La
conservazione dei documenti condominiali e il loro accesso
Il condominio una
società in piccolo e ha una struttura e complessità di rapporti che la
ricordano. Infatti ha assemblee e dirigenti
(l’amministratore), dipendenti (portiere) e sviluppa un gran numero di
relazioni con il mondo esterno. Praticamente con il
condominio si spazia dal diritto condominiale a quello del lavoro e delle
obbligazioni, della legislazione urbanistica. Prima con l’introduzione dell’Iva
e dell’Invim, poi con l’lci, quindi con la detrazione sul recupero ed infine con il condominio sostituto
d’imposta ci si trova innanzi anche a un
complesso intreccio di problemi fiscali.
Regista di tutte queste relazioni è l’amministratore condominiale,
il quale a tutela dei diritti di tutto il condominio rispetto a terzi, o di
quelli del singolo condomino, ha come unica arma in mano la documentazione
esistente. Se ne deduce che diviene centrale l’obbligo di conservarla e di
utilizzarla nei limiti del suo mandato.
Occorre sin da subito chiarire però che non tutti i documenti
condominiali hanno valore rispetto a terze persone coinvolte. Rispetto a una pretesa esterna (quella di un fornitore o di una ditta
appaltatrice, per esempio), è assolutamente inutile produrre come prova un
rendiconto condominiale approvato o una delibera riportata nel registro
verbali: si tratta di atti con valore esclusivamente interno, mentre le vere
prove restano contratti di appalto o fatture.
Per il resto ciascun condomino è responsabile per l’intero debito di
tutto il condominio, e per questo nessuna attribuzione
interna di una spesa ha rilievo, nell’opporsi a una richiesta di un
creditore del condominio. Ciò vale ugualmente nei rapporti tra condominio e
Fisco, amministrazione pubblica in genere, Inps,
compagnie di assicurazione, banche e proprietari di
fabbricati vicini.
Un discorso più ambiguo è quello del regolamento condominiale
contrattuale, negli articoli in cui esso stabilisca limitazioni
alla proprietà o diritti particolari che, almeno in teoria, sarebbero
trascrivibili presso i registri immobiliari. Qualora infatti
anche il regolamento contrattuale sia trascritto (lo si può fare, come atto
allegato al rogito di acquisto o a una convenzione) esso può, in determinate
circostanze, assumere valore rispetto a terzi.
Per esempio se nel regolamento è chiaramente specificato che esiste un
diritto di proprietà su un lastrico solare, la relativa controversia con un
vicino che lamenti il mancato rispetto delle distanze minime tra le costruzioni
coinvolgerà solo il proprietario del lastrico
Talora comunque rapporti che sarebbero
esclusivamente interni possono assumere rilevanza anche per terzi. E’ il caso
del comune che, per dare un assenso edilizio a delle opere, chieda copia della
delibera assembleare che le approva. Oppure quello del
Fisco che pretende, per concedere la detrazione fiscale del 41-36%, che
l’amministratore invii la ripartizione millesimale
della spesa (e non solo, qualora essa cambi, in seguito a
incrementi dei costi o varianti in corso d’opera, chiede che sia inviata la
ripartizione aggiornata).
Dall’obbligo di conservazione dei documenti deriva strettamente il
diritto dei condomini di richiedere che l’amministratore li dia
in visione. In particolare, il riscontro delle pezze giustificative delle spese
è un diritto di qualunque condomino (non solo degli eventuali consiglieri), che
si può esigere in qualsiasi momento (non solo alcuni giorni prima
dell'assemblea in cui si approva il bilancio consuntivo, come alcuni
amministratori tendono a far credere). Una conferma tra le tante viene dalla
Cassazione (sentenza 8460 del 26 agosto 1998) in cui si dice che tale diritto
trova un limite solo quando" risulti di ostacolo
all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza,
e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi
relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini
richiedenti)". La Cassazione ha ribadito il
principio anche con la sentenza n. 15159 del 29 novembre 2001, ricordando che
il rapporto tra amministratore e condomini è analogo a quello del mandato di
rappresentanza, e quindi i condomini hanno sempre e in ogni tempo poteri di
vigilanza e controllo sull’attività di gestione. Il condomino che chiede di
visionare i documenti, anche relativi a bilanci arretrati già approvati in
assemblea, non è tenuto a specificarne la ragione. Se l’amministratore si
rifiuta, gli spetta dimostrare che la richiesta è dettata da motivi futili o
inconsistenti , o non li riguarda personalmente o
comunque è contraria a principi di correttezza o lede gravemente la privacy
altrui. Non è finita: se vi è stata impossibilità di consultazione dei
documenti da parte anche di un solo condomino, la delibera presa nell’assemblea
successiva è annullabile, con impugnazione entro 30 giorni (Cassazione 11/9/03,
n. 13350). Grava comunque sui condomini l'onere di dimostrare che
l'amministratore non ha loro consentito la consultazione (Cassazione n.
1544/2004).
Un amministratore serio comunque reca con
se le pezze giustificative alle assemblee condominiali. Anzi, vi sono sentenze
della magistratura (per esempio Corte di Appello di
Milano, n. 1824 del 1993), che considerano annullabile l'approvazione di un
rendiconto privo degli allegati documenti giustificativi .
Un particolare diritto, infine, e quello di accesso
sancito dal codice della protezione dei dati personali (art. 7 del Dlgs n. 196/2003).Esso riguarda tra l’altro
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati posseduti dall’amministratore, nonché
la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco , se sono
stati trattati in violazione di legge.
Tempi minimi di
conservazione dei documenti
Acquisto beni, apparecchiature:
contestazione sui vizi |
1 o 2 anni (1) |
Appalti: contestazione vizi gravi |
10 anni (2) |
Appalti: contestazione vizi non gravi |
2 anni (2) |
Appalti: fatture
o ricevute artigiani |
3 anni |
Atti notarili (per esempio
compravendite, costituzione di servitù, mutui fondiari eccetera) |
per sempre |
Banca: bonifici, pagamenti
tramite conto corrente |
10 anni |
Bollette elettriche, telefoniche,
del gas, ecc. |
5 anni |
Contributi INPS |
per sempre (3) |
Ici |
6 anni (4) |
Irpef, Iva: pagamenti, dichiarazioni |
6 anni (5) |
Irpef: detrazione del 41 o del 36% |
6 anni (5) |
Mutui (ricevute di pagamento
delle rate) |
per sempre |
Polizze: rate |
1 anno (6) |
Professionisti: parcelle |
3 anni |
Rate di pagamento |
5 anni |
Rifiuti: tassa o canone |
10 anni |
Rate condominiali |
5 anni |
(1)
Il termine più lungo
vale per gli acquisti da negozianti da parte del consumatore
(2)
Dalla scoperta del
danno
(3)
Rispetto al contenzioso
con l’Inps sarebbero 5 anni,
ma il lavoratore può a distanza di un decennio dalla fine lavoro chiedere i danni
per il mancato versamento
(4)
Sarebbero 5 anni, ma;
in tutte le Finanziarie scorse è stato prorogato di un
anno;
(5)
Sarebbero 5 anni, ma decorrono dall’anno successivo a quello della dichiarazione
annuale;
(6)
Dalla scadenza della rata.
Fine: Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Il
nodo del passaggio di consegne e gli obblighi dell’ex amministratore
Nel passaggio delle consegna tra vecchio e
nuovo amministratore il nodo principale diviene spesso la mancata consegna di
tutta la documentazione necessaria.
I motivi possono essere inconfessabili: per esempio l’ex
amministratore teme di offrire prove di dolo o colpa nel suo operato.
Spesso però la mancata restituzione viene giustificata
con il fatto che l’ex amministratore non è stato rimborsato di somme dovute.
Infine ci si è chiesto se il professionista subentrante abbia
bisogno o meno di una specifica autorizzazione dell’assemblea, per agire in
giudizio per richiedere indietro la documentazione.
A tutti questi dubbi ha risposto la sentenza n. 13504/1999 della
Cassazione, che ha innanzitutto affermato che il precedente amministratore non
può trattenere i documenti finché non rimborsato delle somme anticipate per
conto del condominio. Il principio secondo il quale non si adempie
agli inadempienti non opera,” non essendovi corrispettività né
interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi”. .Poi ha
dichiarato che il nuovo amministratore non ha alcuna necessità per far causa di
ottenere l’assenso dell’assemblea, in quanto questa
prerogativa gli deriva direttamente dagli articoli 1130-1131 del codice civile
che gli attribuisce la rappresentanza giudiziale attiva nelle liti, perché la
documentazione è essenziale perché possa svolgere il mandato che gli è stato
conferito. Sene sussistono i motivi, si può chiedere al Giudice un
provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura
civile e l’ex-amministratore finirà per pagare anche le spese legali e gli eventuali
danni..
La
certificazione Uni-Iso dell’amministratore e i
documenti condominiali
Una certificazione di qualità dell’amministratore condominiale, pur
in mancanza di un albo o un ruolo professionale, è stato
un obiettivo perseguito con tenacia da alcune associazioni di categoria, ma con
scarsi risultati pratici. L’unico risultato normativo che sia
stato mai raggiunto a livello nazionale, è la norma Uni-En 1081 datata
20 novembre 1998 sulla funzione e i requisiti minimi di qualificazione
dell’amministratore condominiale e immobiliare, di cui del resto si è parlato
già poco al tempo dell’emanazione e che da quel momento sembra finita nel
cassetto delle cose dimenticate.
Non a caso tale norma non è stata aggiornata a nessuno degli
adempimenti imposti o suggeriti dalla normativa più recente (detrazione del
36-41% ) o anche della giurisprudenza consolidata (non si parla, per esempio, di obbligo del conto corrente intestato al condominio).
Dato per scontato che il tentativo è stato lodevole, la norma stessa
pare elencare più un insieme di buone intenzioni piuttosto che standard di
qualità della professione concreti, fattibili e misurabili. Non si è
affrontato, in particolare, il nodo di come redigere un corretto rendiconto
condominiale, di cassa, di competenza o (come sarebbe augurabile) di tipo
misto, fornendone esempi adeguati alla prassi quotidiana. Un paragrafo anodino
è dedicato a un altro problema centrale, quello delle
garanzie sulle somme che transitano nell’ufficio del professionista.
L’amministratore dovrebbe “fornire un adeguata garanzia
e sicurezza per le somme depositate anche attraverso idonea copertura
assicurativa o fideiussoria per rischi. professionali a tutela degli. interessi
e diritti degli amministrati”. Ora la polizza contro i rischi professionali non
è particolarmente difficile da ottenere (in genere è
un presupposto per poter iscriversi a un’associazione seria). Difficilissimo da
risolvere è invece il problema della garanzia sulle somme affidate dai
condomini, che nessuna banca o compagnia è disposta a concedere se non
imponendo costi stratosferici, anche perché la maggior parte del denaro in mano
all’amministratore stesso non costituisce una fatturato
della sua attività, ma è in semplice “transito” per il pagamento di fatture,
contributi e costi. Senza un vasto intervento normativo la fideiussione resta e
resterà una chimera.
In compenso la norma Uni ha il merito di
affrontare, in un suo allegato, il nodo della documentazione condominiale,
creando un elenco “ideale” (lo riportiamo nel box). Vi è qualche scivolamento
nell’utopia (libro verbali vidimato dal notaio; schede
grafico-tecniche degli impianti). Non mancano, però,
anche delle lacune: non si fa cenno, per esempio, alla documentazione per la
detrazione del recupero, agli assensi urbanistici e relative sanatorie, al
libretto caldaia in caso di impianti centralizzati, al
libretto dell’ascensore, ai libretti di istruzioni degli apparecchi
condominiali, alla documentazione della situazione contributiva del personale
dipendente, alla relativa documentazione
necessaria ai fini della sicurezza lavoro,al
fascicolo del fabbricato (dove lo prevedono leggi regionali, cioè in
Lazio e Campania).
L’elenco della documentazione
dell’amministratore certificato Iso
(norma Uni 10801/1998)
1)
libro dei verbali vidimato da un notaio;
2)
planimetria aggiornata degli stabili con la data dell’ultimo
aggiornamento;
3)
elaborato planimetrico con la rappresentazione delle parti e luoghi
comuni costituenti la comunione generale e le eventuali comunioni parziali;
4)
anagrafica dei partecipanti aventi titolo al condominio con i
riferimenti catastali indicati nella planimetria*;
5)
schede grafico-tecnica degli impianti
(riscaldamento centrale, condizionamento, acqua sanitaria, scarichi, gas,
elettrico comune, telefonico, ascensore, antenna centralizzata, antincendio);
6)
copia autentica della polizza globale fabbricato;
7)
attestati di conformità degli impianti con nulla osta Vigili del
fuoco., se dovuti;
8)
eventuali decreti di vincolo storico-artistico
o paesaggistico;
9)
tabelle dei millesimi di proprietà generale e tabelle derivate per
il riparto delle spese complete dell’elaborato di calcolo;
10)
regolamento condominiale o di gestione, se esistente, con la chiara
indicazione della data del verbale di approvazione, se trattasi del regolamento
assembleare o del rogito – allegandone copia originale – se trattasi di
regolamento contrattuale; con tutti i verbali e/o atti di eventuali modifiche;
11)
raccolta dei rendiconti e riparti degli ultimi cinque anni approvati
dalle rispettive assemblee con la firma di convalida del presidente
dell’assemblea, del segretario e dell’amministratore;
12)
raccolta dei contratti stipulati;
13)
atti
e convenzioni costitutivi di servitù
prediali e di altri diritti di terzi;
14)
raccolta dei giustificativi di spesa per i quali la legge prevede la
conservazione per periodi superiori a cinque anni;
15)
tutte le scritture e le documentazioni previste dalla legge e
connesse con il ruolo del sostituto d’imposta del condominio;
16)
codice fiscale se ed in quanto dovuto;
17)
partita IVA dell’amministratore, se dovuta.
Fonte: elaborazione Confappi-Federamministratori
su norma Uni