’abitazione da un’impresa di
costruzioni: non è per niente detto che, al momento del versamento degli
anticipi o delle prime rate l’immobile possieda già il certificato di agibilità: la cosa è impossibile, per esempio, se
l’edificio è ancora in via di costruzione.