Friuli: nuove regole per il Pianto territoriale regionale
Ridisegnato, in Friuli
Venezia Giulia , il valzer delle competenze tra
regione e comuni in materia urbanistica; a farlo è la legge 13 dicembre 2005, n. 30, che
aggiorna le disposizioni della legge n. 52 del 1991 sul PTR, il Piano
territoriale regionale.
Il
sostanza sono considerate “risorse essenziali di interesse
regionale” l’aria, l’acqua, il suolo e gli ecosistemi; il paesaggio; gli
edifici, monumenti e i siti di interesse storico e culturale;i sistemi infrastrutturali e tecnologici.. Più
in particolare la regione si riserva le prescrizioni finalizzate alla tutela
delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico nonché la possibilità di
sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande
di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti di
infrastrutture che si considerino strategiche a livello regionale. Per questi
ultimi va naturalmente ricercata un’intesa con i comuni interessati: tuttavia,
l’approvazione definitiva costituisce accertamento di conformità urbanistica e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei
relativi lavori.
Ai comuni possono
essere attribuite, per legge regionale, anche funzioni “sovraccomunali”,
attraverso apposite associazioni.
Sono varate , d’intesa con i comuni, le STUR (Società di Trasformazione
Urbana Regionale), sotto forma di s.p.a., a cui
possono partecipare gli enti locali territoriali, le società controllate dagli
enti pubblici e gli enti pubblici economici .
Il 29 dicembre, cioè lo stesso giorno di entrata in vigore della legge n.
30/2005, è stato redatto e depositato il Documento preliminare del PRT , che
contiene lo stato dell’arte della pianificazione regionale, in pratica una
fotografia del territorio. La Giunta lo farà suo con le correzioni necessarie
dopo le consuete consultazioni. In seguito esso sarà sottoposto al parere del
Consiglio delle Autonomie locali e quindi a quello della competente Commissione
consiliare che si esprimerà entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Infine, esso sarà adottato con decreto del Presidente della Regione. Sono
concessi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla
gazzetta regionali per formulare osservazioni. A poterle fare sono gli
enti ed organismi pubblici, le associazioni di categoria ed i soggetti
portatori di interessi diffusi e collettivi
riconosciuti in ambito regionale ed infine i soggetti nei confronti dei quali
le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.