Assemblea: il galateo della casa comune
Condominio: cosè
E’ l’insieme delle
parti di un edificio che sono di proprietà comune, in un edifico con alloggi
appartenenti a più proprietari (almeno due).Tali parti sono comuni per
necessità (per esempio, il portone e il tetto servono a tutti, i muri che
circondano l’appartamento al terreno sorreggono anche gli altri piani). Non
occorre un atto formale per costituirlo: basta che uno dei proprietari convochi
la prima assemblea e tutto “si mette in moto”. Anche un complesso di villette a
schiera può essere regolato dalle stesse norme i, ma in questo caso il
condominio deve essere costituito formalmente.
L’assemblea
E’ il parlamento e,
nello stesso tempo, il consiglio di amministrazione del condominio: ad essa
sono demandate tutte le decisioni, che devono essere necessariamente prese nel
suo corso e non possono essere demandate neanche a un gruppo ristretto di
condomini dall’assemblea stessa. Ne fanno parte di diritto tutti i proprietari
a pieno titolo. Possono parteciparvi gli usufruttuari (per le decisioni
sull’amministrazione ordinaria) e gli nudi proprietari (per quelle sulla
manutenzione straordinaria). Gli inquilini in locazione hanno in genere diritto
di voto solo sulle delibere per i i servizi di riscaldamento e di
condizionamento d'aria.
Il regolamento condominiale
Possono coesistere
due regolamenti: uno contrattuale (che pone limiti all’esercizio del diritto di
proprietà o eccezioni alla regole del codice civile) e uno assembleare (che
regola la vita in comune). Il primo è in genere predisposto dal costruttore del
palazzo e fatto accettare da tutti al momento del rogito. Può essere modificato
solo all’unanimità, salvo rare eccezioni. Il secondo è approvato o modificato
con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea che possieda almeno metà
dei millesimi di proprietà. Se un regolamento contrattuale contiene alcune
prescrizioni tipiche di quello assembleare, esse sono variabili a maggioranza.
L’amministratore
Deve essere comunque
nominato quando in uno stabile i condomini sono più di quattro, con i voti
della maggioranza dei condomini e dei millesimi. E’ la persona delegata a
convocare l’assemblea,ad eseguire le sue decisioni, a redigere il rendiconto, a
rappresentare il condominio in giudizio. Nuovi compiti (fiscali, di disciplina
del lavoro, urbanistici, di sicurezza degli impianti) gli sono stati attribuiti
dalle norme recenti. Può e deve agire anche senza l’assenso dell’assemblea per
la tutela delle parti comuni, per evitare crolli o pericoli, per riscuotere i
debiti dei morosi e trascinarli in giudizio, per far osservare il regolamento.
Millesimi e criteri di voto
Ad ogni condomino
vanno attribuiti dei millesimi di proprietà, calcolati in percentuale al valore
di ogni appartamento e allegati al regolamento contrattuale. Possono anche essere
attribuiti millesimi “di gestione”, che regolano la suddivisione di una certa
particolare spesa (scale, ascensore, riscaldamento, acqua, piscina, eccetera).
Le decisioni in condominio sono prese con una doppia maggioranza: quella delle
“teste” (presenti di persona o per delega) e quella dei millesimi di proprietà.
La ripartizione delle spese, in mancanza dei millesimi di gestione, avviene per
quelli di proprietà, salvo particolari casi (ascensore, scale, lastrici solari).
Parti comuni
Sono identificate
dal regolamento contrattuale e, in sua mancanza, dal codice civile, escludendo
quelle su cui esistano titoli di proprietà. In caso di incertezze, sono
presunte tali, salvo prova contraria, quelle che effettivamente servono per
l’esistenza del condominio o sono potenzialmente utilizzabili dai condomini
(per esempio i sottotetti dotati di scale d’accesso o che ospitano impianti di
tutti). Possono esistere parti comuni solo ad una parte dei condomini (una
scala, in un palazzo multiscale, una fognatura o una canna fumaria che serva
solo alcuni appartamenti). In tal caso decidono in merito, e pagano, solo i
condomini coinvolti.
L’accordo è più semplice
in seconda convocazione
Con il «quorum» ridotto si facilita la decisione
Assemblee: quante. C’è un limite minimo di assemblee annuali: almeno
una, in cui si decida la nomina, il rinnovo o la fine dell’incarico dell’amministratore
e si voti il rendiconto consuntivo dell’anno passato e preventivo dell’anno
futuro del condominio (impropriamente noto come “bilancio”. Non c’è invece un
limite massimo: se ne possono tenere quante si vuole in cui si decide quel che
si vuole (non è affatto vero che solo nell’assemblea ordinaria annuale si
possano trattare certe questioni, come affermano certi amministratori).
Chi le convoca. In genere l’amministratore. Quando manca, anche un
solo condomino. Quando c’è, anche due o più condominiche
rappresentino 1/6 del valore millesimale dell’edificio. La procedura è questa:fanno
sapere all’amministratore l’ordine del giorno e se il professionista rifiuta la
richiesta o la ignora, dopo 10 giorni possono convocarla autonomamente.
Procedura formale. L’avviso di
convocazione deve essere recapitato almeno 5 giorni prima e deve specificare il luogo, la data e l'ora della prima
convocazione, nonché l’ordine del giorno. Se ad essa non si raggiungono i
numeri per poter decidere, bisognerà convocare l’assemblea in seconda
convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo.
Procedura reale. In genere l’avviso
contiene direttamente, in piccolo, l’indicazione della prima convocazione (a
cui si prevede che nessuno si presenterà) e, in lettere maiuscole, quello della
seconda (considerata la vera assemblea, che in genere si tiene il giorno dopo).
Validità dell’assemblea. Questo
perché in prima convocazione, perché l’assemblea sia valida, occorre la
presenza di persona o per delega i due terzi dei condòmini che rappresentino
due terzi del valore dell'edificio. Poiché la seconda convocazione è efficace
con la presenza di un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del
valore dell'edificio, essa è quella preferita di fatto. Anche perché le
maggioranze per assumere le decisioni sono spesso più facili da raggiungere in
seconda convocazione.
Deleghe. Si è presenti di
persona o per delega. Chiunque può essere delegato (anche un estraneo al
condominio o l’amministratore) e non vi è limite al numero delle deleghe (in
teoria una sola persona può rappresentare tutti i condomini). Tuttavia un
regolamento assembleare può porre dei limiti sia al numero che al tipo di
persone delegate.
Meccanismi delle deleghe.
Il delegato rappresenta in tutto e per tutto il delegante.
Se non ubbidisce ad eventuali sue istruzioni, anche scritte, è responsabile solo
nei suoi confronti: infatti il delegante non potrà impugnare in condominio il
voto dato. Il delegato non può farsi sostituire da un sub-delegato. Il
proprietario può nominare più delegati, anche se ha due o tre appartamenti
diversi. In caso di presenza di comproprietari di un immobile che non si
mettano d’accordo su un voto, non conta chi ha la maggiore quota di proprietà: il
presidente dell’assemblea estrae a sorte chi deciderà.
Presidente e
segretario. L’assemblea nomina
un presidente (in genere un condomino), che coordina i lavori e un segretario
(spesso l’amministratore) che redige il verbale. Quest’ultimo andrebbe redatto nel
corso dell’assemblea, riletto ad alta voce alla fine e controfirmato almeno dal
presidente. Va abolita la pratica comune degli appunti presi
dall’amministratore, che rimanda la stesura a un secondo momento.
Assemblee del
condominio parziale. Se un condominio è composto da più
stabili o un edificio da più scale è possibile convocare assemblee parziali, a
cui partecipino solo i condomini coinvolti, per esempio, nell’installazione di
un singolo ascensore, nella riparazione di uno dei tetti, nella ricostruzione
di una scala. Sono loro i soli a decidere, ma anche i soli a pagare. Ovviamente
le maggioranze per la convocazione e quelle per le decisioni vanno
riparametrate, escludendo i condomini non coinvolti.
L’impugnazione delle
delibere
Spesso le decisioni prese in assemblea non potevano essere assunte, per i
motivi più vari ed è possibile anche a un solo condomino impugnarle. La legge
distingue però tra delibere nulle e annullabili.
Delibere nulle. Sono nulle quelle che possono essere impugnate in
qualsiasi momento, senza limiti di tempo, anche anni dopo che sono state prese.
Delibere annullabili. Sono invece annullabili quelle che possono essere
impugnate in giudizio solo entro 30 giorni da quando il condomino ne ha avuto
conoscenza (dal giorno dell’assemblea, se era presente di persona o per delega,
da quello in cui gli è stato comunicato il verbale, se era assente). Attenzione:
non alcun valore l’invio entro i termini di una comunicazione
all’amministratore di una lettera di contestazione, anche con raccomandata:
bisogna rivolgersi per forza al Giudice. Trascorso il mese, la delibera diviene
valida a tutti gli effetti. E’ facile capire che in condominio si prendono troppo
spesso decisioni annullabili. C’è infatti chi confida nella distrazione o nella
scarsa volontà di affrontare grane o spese legali da parte dei condomini.
Campo d’azione. La Cassazione ha ampliato negli ultimi anni il
numero e il tipo di delibere che sono solo annullabili. Nulle restano di fatto
solo le delibere in violazione di leggi o norme locali, quelle che sono fuori
dal campo d’azione del condominio e quelle che dovevano essere assunte
all’unanimità.
Esempi di delibere sempre
nulle. Decisioni contro norme
imperative di legge o anticostituzionali. Mutamento delle norme condominiali
del codice civile a cui non si può far eccezione (regole di costituzione
dell’assemblea, maggioranze per le votazioni, nomina di un amministratore se i
condomini sono più di 4, eccetera).
Delibere nulle se non c’è l’unanimità.
Modifica dei millesimi; mutamento delle norme contrattuali del regolamento;vendita
delle parti comuni; limiti all’uso delle parti comuni a un condomino; limitazioni
al diritto di proprietà privata dei singoli; grave pregiudizio alla stabilità,
alla sicurezza, al decoro architettonico del fabbricato; opera innovativa che
renda inservibile all’uso anche di un solo condomino una parte comune; sanzioni
economiche superiori a 0,05 euro per chi non rispetta il regolamento.
Esempi di delibere annullabili. Assemblea
costituita senza le maggioranze prescritte; assemblea a cui non tutti sono
stati invitati; avviso di convocazione ritardato; argomento fuori dall’ordine del giorno; maggioranze che sono insufficienti
per il tipo di decisione; votazioni segrete; maggioranza raggiunta col voto di
una persona che non ne aveva il diritto o di un portatore di un numero di
deleghe vietato dal regolamento.
Svolgimento
dell’assemblea: prassi e consigli.
All’apertura. Innanzitutto si procede alla nomina del presidente
(un condomino) e del segretario. Il presidente raccoglie e
verifica le deleghe. Conta i presenti e le quote millesimali per verificare se
esiste il numero minimo per la prima o per la seconda convocazione. Se non
esiste, chiede al segretario di scriverlo nel verbale, e chiude l’assemblea.
Altrimenti la dichiara aperta.
Consigli. Le deleghe
dovrebbero essere scritte, ma possono anche essere verbali. In tal caso il
presidente chiederà di telefonare al condomino delegante. Se nel corso
dell’assemblea uno o più condomini se ne
vanno, il presidente chiede che ciò sia annotato nel verbale: può anche darsi
che non bastino più i “numeri” per tenerla. Identico discorso se sopraggiungono
nuovi condomini.
Ordine del giorno. In
assemblea si possono discutere (e soprattutto approvare), solo gli argomenti
presenti nell’ordine del giorno, pena l’annullabilità delle relative delibere. Pertanto
la voce "varie ed eventuali" non ha alcun peso..
Consigli. I primi punti
all’ordine del giorno siano i più importanti e quelli a cui dedicare più tempo.
Così tra l’altro si eviterà la prassi birichina di certi amministratori di far
approvare a tarda ora le decisioni davvero importanti, puntando sul fatto che i
condomini siano sfiniti da liti su questioni secondarie. Si ha comunque facoltà
di proporre che l’ordine di trattazione degli argomenti venga modificato.
Voto. Il
voto è a favore o contro la delibera, senza possibilità di porre condizioni o
distinguo che ne indeboliscano la validità. Gli astenuti vanno contati come
contrari. Il presidente estrae a sorte chi vota tra comproprietari dello stesso
immobile in dissenso tra loro.
Consigli. I condomini
hanno diritti di chiedere che siano annotati in verbale, sinteticamente, le
loro motivazioni di voto. Il voto
deve avvenire dopo una sufficiente discussione sull’argomento: impossibile
zittire chi non ha avuto la possibilità materiale di esprimersi (solo chi
verbosamente ripete le stesse cose). E’ prudente annotare uno per uno anche i
nominativi dei dissenzienti (Cassazione n. 810/1999).
Verbale. Va redatto nel corso dell’assemblea e letto e
controfirmato dal presidente alla fine. Copia del verbale è comunicata
dall’amministratore a tutti i condomini: indiscutibilmente deve essere
comunicata a coloro che erano assenti sia per portare a loro conoscenza le
deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne derivano sia per dare loro
modo, entro 30 giorni. di impugnare le delibere.
Consigli. Il
verbale non ha la validità di un atto
pubblico, e i suoi errori possono essere provati senza necessità di denuncia
penale. Ma la prova resta difficile: quindi è essenziale verificarne i
contenuti, perché è l'unica "storia" ufficiale del condominio nel suo
divenire. La giurisprudenza recente ammette comunque le registrazioni, anche
video, dell’assemblea a patto che ci sia l’accordo della maggioranza dei
presenti e dei millesimi e che esse non siano diffuse tra estranei.
Oggetto della
delibera |
Prima convocazione (necessaria la presenza di 2/3 dei condomini con 2/3 dei
millesimi) |
Seconda convocazione (necessaria la presenza di 1/3 dei condomini con 1/3 dei
millesimi) |
||
|
Condomini |
Valore |
Condomini |
Valore |
Amministratore: nomina, revoca,
riconferma e compenso |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Eliminazione barriere architettoniche) (art. 2 legge 9/1/89 n. 13) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Impianto di riscaldamento trasformazione per contenimento energetico (legge 10/91) (1) |
- |
almeno 1/2 |
- |
almeno 1/2 |
Innovazioni - per il miglioramento o l'uso più comodo o per ottenere un migliore
rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.) con interventi che producono un
cambiamento della destinazione originaria (2) |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
- che possono creare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico che rendano alcune parti
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino
(art. 1120 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Interventi di recupero ai sensi dell’art. 15, legge 179/92 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 1/2 |
Installazione di antenne paraboliche satellitari, legge 66/2001
art.2-bis |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Liti attive o passive - relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore (art. 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Portierato - mutamento d'uso dei locali (p. es. affitti ad altri) (3) |
1/2 + 1 condomini. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 condomini. |
almeno 2/3 |
- soppressione del servizio e sostituzione con citofono |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
soppressione del servizio che comporti modifiche regolamento
assembleare o condominiale (4) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Preventivi spese: - per le spese ordinarie annuali |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv |
almeno 1/3 |
- per riparazioni straordinarie di notevole entità |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Realizzazione di parcheggi da
destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, (art. 9 legge
24/3/1989, n. 122), senza alterazione del decoro architettonico e resa
inservibile all’uso delle parti comuni, anche a un solo condomino |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Realizzazione di parcheggi on alterazione del decoro
architettonico e resa inservibile all’uso delle parti comuni, anche a un solo
condomino |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i condòmini |
100% |
Regolamento - approvazione (art. 1138 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
- modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle
cose comuni o sul potere di disporre dei condòmini sulle parti di proprietà
esclusiva o diverse ripartizioni di spesa |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Rendiconto annuale |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Ricostruzione dell'edificio - per perimento inferiore ai 3/4 del valore (artt. 1128 e 1136 c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
- per perimento totale o superiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c.c.) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i condòmini |
100% |
Riparazioni straordinarie di notevole entità (art. 1136 c.c. 4°
comma) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Ripartizione delle spese di riscaldamento
tra i condomini del l’impianto di contabilizzazione del calore ( legge 10/91,
art. 26, c. 4)* |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
Scioglimento del condominio - quando per rendere possibile la divisione in parti autonome
occorrano modifiche dello stato attuale dell'edificio e opere per la diversa
sistemazione dei locali e dipendenze. (art. 62
att. c.c.) |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
1/2 + 1 cond. |
almeno 2/3 |
- quando l'edificio può suddividersi in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi (art. 61 att. c.c.) |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
Costituzione di una servitù a carico di tutto il condominio |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Sopraelevazione pregiudizievole per le condizioni statiche, per l'aspetto
architettonico o che arrechi una notevole diminuzione di aria o di luce ai
piani sottostanti (art. 1127 c.c) |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Tabelle millesimali - modifica |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Vendita o cessione di beni comuni |
Tutti i cond. |
100% |
Tutti i cond. |
100% |
Tutte le altre delibere che non richiedano maggioranze espressamente
previste dalla legge |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/2 |
1/2 + 1 interv. |
almeno 1/3 |
(1) necessario un
attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un
tecnico abilitato, salvo che si tratti di un impianto di contabilizzazione del
calore.
(2) se l’innovazione è gravosa o voluttuaria,
ciascun condomino può rifiutarsi di partecipare alla spesa, salvo cambiare idea
in seguito
(3) Tesi prudenziale: per alcuni basta la
maggioranza degli intervenuti e dei millesimi. Per le locazioni ultranovennali
occorre, comunque, l’unanimità. Per quelle
(4) secondo la Cassazione (sentenza n.
5083/93) ½ + 1 condomini e 2/3 millesimi, in prima e seconda convocazione