Giardini pensili in condominio
In assenza di diverse
disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, le spese di manutenzione
dei muri di contenimento dei giardini pensili in uso
esclusivo - che abbiano anche la funzione di delimitare il comparto condominiale
- devono essere ripartite per millesimi di proprietà tra tutti i condomini, a
norma dell’art. 1123, comma 1, CC. Solo le spese per l’impermeabilizzazione
della soletta che separa tali giardini dal piano sottostante – attraverso un porticato utilizzato da tutti i condomini - devono essere
ripartite per 1/3 a carico dei condomini titolari del diritto d’uso dei
giardini (che li usano come calpestio) e per 2/3 a carico di tutti i condomini
che usufruiscono del porticato sottostante (art. 1126 CC). E’ questa, in ordine
di tempo, l’ultima decisione della Cassazione (6 marzo 2007, n. 4.978), in tema
di giardini pensili.
La vicenda processuale,
pervenuta all’esame della Suprema Corte, era nata da una delibera assembleare che aveva ripartito in base ai millesimi di
proprietà, tra tutti i condomini, le spese di alcuni interventi manutentivi urgenti sui muri perimetrali di un complesso
condominiale, che sostenevano dei giardini pensili in uso privato ad alcuni condomini.
Al contempo, l’assemblea aveva deciso di ripartire le spese di
impermeabilizzazione della soletta posta tra i giardini pensili - che
formavano un porticato di copertura del piano sottostante ad uso comune - per
1/3 a carico dei condomini titolari del diritto d’uso dei giardini e per 2/3 a
carico di tutti i condomini, che usufruivano del piano coperto.
In dettaglio, i muri
perimetrali del complesso, in pietrame a vista, erano posti a valle del
fabbricato e avevano – oltre alla funzione di recingere l’area condominiale - quella
di contenere il terreno dei giardini annessi agli appartamenti del piano
rialzato, nonché quella di sostenere i solettoni, sagomati a forma di vasca, per contenere la
terra dei giardini pensili esistenti, in corrispondenza di tre varchi di
accesso al piano interrato dei garages.
Si noti che i muri di
contenimento erano stati costruiti successivamente
alla realizzazione del fabbricato – e, dunque, non potevano figurare come parti
comuni nel regolamento condominiale - e che l’unico collegamento tra muri e
giardini pensili era costituito da alcuni ferri agganciati all’armatura
principale del solaio, che copriva la sottostante intercapedine costituente porticato.
La funzione dei muri in pietrame a vista era dunque quella di delimitare il
comparto condominiale sui tre lati, e per tal verso, era assimilabile a quella
dei muri perimetrali dell’edificio condominiale. Oltretutto, nei muri di
questione erano presenti tre varchi di accesso ai garages, alle cantine e ad un appartamento di proprietà
esclusiva.
Si noti ulteriormente
che la presenza dei muri, in pietra a vista, era influente anche ai fini del
decoro architettonico del complesso condominiale.
Secondo la tesi del
condomino che aveva impugnato la delibera assembleare,
i muri non potevano essere considerati parti comuni, ma dovevano essere
considerati manufatti di uso esclusivo dei singoli condomini, cui erano annessi
i giardini pensili. Conseguentemente, le spese relative alla
loro ristrutturazione avrebbero dovuto essere accollate ai soli condomini
aventi diritto all’uso dei giardini pensili e dei proprietari dei boxes, a norma dell’art. 1123, comma 3, CC, trattandosi di
opere destinate a servire esclusivamente i condomini che avevano in uso i
giardini e i condomini dei boxes sottostanti, aventi
accesso attraverso i varchi aperti nei muri di contenimento.
Il condominio aveva
contrastato la tesi del condominio impugnante, osservando che i muri perimetrali di contenimento dell’area
condominiale erano comuni a tutti i condomini e che i condomini – i quali godevano dei giardini pensili - avevano solo l’uso e non
anche la proprietà di questi ultimi, sicché il riparto delle spese doveva
essere fatto, a norma dell’art. 1123, comma 1, CC, tra tutti i condomini.
Nei precedenti gradi
di giudizio, il Tribunale, accogliendo la tesi dei condomini impugnanti, aveva
dichiarato la nullità della delibera assembleare,
ritenendo che i muri di contenimento non fossero di proprietà condominiale ma -
per la particolare destinazione all’uso e al godimento di una parte dei
condomini – fossero di uso esclusivo di questi ultimi. La Corte di appello era però andata in difforme avviso, dichiarando
legittima la delibera assembleare, in considerazione della natura e funzione
comune dei muri.
Confermando la
sentenza della Corte di Appello, la Cassazione ha
puntualizzato che “i muri perimetrali dell’edificio in condominio – i quali,
anche se non hanno natura e funzione di muri maestri portanti, delimitano la
superficie coperta, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio
unitariamente considerato, proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e
ne delimitano la sagoma architettonica – sono da considerarsi comuni a tutti i
condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di
proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o
arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali
esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per
i piani attici”.
Matteo Rezzonico