Gravi irregolarità e riscontro pezze giustificative condominiali
Sono stato contattato da un condomino, il quale si lamentava che l'amministratore in carica non rendeva noto le "pezze giustificative" della sua gestione. Vorrei sapere se questo e' motivo di gravi irregolarità e quindi di revoca giudiziaria da parte del tribunale. se sì vorrei sapere l'iter procedimentale.
L'articolo 1129 del codice civile elenca tra i motivi per la revoca dell'amministratore i "fondati sospetti di gravi irregolarità". Come si vede si parla anche solo di "sospetti", e quindi non si richiede un pregiudizio o un danno provato. Resta comunque difficile definire cosa si intenda con questa definizione, che potrebbe pur sempre avere un'interpretazione via via più estensiva nel tempo, tenuto conto del consolidarsi della figura professionale dell'amministratore e dell'incremento dei suoi obblighi normativi e fiscali. Tuttavia il concetto di gravi irregolarità sembra connesso con quello di dolo o colpa grave, per esempio quando vi siano forti indizi che l'amministratore stia agendo deliberatamente e con intenzionalità per il soddisfacimento di interessi propri. E quasi tutte le decisioni giurisprudenziali sembrano per ora marciare in questa direzione, dando un'interpretazione restrittiva all'articolo 1129 (per esempio, Tribunale di Napoli, 13 dicembre 1994, n. 3482), legata a un danno immediato o perlomeno un pericolo di danno per il condominio. Non ci sembra quindi che nel caso in questione sia consigliabile pretendere la revoca, quanto piuttosto pretendere la visione delle pezze giustificative.
Il riscontro delle pezze giustificative delle spese è un diritto di qualunque, che secondo il nostro giudizio si può esigere in qualsiasi momento (non solo alcuni giorni prima dell'assemblea in cui si approva il rendiconto consuntivo). Una conferma tra le tante viene dalla Cassazione (sentenza 8460 del 26 agosto 1998) in cui si dice che tale diritto trova un limite solo quando" risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti)".
La Cassazione ha ribadito il principio anche con la sentenza n. 15159 del 29 novembre 2001, ricordando che il rapporto tra amministratore e condomini è analogo a quello del mandato di rappresentanza, e quindi i condomini hanno sempre e in ogni tempo poteri di vigilanza e controllo sull’attività di gestione. Il condomino che chiede di visionare i documenti, anche relativi a bilanci arretrati già approvati in assemblea, non è tenuto a specificarne la ragione. Se l’amministratore si rifiuta, gli spetta dimostrare che la richiesta è dettata da motivi futili o inconsistenti , o non li riguarda personalmente o comunque è contraria a principi di correttezza o lede gravemente la privacy altrui. Un amministratore serio comunque reca con se le pezze giustificative alle assemblee condominiali. Anzi, vi sono sentenze della magistratura (per esempio Corte di Appello di Milano, n. 1824 del 1993), che considerano annullabile l'approvazione di un rendiconto privo degli allegati documenti giustificativi.
: