Giustizia non togata.
Il testo letterale va rispettato
I limiti dell’arbitrato in condominio
Matteo Rezzonico
L'interpretazione
della clausola arbitrale, contenuta in un regolamento condominiale
contrattuale, deve privilegiare la giurisdizione del
l'Autorità giudiziaria, senza dare luogo a interpolazioni del testo che portino
a tutti i costi all'affermazione della giurisdizione arbitrale. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Cassazione 30
ottobre 2007, numero 22841.
Al vaglio del
Supremo collegio era la vicenda di un condominio che aveva chiesto al Tribunale
un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per il pagamento di spese
condominiali regolarmente riportate in consuntivo e approvate
dall'assemblea. Il condomino debitore proponeva opposizione al decreto
basandosi sulla clausola arbitrale contenuta nel regolamento condominiale, che
rimetteva al giudizio degli arbitri «qualunque controversia tra condomini o
amministratore avente per oggetto l'interpretazione e l'esecuzione pratica
delle norme contenute nel presente regolamento». Il condominio pretendeva
invece che fosse accertata la giurisdizione del Tribunale non essendo
applicabile, nel caso specifico, la clausola arbitrale.
Il Tribunale
dichiarava la propria giurisdizione, ritenendo che le controversie tra
condominio e condomini, oggetto della previsione arbitrale – nella quale non
rientrava la controversia relativa al pagamento delle
spese condominiali – fossero estranee alla previsione della invocata clausola
compromissoria, che poteva riferirsi alle sole controversie tra amministratore
in proprio e condomini.
Ma in secondo grado
la Corte di appello dichiarava non competente
l'autorità giudiziaria. Secondo la Corte territoriale, infatti, se pure
l'azione ingiuntiva del condominio non rientrava nella previsione della
clausola arbitrale – riguardando riparti di spese non comportanti questioni di interpretazione del regolamento – non altrettanto poteva
dirsi per le altre domande proposte dal condomino opponente, che implicavano
l'interpretazione di talune clausole del regolamento, come quella che
prevedeva, per i condomini morosi, il pagamento di interessi moratori dello
0,10% al giorno.
Investita della
controversia, la Suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte
territoriale, richiamando tra l'altro la propria precedente giurisprudenza, per
la quale, poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri
comporta una deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, la clausola
arbitrale deve essere formulata in modo chiaro e univoco con riguardo alla
precisa determinazione dell'oggetto delle future controversie e, in caso di
dubbio, deve preferirsi una interpretazione
restrittiva di essa, che affermi la giurisdizione ordinaria, piuttosto che
quella arbitrale (tra le altre, Cassazione 26 aprile 2005, numero 8575).
Basandosi su tali
principi, la Corte ha dunque ribadito che non rientra
nella competenza degli arbitri l'azione ingiuntiva del condominio, posto che
essa deve riguardare unicamente conteggi derivanti dal riparto delle spese, che
non comportano questioni di interpretazione del regolamento.
La nuova pronuncia sembra
essere in linea con la più recente giurisprudenza della Suprema corte, secondo
cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
il condomino non può eccepire questioni inerenti alla legittimità/validità
della delibera assembleare che ha approvato il consuntivo o un determinato
criterio di riparto delle spese posto alla base della ingiunzione, ma può solo
contestare la sussistenza del proprio debito, la documentazione allegata al
decreto eccetera (Cassazione 24 agosto 2005, numero 17206).
Tant'è
che non esiste alcun rapporto di pregiudizialità comportante la necessità di
sospensione del processo tra il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo emesso sulla base di una delibera assembleare, e il
giudizio di impugnativa della delibera assembleare (Cassazione 7 marzo 2005,
numero 4.951).
Dalla pronuncia
- Sentenza della
Cassazione n. 22841 del 30 ottobre 2007
Dovendo l'oggetto
delle controversie rimesse agli arbitri attenere al contenuto del contratto che
contiene la clausola, non vi è dubbio
che
nella specie detto ambito andasse ristretto alle controversie tra condomini
o
tra condomini e amministratore circa la interpretazione delle regole
condominiali. In ogni caso, nella verosimile ipotesi
di
incertezza dell'ambito
di
operatività della clausola compromissoria, conseguente anche alla sua non
felice formulazione, sarebbe stato doveroso addivenire a una interpretazione
restrittiva, che non avrebbe consentito
di
pervenire alla declaratoria di "incompetenza" dell'autorità
giudiziaria e decidere sulla controversia