Gli impianti di casa alla prova di conformità

 

Da quest’anno sono state rivoluzionate le regole base sulla sicurezza degli impianti, singoli o condominiali che siano: se ne è occupato il Decreto dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37. La prima novità è il fatto che sottoposti alla nuova disciplina sono non solo gli impianti di qualunque tipo (elettricità, gas, riscaldamento, acqua, ascensore, raiTv, telefonici, antifurto, antincendio con l’aggiunta recente anche dei cancelli automatizzati), ma che sono compresi, oltre quelli installati in edifici civili, anche quelli posti altrove. Il decreto si occupa oltre che dei casi di installazione e manutenzione straordinaria anche di quelli di manutenzione ordinaria.

Tutte le opere devono essere eseguite da imprese e personale specializzato, iscritto negli elenchi presso la camera di Commercio per il ramo di competenza, salvo sanzioni applicabili anche al committente delle opere (da mille a diecimila euro). Nei palazzi condominiali sono responsabili in solido i proprietari, che possono rifarsi sull’amministratore, se responsabile. I requisiti delle imprese abilitate sono dal 2008 più rigidi, rispetto a quelli applicati in passato.

Gli interventi (salvo quelli di manutenzione ordinaria) prevedono che al termine dei lavori l’installatore esegua il collaudo e rilasci una dichiarazione di conformità alle norme in base a un modello allegato (riprodotto qui sotto). Insieme ad essa va compilata una relazione sulla tipologia dei materiali impiegati. In mancanza della dichiarazione, sono previste “multe” da cento a mille euro a carico del committente.

In caso di installazione, trasformazione e ampliamento va redatto un progetto, che comprenda lo schema dell’impianto nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia delle opere. Se ne occuperà lo stesso tecnico installatore per gli interventi su impianti più semplici, mentre la competenza passa a un professionista iscritto all’albo per quelli più complessi. Tra questi ultimi, quelli elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kw o a servizio di singole unità immobiliari di oltre 400 mq, gli elettrici industriali, quelli di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate per l’evacuazione dei fumi (comuni nei condomini) e gli impianti del gas inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi. Il progetto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia comunale.

In caso di rifacimento parziale, dichiarazione di conformità e progetto si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

Resta possibile per il committente sostituire la dichiarazione non rilasciata con una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze (una sorta di perizia tecnica “a posteriori”). Il tutto purché i lavori risalgano a prima del 27 marzo 2008.

In caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua, il nuovo utente deve consegnare entro un mese al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto(esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della dichiarazione di rispondenza, pena la successiva sospensione della fornitura. Nessun adempimento, però, quando si passa da un’azienda di distribuzione a un'altra. Qualora sia previsto il progetto, la dichiarazione di conformità va consegnata anche in caso di potenziamento dell’impianto (quando per esempio si toccano i 6 kw di potenza impegnata per l’elettricità).

Il nuovo decreto prevedeva anche che le dichiarazioni di conformità fossero allegate ai rogiti di compravendita, alle donazioni, e ai contratti di locazione, salvo diversi patti contrattuali. Tale obbligo è stato cancellato dal Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Restano valide le garanzie previste dal codice civile sui vizi occulti dell’immobile venduto. E resta anche in vigore l’articolo 9 del Dm Sviluppo che prevede che nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali sia necessaria la dichiarazione di conformità (nonché del certificato di collaudo, se previsto), per ottenere l’agibilità.

Il decreto-quadro sulla sicurezza non si occupa (né potrebbe farlo) delle norme tecniche in base alle quali ciascun tipo di impianto va considerato sicuro: ne facciamo cenno ell’articolo e nel box in pagina. Esse, se più stringenti e rigide del decreto-quadro stesso, prevalgono (come capita per esempio per il Dpr 30 aprile 1999, n. 162 sulla sicurezza degli ascensori).

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

 

 

Il sottoscritto............................................................................................................................

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale ...............................................................

operante nel settore .................................. con sede in via ............................................n……comune ………(prov…………………) tel. ……………………..

.................... ...... .................... ............................ .......................................

part. IVA …………………………………………..

c iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)

della Camera C.I.A.A. di ………………………………………………………………n. .................... .. .........

c iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di ....................... ............... n. ...............

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

inteso come: c nuovo impianto c trasformazione c ampliamento c manutenzione straordinaria

c altro (1) ......................................... .... .......................................................................................................

Nota - Per gli impianti a possono specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1' -2'- 3' famiglia,: GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: ............................. .... installato nei locali siti nel comune di …………………………………………

............................... (prov. ................... ) via ......................... .. ................................. n. ................ scala ..........

piano .......... interno ............ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ....................................

.................................... .................................... .................................... .................................... ....................................

in edificio adibito ad uso: c  industriale c  civile c  commercio c  altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,

secondo quanta previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,

avendo in particolare:

c  rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da  ............................................................................. ;

c  seguito la norma tecnica applicabile all'impiego  .................... .. .................................................................... ;

............................. _. .................................................................................................................

c  installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

c  controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

 

c  progetto ai sensi degli articoli 5 e 7:

c  relazione con tipologie dei materiali utilizzati;

c  schema di impianto realizzato;

c  riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, gia esistenti;

c  copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi

.....................................................................

.....................................................................

 

DECLINA

 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

 

                                                                                           Il responsabile tecnico      I                 Il dichiarante

 

data ...................................                                    ... ....................................................           ………………………

                                                                                              (timbro e firma)                                 (timbro e firma)

 

 

Nel labirinto delle norme

 

Il mosaico delle norme di sicurezza sugli impianti è talmente complesso che perfino i tecnici fanno fatica ad accoppiare le singole tessere. Facciamo qui cenno ad alcune delle regole più importanti, che riguardano tre impianti chiave, singoli o condominiali che siano: l’elettrico, quello di riscaldamento e l’ascensore.

Impianto elettrico. La sua sicurezza è garantita innanzitutto da due dispositivi aggiuntivi, rispetto all’interruttore magnetotermico che è sempre installato dalla ditta di distribuzione dell’elettricità: la cosiddetta “messa a terra” e l’interruttore differenziale. La messa a terra consiste in un filo aggiuntivo (in genere bicolore) che raggiunge il terreno attraverso picchetti o piastre metalliche che vi sono infissi. E’ nerl terreno infatti che la corrente tende a scaricarsi con la maggiore rapidità possibile. La messa a terra è obbligatoria solo negli edifici costruiti o interamente ristrutturati dopo il 12 marzo 1990. Per gli altri basterebbe l’installazione dell’interruttore differenziale con sensibilità di almeno30 milliampere. Quest’ultimo è molto più sensibile di quello magnetotermico alla differenza di tensione che provoca la scossa. In particolari situazioni, però, non garantisce una tutela completa. Attenzione: nei condomini in cui lavora un portiere la messa a terra resta comunque obbligatoria, per le norme di sicurezza sul lavoro. Vi vanno inoltre autonomamente collegati due apparecchi, la caldaia centralizzata e l’ascensore.

Il riscaldamento. La sicurezza riguarda innanzitutto gli apparecchi (caldaie), poi i locali dove sono posti e infine gli scarichi dei fumi. Gli apparecchi debbono essere dotati, se recenti e a metano o gpl, di dispositivi che interrompano l’erogazione del combustibile se la fiamma si spegne. I locali che ospitano un riscaldamento termoautonomo o una cucina a gas debbono essere aerati attraverso appositi fori nelle pareti protetti da griglie, di grandezza proporzionale alla potenza degli apparecchi ospitati. Si intende evitare la formazione del letale monossido di carbonio, che deriva dalla combustione dell’ossigeno presente nella stanza provocata da fiamme aperte. Solo le caldaie che aspirano direttamente l’aria per la combustione dall’aperto, attraverso condotti, possono essere ospitate in certi locali (bagni e camere da letto) e non necessitano di aerazione. Anche i locali che accolgono le caldaie condominiali centralizzate hanno prescrizioni di sicurezza, che variano a seconda del combustibile utilizzato (metano o gasolio) e dalla loro disposizione (al piano terra, all’ultimo piano, in un seminterrato o in un interrato).

Infine i condotti di evacuazione dei fumi: in linea di principio ciascun apparecchio deve essere collegato a un camino autonomo o a una canna fumaria collettiva che serva apparecchi dello stesso tipo. Il diametro di canne e camini varia a seconda del combustibile ed è previsto lo sbocco oltre il colmo del tetto, con comignoli distanziati tra di loro (gli sbocchi a parete sono vietati, salvo particolari eccezioni).

Ascensori. Ogni nuovo impianto deve avere almeno quattro componenti certificate con un marchio di sicurezza (per esempio l’Imq): il catenaccio delle porte, il cosiddetto paracadute (il dispositivo che blocca la cabina), il limitatore di velocità e le molle ammortizzatrici sul fondo che assorbono cadute della cabina. E’ previsto inoltre il montaggio, sotto la cabina, di una paratia che sfiori, dalla parte delle porte, le pareti del vano. Tra le dotazioni degli impianti più nuovi un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato a un centro di intervento 24 ore su 24, un apparecchio per il blocco in caso di sovraccarico, doppie funi o catene di acciaio, indipendenti, per il sostenimento della cabina. Sul “libretto ascensore” vanno annotati tutti gli interventi nonché i controlli periodici (almeno ogni sei mesi, ma in genere più frequenti).

 

Settore

Norma

Chiarimenti

Acqua

 

 

Antincendi

Decreto Interni 16 maggio 1987, n. 246, Dpr 12 gennaio 1998, n. 37

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Antincendi

Decreto Interni 12 aprile 1996

Caldaie a metano

Antincendi

Decreto Interni 1 febbraio 1986

Autorimesse

Ascensori

Dpr 30 aprile 1999, n. 162

Tutti ascensori

Riscaldamento

Uni Cig 7129 (versione del 2006)

Impianti a gas per uso singolo (caldaie, scaldabagni, cucine, scarichi)

Uni Cig 8041-8042

Caldaie centralizzate a metano

Uni En 10640

Canne fumarie collettive

Legge n. 9/1/1991 n. 10 e Dpr 26 agosto 1993, n. 410*

Risparmio energetico

Elettricità

Norma Cei 64-8 (sesta edizione nel gennaio 2007)

Norma base sulla sicurezza

Trattamento calcare (addolcitori)

Norma Uni-Cti 8065

Norma base sulle caratteristiche

Acqua potabile

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

Acque per il consumo umano

Scarichi, fognature

Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 (Dlgs 11/05/99, n. 152)

Fognature

Antenne, apparecchiature radio

Decreto legislativo 9/5/2001, n. 269

 

Antifulmine

Norma Cei 81-10 (versione del 2006)

 

Autoclave (l’impianto che porta in su l’acqua negli edifici multipiano)

Norma Uni En  1717

 

 

Pannelli solari termici

Norme Uni  12975 e 12976

 

Pannelli fotovoltaici

Norme Cei Ct 82 dall’1 al 22 

 

Cancelli automatizzati elettrici

Uni En 13241-1

 

 

Citofoni e Videocitofoni

Norma Cei 64-8 (sesta edizione nel gennaio 2007)

 

Impianti di allarme e sicurezza

Norma Cei 79-3

 

 

* Le leggi sul risparmio energetico dettano, in realtà, numerosissime norme di sicurezza e sui controlli

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

Sicurezza lavoro in condominio

 

La sicurezza lavoro copre in condominio sia i suoi dipendenti (in genere, il portiere) che il personale delle ditte che eseguono appalti, soprattutto edili e impiantistici. Il 2008 ha portato alcune novità in entrambi i campi, con un certo sgravio di responsabilità rispetto al passato.

Dipendenti. Il decreto legislativo n. 81/2008 ha delimitato meglio, rispetto al passato, il campo delle sicurezza lavoro dei portieri. Permangono verso di loro gli obblighi di “informazione” e “formazione” già previsti.

Informazione. Gli amministratori debbono dare ai dipendenti condominiali una adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle loro mansioni; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui e' esposto in relazione attività svolta, la normativa di sicurezza e le disposizioni condominiali in materia. d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; e) le procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione e il pronto soccorso. E’ bene che tali informazioni siano date in un documento scritto.

Formazione. Deve essere data nel corso del contratto di lavoro, poco dopo l’assunzione, con frequenza gratuita durante l’orario di lavoro. Va fatta ogni volta che un portiere è assunto, cambia mansioni o vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (cosa quest’ultima piuttosto rara). Ne sono esenti i portieri assunti prima del 1994.

Esclusioni. La nuova norma chiarisce meglio rispetto al passato che non esistono obblighi previsti per altri lavoratori, come la nomina responsabile servizi prevenzione e protezione, il documento di valutazione dei rischi, la nomina di medico competente, le comunicazioni alle A.S.L. Il tutto purché un contratto collettivo di lavoro non li preveda.

Appalti. Sembra assodato che il condominio sia parificato al committente privato e non invece al committente imprenditore o datore di lavoro in un contratto di appalto.

Dal 3 giugno 2008, quindi, vigono tutele un po’ meno stringenti per i dipendenti della ditta appaltante i lavori, grazie all’abrogazione di alcuni commi del Dlgs 276/2003. I dipendenti possono ancora chiedere in giudizio al committente (condominio o privato che sia) il versamento di stipendi, contributi o ritenute fiscali non pagate dal loro datore di lavoro,l’appaltatore. Il loro rimborso può avvenire nei limiti di quanto ancora il committente deve ancora all’appaltatore (art. 1676 c.c.). E’ stata però cancellato l’obbligo per il committente, prima di saldare il suo debito con l’appaltatore, di farsi rilasciare documentazione che attesti l’effettuazione del versamento di quanto dovuto. Ed è stata tolta la relativa sanzione, da 5.000 a 200.000 euro. Perciò, se il committente paga quanto dovuto, non ha più problemi da parte dei suoi dipendenti dell’appaltatore.