Ici anche per
l’albergo in sospensione di attività
Mia
moglie è proprietaria di un albergo, inaugurato nel 1960, nel centro di Bisceglie, formato da 24 camere, bar e ristorante, che fu
dato in fitto d’azienda nel 1984 a una società, con la
garanzia di cinque fideussori.
Dal
1991, dopo molteplici richiami per varie e gravi inadempienze, iniziò una causa
civile per sfratto,.
Il
degrado della struttura è ancora continuo.
Nel
2001, dopo l’intervento della ASL BA/2 e dell’ufficio
tecnico del Comune, il sindaco emise un’ordinanza di immediata sospensione
dell’attività, tutt’oggi in atto, perché non sono
stati eseguiti gli opportuni interventi elencati nella stessa, così anche per
la causa civile.
Scrivo
per sapere se si è obbligati ad adempiere al pagamento
dell’ICI, abbastanza costosa anche se pagata attualmente al 50%, per un bene
completamente inattivo e improduttivo e tutt’ora
sotto tutela del tribunale, senza alcun introito da diversi anni. Vincenzo De Cillis (BISCEGLIE
Purtroppo sì. E’
prevista sola la riduzione al 50% dall’articolo 8 del Decreto legislativo 30
dicembre 1992 n 504., che recita: “L'imposta è ridotta
del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente”. A nostro avviso resta facoltà del comune (rarissimamente
esercitata) di stabilire l’esenzione di fatto per categorie di
immobili di questo tipo (per esempio con aliquote allo 0 per mille).