Ici anche per l’albergo in sospensione di attività

 

Mia moglie è proprietaria di un albergo, inaugurato nel 1960, nel centro di Bisceglie, formato da 24 camere, bar e ristorante, che fu dato in fitto d’azienda nel 1984 a una società, con la garanzia di cinque fideussori.

Dal 1991, dopo molteplici richiami per varie e gravi inadempienze, iniziò una causa civile per sfratto,.

Il degrado della struttura è ancora continuo.

Nel 2001, dopo l’intervento della ASL BA/2 e dell’ufficio tecnico del Comune, il sindaco emise un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività, tutt’oggi in atto, perché non sono stati eseguiti gli opportuni interventi elencati nella stessa, così anche per la causa civile.

Scrivo per sapere se si è obbligati ad adempiere al pagamento dell’ICI, abbastanza costosa anche se pagata attualmente al 50%, per un bene completamente inattivo e improduttivo e tutt’ora sotto tutela del tribunale, senza alcun introito da diversi anni. Vincenzo De Cillis (BISCEGLIE

 

Purtroppo sì. E’ prevista sola la riduzione al 50% dall’articolo 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504., che recita: “L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente”. A nostro avviso resta facoltà del comune (rarissimamente esercitata) di stabilire l’esenzione di fatto per categorie di immobili di questo tipo (per esempio con aliquote allo 0 per mille).