Risparmio energetico premiato
La detrazione del 55%
sarà rateizzabile, a scelta,da 3 a 10 anni
Datata alla vigilia
di Natale 2007, la Finanziaria 2008 ha portato in dono un grosso sacco di doni
a chi è sensibile al risparmio energetico. I possibili destinatari sono un po’
tutti. Si va dal comune cittadino, all’operatore specializzato, agli agricoltori,
agli enti pubblici, per un’ampia gamma di interventi che spazia dall’uso di
apparecchi a basso consumo, alla ristrutturazione edilizia, al fotovoltaico,
all’energia da biomasse (legno, pellets), a quella geotermica e via elencando.
Gli occhi della maggioranza
di chi è coinvolto sono puntati soprattutto sulla proroga, per tre anni (cioè
fino al 2010) della detrazione fiscale del 55% varata dalla Finanziaria
dell’anno scorso, a cui sono stati dati alcuni ritocchi, quasi tutti
nell’interesse del contribuente.
Il più importante è
probabilmente la facoltà del cittadino di scegliere in quante rate annuali (da
un minimo di tre a un massimo di dieci) sarà possibile dilazionare la
detrazione: l’opzione va però fatta una volta per tutte, con la prima
dichiarazione dei redditi in cui si gode dello sconto fiscale. Ricordiamo che
l’anno scorso la rateizzazione per gli interventi di recupero era rigidamente
fissata in 3 anni, con la conseguenza che chi spendeva molto, rischiava molto
facilmente di non poterla godere per intero, non avendo sufficienti imposte da
cancellare con la detrazione stessa.
Da una lettura
attenta delle modifiche apportate alla Finanziaria 2007 salta fuori però un
“pasticcio”, probabilmente dovuto alla maldestra scrittura del comma 24
dell’articolo 1: la rateizzazione da 3 a 10 rate sembra coinvolgere anche
sconti fiscali prima previsti in un'unica rata annuale, come quello per
l’acquisto di frigoriferi di classe A+, nonché per l’installazione di motori ad
alta efficienza elettrica e di potenti inverter (misure, queste ultime,
previste per industrie e centri commerciali).
Rammentiamo le
principali detrazioni prorogate. La prima è quella riguarda la riqualificazione
energetica degli edifici esistenti, e quindi un insieme di opere che debbono
coinvolgere non solo gli impianti termici ma anche le strutture e gli infissi
di un palazzo. Lo sconto fiscale richiedibile è di 100 mila euro per immobile,
corrispondenti a una spesa massima di 181.818 euro per l’intervento. Per
ottenere il risparmio energetico richiesto, nella maggior parte dei casi
bisognerà creare un "cappotto" di coibentazioni al tetto e alle
pareti e cambiare gli infissi tradizionali con altri a doppi vetri. Inoltre occorrerà
sostituire le caldaie tradizionali con quelle a condensazione (che recuperano
il calore dei fumi di scarico, incrementando l’efficienza) e, in condominio, installare
un impianto contabilizzato in cui ciascuno possa regolare o spegnere i
caloriferi quando vuole.
La seconda
detrazione è limitata alla sola coibentazione di pavimenti, pareti e infissi,
raggiungendo certi obiettivi di "trasmittanza termica" prefissati (la
trasmittanza è una misura del flusso di calore che passa attraverso una parete
per metro quadrato di superficie). In questo caso il 55%di detrazione è applicabile
a un tetto massimo di 109.091
euro di spesa e di 60 mila euro di sconto. Viene corretto retroattivamente al
2007 l’errore contenuto nella tabella allegata alla finanziaria scorsa sulla
trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali (soffitti e
pavimenti). Gli interventi relativi, se eseguiti in passato, divengono quindi agevolabili.
Si adegua la tabella al Dlgs 192/2005.
La terza detrazione
prevede gli stessi sconti fiscali della precedente e riguarda l’installazione
di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine,
strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università “.
La circolare Entrate. 36/2007 considera questa agevolazione cumulabile con
quella della riqualificazione energetica di tutto l’edificio, in ciò facendo
eccezione al principio dell’impossibilità di goderne più di una
contemporaneamente.
Infine l’ultima
detrazione del 55% è quella per la sostituzione di caldaie tradizionali con
modelli a condensazione, compreso l’ eventuale adeguamento dell’intero
impianto, con sconto fiscale massimo di 30 mila euro e quindi tetto massimo di
spesa agevolata di 54.545
euro. Qui le principali novità. Innanzitutto alle caldaie a condensazioni si
aggiungono le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a
bassa entalpia. Poi è ammessa anche la sostituzione con altri tipi di caldaie
di provata efficienza, ma con due limitazioni: solo fino a tutto il 2009 e nei
limiti di spesa per lo Stato di 2 milioni di euro annui (una cifra che dovrebbe
bastare solo per opere in pochi grandi condomini).
L’iter della
detrazione
Per i nuovi infissi la «certificazione» non serve più
La procedura per
ottenere la detrazione del 55% continua ad essere dettata, per espressa previsione,
dal Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007 e quindi, indirettamente, dalle
interpretazioni date dalla circolare delle Entrate n. 36/2007. Tuttavia vi sono
alcune, importanti, novità. La nuova Finanziaria chiarisce che non è più
imposto l’obbligo di produrre la “certificazione energetica” o la
“qualificazione energetica” sostitutiva per finestre comprensive di infissi
“(doppi o tripli vetri) in singole unità immobiliari. La circolare n. 36 aveva
già chiarito che gli infissi erano comprensivi di scuri o persiane o cassonetti
incorporati nel telaio.
Ugualmente, niente
certificazione per l’installazione di pannelli solari termici. Ricordiamo però
che resta la necessità di un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni
per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici),
e la conformità alle norme UNI 12975.
Ma il più radicale
cambiamento sta nel fatto che gli obiettivi di risparmio energetico da
conseguire per gli interventi di riqualificazione energetica totale degli
edifici e quelli di coibentazione (commi 344 e 345 della Finanziaria 2007) non
sono più gli stessi dell’anno scorso: saranno fissati con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2008. E’ probabile
che per la riqualificazione totale aumentino progressivamente, fino ad essere inferiori
di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C al Dlgs
192/2005, che, per gli anni dal 2008 e 2009 fissa obiettivi più ambiziosi che
per il 2007 e li eleva ancora dal 2010 in poi. Stesso discorso per le
trasmittanze termiche di pareti e pavimenti, già previste in crescita dal Dlgs
negli anni successivi al 2007, con le stesse scadenze..
Per il resto l’iter
rimane lo stesso. Gli unico documenti da inviare sono quelli al Dipartimento
ambiente dell’Enea., e cioè l’attestato di certificazione energetica o, in
mancanza, quello di qualificazione energetica allegato al decreto ministeriale
19/2/2007, compilato da un tecnico abilitato, più la scheda informativa
dell’intervento (allegati al Dm 19/2/2007). Niente trasmissione della
comunicazione di inizio lavori tipica della detrazione del 36% al Centro
Servizi di Pescara, quindi. Occorre anche acquisire, ma non inviare (solo
esibire a richiesta), l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la
rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dal decreto.
L’invio all’Enea
deve avvenire entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2009, con l’eccezione delle
imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le quali
il termine è non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2008.
Due le possibilità:
compilazione della documentazione telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it,
oppure invio a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento
ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 -
00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento:
“Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”. L’invio postale diviene
obbligatorio se si è costretti a utilizzare l’attestato di certificazione
energetica predisposto dalla Regione.
Bonifici. Il pagamento delle
spese deve avvenire con apposito bonifico bancario o postale, ma solo se il
contribuente è un soggetto non titolare di reddito d’impresa (per esempio una
persona fisica o un condominio). Negli altri casi, va bene qualunque
documentazione idonea. Resta l’obbligo di specificare in fattura i costi della
mano d’opera, pena la perdita dell’agevolazioni.
Cosa conservare. Vanno infine
conservati, ed esibiti a richiesta, oltre all’asseverazione del tecnico, le
fatture o le ricevute fiscali,la ricevuta telematica o postale della
raccomandata all’Enea, la copia della delibera assembleare e della tabella
millesimale di ripartizione delle spese (per i condomini) e la dichiarazione
del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori (per gli inquilini in
affitto o per chi gode di un comodato sull’immobile).
Assensi edilizi. Ovviamente le
opere sono sottoposte agli assensi urbanistici previsti, a seconda dei casi, dal
Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 6 giugno
2001, n. 380) o dalla norme locali che ormai, in quasi tutte le regioni, lo
integrano o sostituiscono. Tuttavia la Finanziaria 2008 stabilisce anche, nei
commi da 158-161 dell’articolo 2, che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili: sia soggetta ad una autorizzazione unica, “che costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico” rilasciata dalla Regione e dalle
province da essa delegate. La semplice Dia è inoltre prevista per gli impianti
con capacità di generazione sotto soglie identificate da un’apposita tabella
allegata.
Problemi: norme
nazionali e locali
Il «visto» dell’attestazione nella giungla delle Regioni
Quasi tutti gli
interventi che godono della detrazione del 55% prevedono, per essere ammessi
all’agevolazione, la presentazione di un “attestato di certificazione
energetica” oppure, solo nell’impossibilità di presentarlo, di uno di
“qualificazione energetica”. Cosa sia la qualificazione energetica, è chiaro:
si tratta, per quanto attiene al 55%, di un documento ben preciso, allegato al
Decreto Economia e Finanze del 19 febbraio 2007. Procedure e contenuti della
certificazione energetica, invece, erano da indicare, da parte dello Stato, in
un decreto che avrebbe dovuto essere emanato due anni fa e che, secondo
promesse, dovrebbe veder la luce solo entro il gennaio 2008. Il suo titolo
sarà, grossomodo “Linee guida sulla certificazione energetica degli edifici “.
Si tratterà di indicazioni non prescrittive, ma orientative, sulla base delle
quali le Regioni dovrebbe stabilire, con leggi e regolamenti, cosa sia la
certificazione energetica sul loro territorio.
Fin qui la teoria,
ma la pratica ha precorso i tempi. Quattro regioni, infatti, non si sono
lasciate crescere l’erba sotto i piedi e hanno proceduto già a varare i criteri
della certificazione, facendosi forti dell’autonomia in questo campo decretata
dal titolo V della Costituzione.
Si tratta
innanzitutto della Lombardia che, prima con il Decreto della giunta regionale
n. 8/5018 del 26 giugno 2007 e poi con il Dgr 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 che
lo sostituisce quasi integralmente, ha anticipato dal 2010 al 2008 dei livelli
di risparmio energetico per le nuove costruzioni previsti dal codice
dell’energia nazionale. Poi della Liguria, che prima con la legge 29 maggio
2007 n. 22 e pi con il suo Regolamento di attuazione n. 6 dell’8 novembre, ha
fatto sostanzialmente altrettanto. Quindi dell’Emilia Romagna che con Dgr 16
novembre 2007, n. 1730 ha tracciato le linee di indirizzo e coordinamento. E
infine del Piemonte che ha varato la legge 28 maggio 2007, n. 13. Ma anche le
province di Bolzano e di Trento sono da tempo all’avanguardia.
Almeno nelle prime
due di queste regioni, ma presto anche nelle altre, l’attestato di certificazione
energetica non sarà sostituibile con quello di qualificazione: occorrerà
seguire le procedure previste. Diverso dovrebbe essere il discorsio per quanto
attiene agli standard da conseguire per il risparmio: quelli varati dalle Regioni
dovrebbero valere solo per i nuovi edifici o per le vaste ristrutturazioni,
mentre quelli stabiliti dai decreti ministeriali resteranno validi per ottenere
la detrazione fiscale, che dopotutto è un’agevolazione statale e non locale.
Norme regionali sulla certificazione energetica |
|
Liguria |
Legge 29 maggio
2007 n. 22 e Regolamento di attuazione 8 novembre 2007, n. 6 |
Lombardia |
Dgr 31 ottobre
2007, n. 8/5773 + Allegato F al Dgr 26 giugno 2007 n. 8/5018 |
Emilia Romagna |
Dgr 16 novembre
2007, n. 1730 e Dgr 10 gennaio 2007, n. 6 (piano energetico regionale) |
Piemonte |
Legge 28 maggio
2007, n. 13 |
Provincia Bolzano |
Decreto presidente provincia 29 settembre
2004, n. 34 |
Provincias Trento |
Decreto giunta
provinciale Trento 7 dicembre 2007, n. 2744 (contributi al risparmio
energetico) |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Sui tetti condominiali interventi possibili
.
Statistiche sulle
domande per la detrazione del 55% non esistono ancora, ma il buon senso induce
a pensare che la maggioranze di esse provengono da condomini e che buona parte
di quelle inviate riguardano la sostituzione di generatori calore di vecchio
tipo con i modelli a condensazione. Il motivo è presto detto: anche senza le
nuove agevolazioni, al momento della sostituzione di un apparecchio
centralizzato obsoleto, erano gia molti gli stabili che optavano per quello a
condensazione. Inoltre il cambio-caldaia è, proporzionalmente, l’intervento
meno costoso e complesso tra quelli previsti dalle nuove norme.
Il limite di spese
agevolabili (54.545
euro) è più che sufficiente, anche perché di questo tetto gode ciascun
proprietario dello stabile e quindi esso va moltiplicato per il numero degli
alloggi che esso contiene. Quindi la copertura dell’intervento è assicurata, a
differenza di quel che accade per l’agevolazione sul risanamento dell’intero
edificio che, secondo le anodine interpretazioni delle Finanze, ha un tetto più
alto (181.818 euro di spesa), ma che va spartito tra tutti i condomini. Qualche
intervento riguarderà probabilmente anche la coibentazione di parti
dell’edificio, soprattutto solai e pavimenti, più facili da isolare delle
pareti senza perdita di spazio vitale o brutte coperture esterne, soprattutto ora
che la Finanziaria 2008 ha tolto di mezzo gli errori di stampa che avevano reso
vana l’anno passato questa agevolazione. La sostituzione di infissi è poco
probabile, invece, sia per il loro alto costo, sia perché la,maggioranza delle
finestre in condominio appartengono ai singoli proprietari, sia infine per il
rischio della rovina del decoro del palazzo.
Infine l’installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda sarà richiesta solo in casi
isolati, un po’ perché sono una minoranza, in Italia e quindi in ciascun
palazzo, i nostri concittadini disposti a fare questo “salto tecnologico” e
ancor più perché l’acqua calda centralizzata è poco diffusa, perfino negli
stabili che adottano il riscaldamento con un’unica centrale calore.
Ricordiamo che tra i
compiti dell’amministratore, anche in mancanza della comunicazione al centro
servizi di Pescara, resta il pagamento con bonifico bancario o postale. I suoi
eventuali onorari aggiuntivi per la gestione burocratica non godono della
detrazione fiscale.
Gli ultimi chiarimenti dalle Entrate
Se per gli
interventi sul risparmio energetico si sta godendo della detrazione del 36%
non è possibile passare a quella del 55%. Le due detrazioni sono comunque
alternative. |
Risoluzione
Entrate 05/07/2007 n. 152 |
Chi installa i
pannelli solari deve farlo su edifici esistenti (non in corso di costruzione)
. |
Risoluzione Entrate
11/09/2007 n. 244 |
L’invio all’Enea
della documentazione può avvenire anche dopo 60 giorni dal collaudo, purché
entro il termine del 28 febbraio successivo al termine dei lavori |
|
Se vi sono più
edifici che però costituiscono catastalmente un’unica unità, non ha rilievo
la definizione catastale ma le caratteristiche costruttive che lo individuano
e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante. Essi quindi
potranno anche essere valutati come più edifici ai fini del tetto detraibile. |
Risoluzione
Entrate 12/12/2007 n. 365 |
Elaborazione
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori