Detrazione del 55% sul risparmio energetico

 

La Finanziaria 2007 ha introdotto alcune interessanti detrazioni fiscali sul risparmio energetico, che burocraticamente funzionano con alcuni dei meccanismi del 36% (pagamento con bonifico, fattura con evidenziati i costi dei lavori).Tutte le detrazioni, pari al 55% della spesa,  sono rateizzabili a scelta del contribuente da 3 anni a 10 anni , ma hanno diversi tetti di spesa.

 

Riqualificazione energetica totale. La prima agevolazione riguarda la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, e quindi un insieme di opere che debbono coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi di un palazzo.

Dal 2008, va raggiunto un fabbisogno energetico pari a quello stabilito nell’allegato 1 del Decreto Sviluppo 11 marzo 2008 (i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008-2009, il secondo, più rigido, per il 2010). Per esempio, creando un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle pareti e cambiando gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre sostituendo le caldaie centralizzate con quelle a condensazione (che recuperano il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e installando un impianto contabilizzato in cui ciascun condomino possa regolare o spegnere i caloriferi quando vuole. La spesa non può superare i 181.818 euro, pari a una detrazione di 100.000 euro..

Protezione da freddo e caldo.  La seconda agevolazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi, raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo (la trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie). E’ concessa anche la coibentazione di un singolo elemento (pavimento, infisso, parete). In tal caso il 55%di detrazione è applicabile a un tetto massimo di 109.091 euro di spesa.

Pannelli termici.  Identici criteri di sconto fiscale anche per chi installa dei pannelli solari termici . Il loro scopo non deve essere per forza solo la produzione di acqua calda per gli appartamenti, ma qualsiasi altro scopo utile, compreso il riscaldamento delle piscine  (vedi la circolare n. 36 del 31 maggio 2007). Il decreto applicativo della detrazione richiede un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici) e prescrive che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.

Sono esclusi i pannelli fotovoltaici, per i quali funziona un diverso metodo di agevolazioni (il cosiddetto “conto energia”).

Caldaie efficienti. L’ultima misura riguarda la rottamazione della vecchia caldaia e la sua sostituzione con un modello a condensazione (54.545 euro il tetto di spesa). La Finanziaria 2008 ha aggiunto anche le caldaie servite da pompe di calore e gli impianti geotermici.

La semplice sostituzione della caldaia non basta: il regolamento sul 55% (Decreto dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007), richiede altri requisiti. Infatti, per conseguire un reale risparmio rispetto al passato, occorre che tutto l’impianto sia correttamente calibrato, tenendo conto delle sue caratteristiche attuali nonché di quelle dell’edificio che lo contiene, per progettare il futuro.

I requisiti aggiuntivi del decreto sono:.

1) devono essere installate caldaie a condensazione con una certa “potenza termica utile nominale”. Attenzione: non tutti i generatori termici a condensazione “toccano” tale obiettivo;

2) devono essere installate valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. Nel caso di impianti costruiti abbastanza recentemente, è facile che le valvole termostatiche esistano già. Se però l’impianto è di vecchio tipo, l’installazione su tutti i caloriferi può comportare una spesa non indifferente.

3) L’impianto deve avere certe caratteristiche: bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti questi dispositivi, che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta, non sono un grosso problema, se non altro perché sono normalmente da prevedere, in caso di installazione di una caldaia a condensazione:

4) È esclusa la trasformazione, dell'impianto da centralizzato ad individuale o autonomo.

Infine un committente dei lavori attento chiederà che siano rispettati i requisiti imposti dal codice dell’energia, il Dlgs n. 192/2005, per la sostituzione di qualsiasi tipo di caldaia (l’allegato I).

Cumulabilità. E’ possibile cumulare più di un intervento diverso con detrazione del 55% (per esempio mettere i doppi vetri, installare una caldaia a condensazione e dei pannelli solari), godendo per ciascuno dell’autonomo tetto di spesa. Unica eccezione quelli di riqualificazione energetica totale dell’edificio, che può essere cumulata solo con l’installazione di pannelli solari.

Niente vita inoltre di cumulare, purchè per interventi assolutamente differenti, la detrazione del 55% con quella del 36%. Per esempio il rifacimento delle tegole di cotto un tetto gode del 36% e quello delle sue coibentazioni del 55% , ovviamente puchè i pagamenti siano differenziati in fattura e purchè si raggiungano gli obiettivi di trasmittanza termica previsti.

Iter burocratico. Tra i requisiti per ottenere tutte queste detrazioni c’è quello di far redigere, da un tecnico abilitato, la certificazione o la qualificazione energetica dell’edificio, oltre a una scheda informativa sull’intervento (i costi per la redazione sono però detraibili). I modello dell’attestato di qualificazione energetica e della scheda sono allegati al Decreto 19 febbraio 2006 del ministero dell’Economia e Finanze. La certificazione non è più necessaria, però, per l’installazione di doppi vetri negli appartamenti e di pannelli solari (Finanziaria 2008).

 

Lo sconto del 55% sul risparmio energetico

(edifici e impianti esistenti)

Spesa detraibile al 55 per cento

Tetto massimo della spesa detraibile (euro)

Spesa massima su cui esercitare la detrazione (euro)

Su cosa si gode la detrazione

Intervento cumulabile?

1) Riqualificazione energetica di edifici esistenti per ottenere un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell'allegato C, numero 1, tabella 1, decreto legislativo 192/2005

100.000

181.818

Solo sull’intero edificio

Solo con il punto 3)

2) Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007

60. 000

109.091

Anche sui singoli appartamenti

Con i punti 3) e 4)

3) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari

60.000

109.091

Anche sui singoli appartamenti

Con i punti 1), 3) e 4)

4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione , pompe di calore e impianti geotermici

30.000

54.545

Anche sui singoli appartamenti

Con i punti 2) e 3)

 

Fonte: Ufficio studi Confappi-Federamministratori