I contatori del gas trasferiti all'esterno
In
un condominio del 1975, i contatori gas-metano per servizio cucina e scaldacqua
per servizi sanitari sono all'interno
dell'appartamento. Il lavoro straordinario per spostamento dei misuratori
all'esterno, sui balconi, è da considerare del condominio o a carico del
singolo proprietario? Esistono norme o disposizioni che impongono di effettuare questo lavoro? I condomini interessati hanno
accettato e approvato in assemblea di fare i lavori collettivamente.
Gli impianti singoli
alimentati a gas combustibile per la produzione di acqua
calda dovevano essere adeguati ai requisiti di sicurezza entro il 31 dicembre
1998 (si veda il Dpr 13 maggio 1998, n. 218). In particolare, i relativi
apparecchi devono essere dotati del dispositivo di controllo che interrompe
l’afflusso del gas in caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei
bruciatori, di idonea ventilazione e areazione
eccetera.Salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, la spesa per
lo spostamento dei contatori deve considerarsi come spesa singola, a norma
dell’articolo 1117, n. 3, del Codice civile, per il quale si presumono comuni
«gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il
riscaldamento o simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini». E, dunque,
salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, le spese per le opere
di cui parla il lettore dovevano essere considerate spese individuali, afferenti alle singole proprietà.Ove, tuttavia, la delibera assembleare
non sia stata impugnata giudizialmente nel termine di 30 giorni, nulla può più
essere eccepito da parte dei condomini, salva l’ipotesi in cui in materia
disponesse espressamente il regolamento condominiale contrattuale.