Garanzie negli appalti e confronto preventivi
Risparmiare
significa anche non pagare in più e soprattutto sapere bene quali sono i propri
diritti, facendoli valere nei tempi e nei metodi giusti. In caso di opere edili, non si risparmia solo, quindi, quando si è
scelto il preventivo giusto, preciso e dettagliato, ma anche quando si
controlla che i lavori siano eseguiti a puntino e non si è costretti a
incaricare a proprie spese altri a riparare guasti o a completare quanto non è
stato fatto. Quali garanzie ha, insomma, il cittadino
contro la cattiva esecuzione di un lavoro da parte di una ditta edile o di un
artigiano?
Esistono due
occasioni in cui è possibile un controllo dei lavori:
mentre vengono svolti e al loro termine.
Verifiche in corso lavori. Chi
paga l’opera può sempre pretendere di fare un’ispezione al cantiere, purché a proprie
spese e purché non metta i bastoni tra le ruote a chi lavora. Motivando le
ragioni di scontento, si può chiedere all’impresa di correggere i propri errori
in un periodo di tempo ragionevole. Se tale termine
scade, il committente ha il diritto di risolvere il contratto per grave
inadempimento e chiedere il pagamento dei danni.
Controlli dopo
l’esecuzione. Finita l’opera, il committente può controllare
come è stata eseguita. Se non dice nulla e paga le , fatture, senza sollevare obiezioni, è come se l’avesse
accettata. Se l’opera e accettata, ma ha dei difetti o
non segue il progetto e il capitolato, i casi sono due. Il primo è che tali
“vizi”(così li chiama la legge) siano evidenti o riconoscibili. Allora, non c’è
più nulla da fare. Il secondo è che, invece, i vizi siano “occulti”, cioè sia difficile accorgersene. Se
così accade, scattano le garanzie di legge.
Vizi evidenti e nascosti. Infissi
sconnessi, rubinetti mal funzionanti, porte installate dove non devono essere,
sono alcuni esempi di vizi palesi. Viceversa,
un tetto riparato durante l’estate può perdere acqua al momento delle piogge
autunnali, scarichi fognari mal saldati possono produrre
infiltrazioni, fondamenta possono cedere. anche
dopo qualche anno. Tutti questi sono, perciò, vizi occulti. Sono stimati come
“occulti” anche i vizi taciuti in mala fede, a patto che si possa
provare..
L’impresa è costretta
dal codice civile a
offrire due diverse garanzie contro questi vizi. La prima vale per due anni e
copre le opere di minor durata. La seconda è decennale, ed è prevista dal
codice per gli edifici o comunque per “le altre cose
immobili destinate per loro natura a lunga durata”.
Garanzia biennale. Dura
due anni dalla consegna delle opere. Il committente
deve presentare denuncia entro 60 giorni dalla scoperta del vizio. Tale termine
non coincide però con quello in cui il committente si accorge che esiste qualcosa
che non va. Parte anzi dal momento in cui si ha una qualche certezza che la colpa e
dell’appaltatore , magari dopo una perizia eseguita da
un tecnico. Se poi l’appaltatore ha agito per
nascondere il vizio, o lo ha ammesso (anche affermando di non essere lui il
responsabile), non si ha più bisogno di denunciarlo entro due mesi.
Garanzia decennale. Funziona
quando l’opera “per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti”
(art. 1669 del codice civile). Per i giudici, vanno compresi nel concetto di
"gravi difetti" anche quelli che, pur non compromettendo la statica
del fabbricato, limitano in modo grave la funzione cui esso è destinato. Per esempio, le infiltrazioni d’acqua causate da insufficiente
impermeabilizzazione.
Oltre alla garanzia,
portata da due a dieci anni, viene prorogato anche, da
due mesi a un anno il termine per la denuncia (da presentare, sempre, solo dopo
che si ha la sicurezza delle responsabilità dell’impresa). .
Dopo la denuncia si
ha un anno di tempo per intraprendere un’azione legale. Entro i 12 mesi, se si invia un’ulteriore raccomandata, si avrà un ulteriore
periodo, di pari durata.
Rimedi e
risarcimenti.
Il cliente
dell’impresa ha due possibilità. La prima è pretendere l'eliminazione del
vizio, oltre ai danni. La seconda è chiedere la riduzione del prezzo da pagare
o pagato e il risarcimento degli eventuali danni. La scelta se preferire l’uno
o l’altro rimedio va in genere fatta una volta per tutte.
Si può pretendere che sia la stessa impresa a riparare al mal fatto. Più spesso
si cercherà di ottenere un’autorizzazione dal Giudice per fare eseguire i
lavori ad altri, naturalmente a spese dell’impresa che ha sbagliato.
Una possibilità
estrema è quella della risoluzione del contratto, con la restituzione di quanto
si è pagato. E’ una scelta imboccabile
solo in casi particolarissimi: quando, cioè, , siano
stati eseguiti lavori del tutto inutili e non previsti, che rendano l'opera
vizi così gravi da renderla inadatta al suo scopo.
Secondo la
Cassazione (sentenza n. 9239/2000) la domanda di risoluzione del contratto può
essere presentata in unico giudizio con in subordine
la domanda per riduzione del prezzo oppure quella per l’eliminazione dei vizi.
In tal caso, infatti, non è necessario scegliere sin da subito quale sia il rimedio richiesto.
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I TERMINI DI
DECADENZA E DI PRESCRIZIONE |
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Vizi non gravi |
Denuncia |
Entro il termine
di decadenza di 60 giorni dalla scoperta |
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Prescrizione |
Entro 2 anni dalla
consegna |
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Gravi difetti o rovina immobile |
Denuncia |
Entro il termine
di decadenza di un anno dalla scoperta |
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Azione legale |
Prescrizione entro
1 anno dalla denuncia o comunque da ogni atto interruttivo della prescrizione (per esempio, sollecito
per raccomandata) |
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Prescrizione |
Entro 10 anni
dalla consegna |
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Direttori dei lavori e progettisti: responsabilità
Quando, come è prudente, è il committente a incaricarli, direttore dei lavori e il progettista hanno precise
responsabilità verso di lui. Il progettista soprattutto quello della
rispondenza della sua opera alle norme tecniche e funzionali
, il direttore dei lavori della corretta
esecuzione dei lavori , per realizzare l’opera, così come prevista dal
progetto.
In linea di
principio, a entrambi non si applicano le norme sull’appalto, ma quelle
previste per le prestazioni d’opera.
Perciò, come dispone
l’articolo 2226 del codice civile, la denuncia dei difetti nel loro operato va fatta entro otto giorni dal momento in cui sia ha
certezza che li abbiano commessi, e si ha tempo un anno dalla consegna
dell’opera per fare azione legale.
Tuttavia, i giudici
hanno sempre ammesso che questi due professionisti possano
essere corresponsabili insieme all’appaltatore e tenuti a risarcire il cliente
integralmente, anche in alternativa all’appaltatore stesso (salvo poi rivalersi
su di lui). Accade nei casi di cattiva esecuzione dell’opera e, soprattutto, di errata progettazione. Se,
infatti, il comportamento del progettista o del direttore dei lavori è stato
tra le cause che hanno portato alla cattiva esecuzione, quest’ultimo dovrà risponderne
secondo le norme previste per l’appalto. D’altra parte, neanche l’impresa
titolare dell’appalto può scaricare sul direttore dei lavori o sul progettista
tutte le responsabilità, affermando di essere stata costretta a ubbidire a ordini che non aveva la competenza necessaria
per discutere. Quindi, professionisti e impresa possono
essere corresponsabili. Infine, quando sono incaricati dall’impresa edile, è lei
a rispondere del loro cattivo operato. Essi, infatti,
non assumono responsabilità dirette rispetto al committente, ma solo verso
l’impresa che li ha nominati.
Il confronto tra preventivi
In
caso di lavori edili o impiantistici, la legge traccia una distinzione tra
contratti d’opera e contratti d’appalto, ciascuno dei quali ha diverse responsabilità
di chi le esegue e delle garanzie che deve dare.
Una volta tanto questa differenza non è basata su questioni leguleie, ma sulla
pratica.
Artigiani. Il contratto
d’opera tipici è quello dell’artigiano che esegue una riparazione o un piccolo
lavoro: per esempio stura un lavandino o installa una nuova presa telefonica.
Nel conseguire tale scopo, determinato e circoscritto, l’artigiano si autorganizza e non ha bisogno di ricevere particolari
indicazioni dal cliente. Se vengono stilati più
preventivi, il confronto è immediato. Se non si riescono ad ottenere
preventivi, si potrà chiedere un lavoro in economia, cioè
basato sul tempo di lavoro e sul costo dei materiali.
Imprese. Il contratto di appalto invece prevede in genere il coinvolgimento di un
impresa, quasi sempre con dipendenti, e una serie coordinata di interventi
volti a raggiungere scopi più complessi, che spesso possono essere conseguiti
con metodi differenti, con opere di basso o alto livello di finitura.
Anche quando il cliente ha un’idea piuttosto precisa del
risultato finale, non ha in genere abbastanza esperienza per
comunicarlo tecnicamente all’impresa e per sapere tra che ventaglio di
materiali e di tecniche si potrebbe scegliere. Quindi
fraintendimenti, non voluti o voluti, possono sempre esistere. Lavori di questo
tipo, inoltre, prevedono in genere la presentazione di una pratica in Comune
(Dia o permesso di costruire) che va redatta obbligatoriamente da un tecnico
(geometra, architetto, ingegnere, impiantista), che si assume la responsabilità
della rispondenza alle norme di quanto realizzato e deve anche eseguire un
collaudo finale.
E’ comune che tale
tecnico, il progettista, si assuma anche un altro compito: quello della
direzione dei lavori. E’ cioè quello di chi controlla
che i lavori siano eseguiti come richiesto.
Nomina progettista e direttore dei lavori.
Basta un po’ di buonsenso per capire che il progettista e/o il direttore dei
lavori non dovrebbero mai essere nominato dalla ditta
che esegue le opere, per evitare che il controllore e il controllato siano la
stessa persona. Quando le opere sono eseguite su un palazzo con più
appartamenti,sarebbe prudente quantomeno creare
alternative ai direttori dei lavori e alle imprese esecutrici proposte
dall’amministratore condominiale: altrimenti si rischia di trovarsi di fronte a
falsi preventivi, proposti al solo scopo di far vincere l’impresa favorita dal
direttore dei lavori o dall’amministratore stesso.
Confronto tra preventivi.
Il ruolo del progettista è centrale anche perché sia materialmente possibile il
confronto di più preventivi. Il metodo migliore è stilare un capitolato il più possibile dettagliato delle
opere stesse. Il capitolato dovrà prevedere tutte i lavori
previsti, con, per ciascuno, il
computo metrico delle superfici o delle volumetrie coinvolte e con specificati
esattamente i materiali che si prevedono di utilizzare. Solo così, infatti, si
potrà facilitare l’analisi tra un preventivo e l’altro, chiedendosi il perché,
voce per voce, siano proposte da un’impresa cosi elevati
e dall’altra costi bassi. Il cliente potrà poi sollecitare dalle imprese
osservazioni e critiche sul capitolato che, se univoche, lo renderanno
consapevole che il progettista non è all’altezza del compito che si è assunto.
Nel richiedere i
preventivi attraverso il capitolato, sono opportune alcune cautele. La prima è
quella di impedire che ciascuna impresa prenda visione
del preventivo di un’altra. In tal caso ,
prevedibilmente, si assisterà a un appiattimento delle voci di costo sulla base
del preventivo di cui l’impresa ha conoscenza, con limitati sconti volti a
riservarsi l’appalto. L’ideale (cosa non sempre possibile) è che le buste con
le offerte siano consegnate direttamente al cliente-committente, e non al
direttore dei lavori o al progettista, e aperte tutte insieme.
Non tutte le
evidenti differenze di costi della stessa voce, tra un preventivo e l’altro, debbono allarmare: per esempio vi sono imprese che hanno in
dotazione i ponteggi e altre che li affittano, imprese più specializzate,
rispetto ad altre, nelle opere statiche, nella pittura o nell’impiantistica, e
imprese che si vedono costrette a prendere artigiani o addirittura altre
imprese in subappalto perché non sono in grado o non hanno l’organizzazione per
fare tutto.
Non sempre, per tutte
le voci, sarà possibile stimare con esattezza le giuste metrature: per esempio
in caso di ristrutturazione di una facciata ammalorata ricoperta di
lastre di marmo, può darsi che solo nel corso dei lavori si possa
verificare quali lastre occorre sostituire e quali è
sufficiente rinsaldare con opportuni tasselli chimici. In tal caso si eseguirà
una stima di base, richiamandosi per il resto al costo metrico.
Clausole contrattuali. Particolare
cura va posta al contratto che accompagna il capitolato che deve specificare
dettagliato la tempistica di ogni fase di lavoro, le
eventuali penali per ritardi o inadempienze, l’eventuale aggancio alle
variazioni sui costi di costruzione nel tempo (esistono indici Istat). Se l’immobile è abitato, sono opportune precauzioni
perché i lavori non si protraggano durante le vacanze, perché i ponteggi non
rappresentino una comoda entrata per i ladri, quando pochi o nessuno è presente (gli antifurti possono on bastare).
Un buon capitolato
deve escludere il più possibile le sorprese: se lo fa è ragionevole imporre
alla ditta di assumersi un rischio d’impresa in caso di imprevisti
che saltino fuori durante i lavori, senza modificare la cifra concordata o
comunque contenendo l’aumento entro una percentuale prefissata. Vanno sempre
inclusi nelle responsabilità dell’impresa gli eventi atmosferici più comuni
(una pioggia a dirotto, quando è stato scoperchiato il tetto, per esempio), che
del resto la stessa giurisprudenza è solito
accollarle.
Lavoro nero. Il committente,
infine, deve sempre essere consapevole che ha piena responsabilità per il
lavoro nero in edilizia: dovrà quindi far
chiedere al direttore il Durc (documento unico
di regolarità contributiva), che di recente prevede anche la regolarità dei
versamenti fiscali. Altrimenti, rischia grosso.