Detrazione del 55% sul risparmio energetico
La Finanziaria 2007
ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali sul risparmio energetico,
che burocraticamente funzionano con alcuni dei meccanismi del 36% (pagamento
con bonifico, fattura con evidenziati i costi dei lavori).Tutte le detrazioni,
pari al 55% della spesa, sono rateizzabili
a scelta del contribuente da 3 anni a 10 anni , ma
hanno diversi tetti di spesa.
Riqualificazione energetica totale.
La prima agevolazione riguarda la riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, e quindi un insieme di opere che debbono
coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi
di un palazzo.
Dal 2008, va
raggiunto un fabbisogno energetico pari a quello stabilito nell’allegato 1 del
Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 (i parametri sono due, il primo valido per il
biennio 2008-2009, il secondo, più rigido, per il 2010). Per
esempio, creando un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle
pareti e cambiando gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre sostituendo le caldaie centralizzate con quelle a
condensazione (che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando
l’efficienza) e installando un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino
possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La spesa non può
superare i 181.818 euro, pari a una detrazione di
100.000 euro..
Protezione da freddo e caldo. La seconda agevolazione è limitata alla sola
coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di
"trasmittanza termica" prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo
(la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una
parete per metro quadrato di superficie). E’ concessa anche la coibentazione di
un singolo elemento (pavimento, infisso, parete). In tal caso il 55%di
detrazione è applicabile a un tetto massimo di 109.091
euro di spesa.
Pannelli termici. Identici criteri di sconto fiscale anche per
chi installa dei pannelli solari termici . Il loro
scopo non deve essere per forza solo la produzione di acqua
calda per gli appartamenti, ma qualsiasi altro scopo utile, compreso il riscaldamento
delle piscine (vedi la circolare n. 36
del 31 maggio 2007). Il decreto applicativo della detrazione richiede un
termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e
in due anni per accessori e i componenti tecnici) e
prescrive che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI
per i pannelli realizzati in autocostruzione.
Sono esclusi i
pannelli fotovoltaici, per i quali funziona un diverso metodo di agevolazioni (il cosiddetto “conto energia”).
Caldaie efficienti. L’ultima misura
riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un
modello a condensazione (54.545 euro il tetto di spesa). La Finanziaria 2008 ha
aggiunto anche le caldaie servite da pompe di calore e gli impianti geotermici.
La semplice
sostituzione della caldaia non basta: il regolamento sul 55% (Decreto
dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007), richiede altri requisiti. Infatti,
per conseguire un reale risparmio rispetto al passato, occorre che tutto
l’impianto sia correttamente calibrato, tenendo conto delle sue caratteristiche
attuali nonché di quelle dell’edificio che lo
contiene, per progettare il futuro.
I requisiti
aggiuntivi del decreto sono:.
1) devono essere
installate caldaie a condensazione con una certa “potenza termica utile
nominale”. Attenzione: non tutti i generatori termici a condensazione “toccano”
tale obiettivo;
2) devono essere
installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per
gli impianti a pavimento. Nel caso di impianti
costruiti abbastanza recentemente, è facile che le valvole termostatiche
esistano già. Se però l’impianto è di vecchio tipo, l’installazione su tutti i
caloriferi può comportare una spesa non indifferente.
3) L’impianto deve
avere certe caratteristiche: bruciatore di tipo modulante, regolazione
climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti
questi dispositivi, che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al
massimo regime, ma quanto basta, non sono un grosso
problema, se non altro perché sono normalmente da prevedere, in caso di
installazione di una caldaia a condensazione:
4) È esclusa la
trasformazione, dell'impianto da centralizzato ad individuale o autonomo.
Infine un committente
dei lavori attento chiederà che siano rispettati i requisiti imposti dal codice
dell’energia, il Dlgs n. 192/2005, per la sostituzione di qualsiasi tipo di
caldaia (l’allegato I).
Cumulabilità. E’ possibile
cumulare più di un intervento diverso con detrazione del 55% (per esempio
mettere i doppi vetri, installare una caldaia a condensazione e dei pannelli
solari), godendo per ciascuno dell’autonomo tetto di spesa. Unica
eccezione quelli di riqualificazione energetica totale dell’edificio, che può
essere cumulata solo con l’installazione di pannelli solari.
Niente
vita inoltre di cumulare, purchè per interventi
assolutamente differenti, la detrazione del 55% con quella del 36%.
Per esempio il rifacimento delle tegole di cotto un
tetto gode del 36% e quello delle sue coibentazioni del 55% , ovviamente puchè i pagamenti siano differenziati in fattura e purchè si raggiungano gli obiettivi di trasmittanza termica
previsti.
Iter burocratico. Tra i requisiti
per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico
abilitato, la certificazione o la qualificazione energetica dell’edificio,
oltre a una scheda informativa sull’intervento (i
costi per la redazione sono però detraibili). I modello
dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda sono allegati al
Decreto 19 febbraio 2006 del ministero dell’Economia e Finanze. La
certificazione non è più necessaria, però, per l’installazione di doppi vetri
negli appartamenti e di pannelli solari (Finanziaria 2008).
Lo sconto del 55% sul risparmio energetico
(edifici e impianti esistenti)
Spesa detraibile al 55
per cento |
Tetto
massimo della spesa detraibile (euro) |
Spesa
massima su cui esercitare la detrazione (euro) |
Su cosa si gode la detrazione |
Intervento
cumulabile? |
1) Riqualificazione
energetica di edifici esistenti per ottenere un
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell'allegato C, numero 1,
tabella 1, decreto legislativo 192/2005 |
100.000 |
181.818 |
Solo
sull’intero edificio |
Solo
con il punto 3) |
2) Interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unita
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007 |
60.
000 |
109.091 |
Anche
sui singoli appartamenti |
Con
i punti 3) e 4) |
3) Installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per
usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e universitari |
60.000 |
109.091 |
Anche
sui singoli appartamenti |
Con
i punti 1), 3) e 4) |
4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione , pompe di calore e impianti geotermici |
30.000 |
54.545 |
Anche
sui singoli appartamenti |
Con
i punti 2) e 3) |
Fonte: Ufficio studi
Confappi-Federamministratori