Locazioni e Finanziaria
Sconto ai giovani che vanno a vivere «fuori porta»
Le agevolazioni spettano per tre anni. Da chiarire le
regole per gli universitari
La Finanziaria 2008
ridisegna a favore degli inquilini il trattamento fiscale delle locazioni
abitative, senza metter bocca invece nei rapporti tra locatore e conduttore
dell’immobile. Il quadro rivisto delle agevolazioni vede in sostanza
l’introduzione di due nuove detrazioni, la prima a vantaggio di qualunque
tipo di contratto ad abitazione principale e la seconda, più corposa, ma
efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che trasferiscono
la residenza ben lontano dal comune di origine. Le vecchie e
nuove detrazioni spettanti, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra
loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, a fruire dello
“sconto” più favorevole (nuovo comma 1-quater, articolo 16 del Tuir). Tuttavia
la il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19 %
su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro ) prevista per gli
studenti universitari iscritti in una università in un comune distante almeno
100 chilometri dalle residenza: si attendono chiarimenti.
Ricordiamo infine
che, con l’aumento del tasso legale, dal 2008, gli interessi che il
proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato
dall’inquilino all’inizio della locazione, salgono dal 2,5 al 3%.
Agevolazioni sulle imposte dei redditi: inquilini
Per buona parte
riviste dalla Finanziaria 2008, tutte le agevolazioni a favore degli inquilini
sono strettamente legate al loro reddito complessivo. Quasi tutte, come
vedremo, sono legate a due scaglioni di redditi complessivi: fino a 15.493,71
euro e da questa cifra fino a 30.987,41 euro.
Ecco, comunque, una tabella riassuntiva di
tutte le agevolazioni, passate e future.
Tipo di contratto e requisiti |
Scaglioni di reddito (euro) |
Detrazione fiscale annua (euro) |
Validità |
Contratto ad
abitazioni principale di qualunque tipo (nuova
misura) |
fino a 15.493,71 |
300 |
Dall’1 gennaio
2007* |
da 15.493,72 fino
a 30.987,41 |
150 |
||
Contratto a canone
convenzionato di 3+2 anni di durata in un comune ad alta tensione abitativa |
fino a 15.493,71 |
495,8 |
Dal 2001* |
da 15.493,72 fino
a 30.987,41 |
247,9 |
||
Contratto ad
abitazioni principale per dipendente trasferito causa lavoro in un nuovo
comune adibito a residenza a non meno di 100 chilometri di distanza dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione. |
fino a 15.493,71 |
991,6. |
I primi tre anni
di dichiarazione redditi, dal 2007* |
da 15.493,72 fino
a 30.987,41 |
495,8 |
||
Contratto ad
abitazioni principale per giovani tra i 20 e i 30 anni trasferito in un nuovo
comune adibito a residenza a non meno di 100 chilometri di distanza dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione. (nuova misura) |
fino a 15.493,71 |
991,6. |
|
Studente iscritto
a un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante
almeno 100 chilometri da quello di residenza e comunque in un’altra
provincia, perché li locali siano nello stesso comune dell'università o in
comuni limitrofi.. La Finanziaria ha
esteso l’agevolazione anche ai canoni pagati alle case dello studente o comunque
enti senza fine di lucro e cooperative che hanno scopo di fornire questo tipo
di ospitalità. |
Nessuno |
19% canone ( max
500,27) |
Dal 2007 e dal
2008 l’estensione alle case per lo studente* |
*
Con effetti sulla dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Agevolazioni sulle imposte dei redditi: proprietari
Tipo di contratto |
Agevolazione |
Contratto a canone
convenzionato di 3+2 anni di durata in un comune ad alta tensione abitativa.
Validità dal 1999* |
“Sconto” del
canone imponibile sulla dichiarazione dei redditi;del 40,5%, anziché del 15%
(47,5% per la laguna di Venezia); |
Qualsiasi (anche
di leasing), concluso da aziende che locano abitazioni e le diano in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze
di lavoro nel comune in cui prestano l'attività. Validità dal 2004* |
Deduzione
dall’Ires del canone per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi. Gli immobili locati si
considerano strumentali |
*
Con effetti sulla dichiarazione dei redditi presentata l’anno successivo
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Agevolazioni sull’imposta di registrazione dei contratti:
proprietari e inquilini
Tipo di contratto |
Agevolazione |
Contratto a canone
convenzionato di 3+2 anni di durata in un comune ad alta tensione abitativa.
Validità dal 1999. |
riduzione del 30%
dell’imposta di registrazione del contratto, che passa dal 2% del canone al
1,4% (ed è in genere divisa a metà tra proprietario e inquilino). |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Ricordiamo che le
norme consentono la possibilità di non pagare anno per anno, ma 4 anni tutti in
una volta (per i contratti a canone libero) e 3 anni tutti in una volta (per i
contratti a canone concordato). In tal caso oggi si ha diritto a una riduzione dell’importo
dell’imposta del 7% (per i contratti a canone libero) e del 5,25% (per i
contratti a canone regolamentato). Non è granché, ma perlomeno non si è
costretti ad affrontare troppo spesso le pratiche burocratiche. La percentuale
di riduzione è legata non solo al numero degli anni, ma anche al tasso di
interesse legale (che ora è il 3%).
Agevolazioni sull’Ici: proprietari
I comuni possono (ma
non debbono) stabilire aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili ridotte,
fino allo 0%, per chi loca a canone convenzionato di 3+2 anni di durata. Spesso
è concessa anche l’aliquota agevolata per l’abitazione principale anche a chi
dà in comodato la casa a parenti stretti. La finanziaria 2008 (art. 2, comma
288) ha chiarito che l’abbattimento delle aliquote a favore delle locazioni a
canone concordato può arrivare fino all’esenzione. Nel frattempo, però, vi sono
comuni, come Bologna, che avevano già deliberato aliquote dello zero per mille.
Ecco qualche esempio
di applicazione di tali regole in alcune delle metropoli italiane nel 2007 (ma
le cose variano in ciascuno degli 8.100 comuni, bisogna informarsi).
Città |
Aliquota Ici normale (per mille) |
Aliquota Ici per canone agevolato
(per mille) |
Comodato a parenti stretti (per
mille) |
Bari |
7 |
3 |
4,25 |
Bologna |
6,7 |
0 |
5,7 |
Firenze |
7 |
6 |
7 |
Genova |
7 |
4 |
6 |
Milano |
5 |
4 |
4,7 |
Napoli |
7 |
7 |
7 |
Torino |
6 |
1 |
5,25 |
Palermo |
7 |
3,8 |
7 |
Venezia |
7 |
0,5 |
4 |
Contributi del fondo sociale per gli affitti agli
inquilini
Tutti gli inquilini
con redditi ridotti con contratti di locazione abitativi regolamentati dalla
legge n. 431/1998 (compresi quelli a canone libero o a locazione transitoria,
per intendersi), hanno diritto di chiedere i contributi statali previsti dal
fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Essi
consistono in un contributo annuo fino a 3.098,74 € (in caso di reddito annuo
fino a due pensioni minime INPS e quando il canone è pari a almeno il 14%
reddito) o a 2.324,06 € (in caso di reddito annuo non oltre quello per
l'assegnazione case popolari, come stabilito dalle norme regionali, e quando il
canone è pari a almeno il 24% reddito).
Le famiglie con
ultrasessantacinquenni, disabili o con analoghe situazioni di particolare
debolezza sociale, possono vedere incrementato il contributo fino ad un massimo
del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per
beneficiare dei contributi, i limiti di reddito previsti possono essere
innalzati fino ad un massimo del 25%.
I contributi non
sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli inquilini stessi. I
requisiti sono dettagliati nel decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7
giugno 1999. I fondi sono stanziati dallo Stato che li ripartisce tra le regioni,
le quali a loro volta li assegnano ai comuni. Possono essere incrementati con
denaro regionale o comunale.
Altre agevolazioni locali
In alcuni comuni
(per esempio Forlì, Cesena, Vicenza, Modena, Rimini, Lecco, Alpignano,
Tolmezzo), sono state create, con diverse denominazioni, “agenzia
dell’affitto”. In genere esse sono volte a facilitare l’inserimento nelle
locazioni di persone con forti difficoltà a questo proposito.
A parte quelle che
hanno solo scopi spiccatamente sociali, vi sono spesso quelle che intendono
anche favorire le aziende nell’alloggio di personale immigrato dall’estero (in
particolare extracomunitari). In alcuni casi, come quello di Modena, il comune
offre una sorta di fideiussione sui canoni: se l’inquilino non li versa, è il
comune a farsene carico.
Locazioni a canone
libero
Durata del
contratto |
Minimo 8 anni (4
anni + 4 di rinnovo automatico). “Solo” 4 anni, in casi particolari,
stabiliti dalla legge 431/98, con
disdetta motivata. |
Canone |
Completamente
libero, secondo accordi tra proprietario e inquilino. |
Aggiornamenti del
canone |
Si possono
decidere contrattualmente: |
|
a) ogni quanto
tempo farli (per esempio, ogni anno); |
|
b) secondo quale
meccanismo; |
|
c) con quale
procedura (per esempio, richiesta del padrone di casa all’inquilino con
lettera raccomandata). |
|
La percentuale di
aggiornamento non deve essere comunque fissata con criteri illogici o
eccessivamente onerosi: è d’uso stabilirla pari al 100% dell’indice Istat del
costo della vita. |
Deposito
cauzionale alla firma del contratto |
Massimo tre mesi
di canone anticipato. Sulla cauzione il proprietario deve versare ogni anno
all’inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale al 3%
annuo. E’ dubbio che questa norma sia derogabile contrattualmente.. |
Suddivisione spese
tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita
dal codice civile e dagli articoli sopravvissuti della legge sull’equo canone
(n. 392/78), salvo che non si siano raggiunti differenti accordi
contrattuali. |
Spese di
registrazione del contratto |
Salvo diversi
accordi, al 50% tra inquilino e proprietario. |
Disdetta senza
motivazione |
Almeno sei mesi
prima degli otto anni di scadenza del contratto. |
Disdetta motivata |
|
Per l’inquilino: |
per gravi motivi,
almeno 6 mesi prima di quando vuole andarsene, con lettera raccomandata. E’
improbabile che la prescrizione sia derogabile a sfavore dell’inquilino. |
Per il
proprietario |
Almeno sei mesi
prima dei primi quattro anni di contratto. Si può dare se il locatore o i
suoi parenti più stretti destinano
l’immobile a proprio uso, se lo ristrutturano interamente, se lo vendono, se
l’inquilino ha un altro alloggio o non occupa continuamente quello locato. |
Rinnovo del
contratto |
Automatico, se non
c’è disdetta motivata alla prima scadenza quadriennale, per altri 4 anni.
Alla fine degli 8 anni di contratto, se manca disdetta, il rinnovo è per
altri 4 anni + 4 |
Prelazione
all’acquisto dell’inquilino |
Solo se è data
disdetta motivata per vendita a terzi o se concessa contrattualmente. |
Sublocazione ad
altri |
Salvo assenso del
proprietario, la sublocazione totale è vietata. A meno che sia escluso
contrattualmente (come spesso accade) , resta possibile sublocare
parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera
raccomandata che indichi le generalità del subconduttore, la durata del
contratto ed i vani sublocati. |
Durata del
contratto |
Minimo 5 anni (3
anni più 2 di rinnovo automatico). In casi particolari, previsti dalla legge,
anche solo 3 anni, con disdetta motivata . |
Canone |
Il canone massimo che è possibile richiedere
è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali, in
appositi accordi territoriali, incrementato del 75% del costo della vita
dalla data dell’accordo. Dipende essenzialmente dalle zone dei comuni,
dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue condizioni |
Aggiornamenti del
canone |
Stabiliti
contrattualmente in misura massima annuale del 75% dell’indice Istat del
costo della vita per operai e impiegati. |
Cauzione alla
firma del contratto |
Massimo tre mesi
di canone anticipato. Il proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un
interesse pari al tasso legale, attualmente uguale al 3% annuo (salvo che il
contratto sia di 6 anni o più) |
Suddivisione spese
tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita
dall’allegato G al Dm Infrastrutture
30 dicembre 2002. |
Spese di
registrazione del contratto |
Al 50% tra
inquilino e proprietario. |
Disdetta senza
motivazione |
Almeno sei mesi
prima degli cinque anni di scadenza del contratto. |
Disdetta motivata.
|
|
Per l’inquilino |
per gravi motivi,
almeno 6 mesi prima di quando vuole andarsene, con lettera raccomandata. |
Per il
proprietario |
Almeno sei mesi
prima dei primi tre anni di contratto. Si può dare se il locatore o i suoi
parenti più stretti destinano l’immobile
a proprio uso, se lo ristrutturano interamente, se lo vendono, se l’inquilino
ha un altro alloggio o non occupa continuamente quello locato. |
Prelazione
all’acquisto dell’inquilino |
Solo se è data
disdetta motivata per vendita a terzi o se concessa contrattualmente. |
Rinnovo del
contratto |
Automatico, se non
c’è disdetta motivata alla prima scadenza triennale, per altri 2 anni. Alla
fine dei 5 anni, se manca disdetta, il rinnovo è per altri 3 anni + 2. |
Sublocazione ad
altri |
Vietata, salvo
assenso del proprietario, la sublocazione totale o parziale. |
Per chi valgono |
Il proprietario o
l’inquilino debbono avere necessità momentanea di affittare un alloggio. L’esigenza
transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell’inquilino va comprovata
attraverso apposita documentazione da allegare al contratto. |
Durata del
contratto |
Minimo 1 mese,
massimo 18 mesi . |
Canone |
Nei capoluoghi di
provincia, nonché nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, secondo gli
accordi territoriali: .i canoni potranno essere superiori, fino al 20%,
rispetto a quello del canone concordato. Altrove, canone libero. |
Aggiornamenti del
canone |
Di regola esclusi,
salvo diversi accordi locali.. |
Cauzione alla
firma del contratto |
Secondo gli
accordi locali e, se non se ne fanno cenno, massimo tre mesi. Se esiste la
cauzione, il proprietario deve versare ogni anno all’inquilino un interesse
pari al tasso legale, attualmente uguale al 2,5% annuo |
Suddivisione spese
tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita
dall’allegato G al Dm Infrastrutture
30 dicembre 2002. |
Spese di
registrazione del contratto |
Al 50% tra
inquilino e proprietario. |
Disdetta |
Criteri stabiliti
liberamente, per contratto, tra proprietario e inquilino In genere la
disdetta è automatica, senza bisogno di comunicazione. |
Rinnovo del
contratto |
Possibile, purché
il proprietario e l’inquilino confermino il permanere dell’esigenza
transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del
termine stabilito nei contratto. Se la lettera non viene inviata o vengono
meno le sue esigenze di transitorietà, il proprietario è costretto a
ricondurre il contratto alla durata degli affitti a canone libero. Cioè ad
applicare una durata di quattro anni più altri quattro di rinnovo automatico.
In caso di dichiarazioni non veritiere, deve risarcire all’inquilino 3 anni
di canone o ripristinare il contratto.. |
Prelazione
all’acquisto dell’inquilino |
Solo se concessa
contrattualmente. |
Dove |
Nei Comuni sedi di
università o di corsi universitari distaccati ovvero di specializzazione
nonché nei Comuni limitrofi, individuati dagli accordi territoriali |
Per chi valgono |
Per chi affitta a
studenti universitari o comunque a studenti che seguono corsi di
perfezionamento o aggiornamento a livello universitario. Si può affittare
anche a un gruppo di studenti. |
Durata del
contratto |
Minimo 6 mesi,
massimo 3 anni, con rinnovo automatico per lo stesso periodo, alla prima
scadenza, salvo disdetta dell’inquilino. |
Canone |
Il canone massimo
che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli
inquilini locali,in appositi accordi territoriali. Dipende essenzialmente
dalle zone dei comuni, dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue condizioni. |
Aggiornamenti del
canone |
Di regola esclusi,
salvo diversi accordi locali. |
Cauzione alla
firma del contratto |
Massimo tre mesi
di deposito cauzionale. Se esiste, il proprietario deve versare ogni anno
all’inquilino un interesse pari al tasso legale, attualmente uguale al 2,5%
annuo |
Suddivisione spese
tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita
dall’allegato G al Dm Infrastrutture
30 dicembre 2002. |
Spese di
registrazione del contratto |
Al 50% tra inquilino
e proprietario. |
Disdetta |
L’inquilino
può recedere dal contratto per gravi motivi, con lettera raccomandata inviata
almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di pluralità di inquilini, ciò
è consentito anche ad uno solo firmatari ed in tal caso, dal mese
dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri,
ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi
periodi di affitto. |
Prelazione
all’acquisto dell’inquilino |
Solo se concessa
contrattualmente. |
Rinnovo del
contratto |
Rinnovo
automatico, salvo disdetta. Alla prima scadenza è possibile solo la disdetta
dell’inquilino. |
Per chi valgono |
Per chi da in
locazione: a)una casa per le
vacanze, per breve periodo; b) un box auto; c) una casa
classificata dal Catasto come di lusso (cioè inserita nella categoria A/1); d) una casa
classificata dal Catasto come villa (cioè inserita nella categoria A/8); e) una casa
vincolata dalla Soprintendenza come bene storico, artistico o culturale, ai
sensi delle leggi statali . Gli immobili
vincolati o classificati in A/1, A/8 o A/9 possono essere affittati anche con
il canone concordato. E’ fonte di discussione se tra gli affitti liberi
rientrano le foresterie, che comunque prevedono la locazione per periodi
brevi da parte di società ai propri dipendenti. |
Durata del
contratto |
Massimo 30 anni,
minimo libero. Quando non è specificata nel contratto: a) se l’immobile
non è arredato, un anno; b)se l’immobile è
arredato, quella a cui si riferisce il pagamento del canone (cioè se si è
pagato un affitto mensile, è un mese). |
Canone |
Completamente
libero, secondo accordi tra proprietario e inquilino. |
Aggiornamenti del
canone |
Si possono
decidere liberamente: a)ogni quanto tempo farli (per esempio, ogni anno); b)
secondo quale meccanismo (per esempio, aumentare il canone ogni anno della
stessa percentuale dell’inflazione); c) con quale procedura (per esempio,
richiesta del padrone di casa all’inquilino con lettera raccomandata). |
Cauzione alla
firma del contratto |
Libera |
Suddivisione spese
tra proprietario e inquilino |
Quella stabilita
dal codice civile, e cioè al proprietario le spese di manutenzione
straordinaria a all’inquilino le piccole riparazioni, salvo che non si siano
raggiunti altri accordi contrattuali Negli affitti a uso vacanze è comune
anticipare un forfait a titolo di copertura delle spese. |
Disdetta |
Automatica, senza
bisogno di comunicazione da parte del proprietario o dell’inquilino, ma solo
se vi è termine di scadenza. |
Rinnovo del
contratto |
Non è automatico.
Può essere stabilito per un periodo liberamente deciso da proprietario e
inquilino. |