Immobili, milioni di
dati dagli utenti ai gestori
L’obbligo scatterà anche per i telefoni cellulari
Altre decine e
decine di milioni di comunicazione di dati catastali
dovranno essere inviate dagli utenti ai gestori di servizi telefonici, per
confluire nella mega banca dati dell’Anagrafe fiscale. Si tratta di un obbligo
“nascosto” nell’articolo 1, comma 222 della Finanziaria 2008 che, per un rinvio
di commi impone ai cittadini italiani, pena una sanzione da un minimo di 103 a un massimo di 2.065 euro, a riportare su un modulo fornito
dai gestori i riferimenti che identificano l’immobile “presso cui hanno
attivato l’utenza” sulle mappe del Catasto (in genere, sezione, foglio,
particella e subalterno).
Lo stesso compito, e
con le stesse sanzioni, insomma, che buona parte delle famiglie hanno già dovuto adempiere in passato in relazione ai
contratti in essere, o rinnovati, della luce, del gas e dell’acqua.
Stavolta, però, alle incertezza passate se ne aggiunge una nuova: infatti la
Finanziaria 2008 include nell’obbligo oltre agli utenti di servizi di telefonia
fissa, anche quelli di telefonia “ mobile e satellitare”, C’è quindi da
chiedersi, per quanto attiene ai cellulari con scheda prepagata, quale sia
l’immobile presso cui essi “hanno attivato l’utenza”. Quello all’indirizzo
riportato nel contratto con il gestore telefonico? Quello dove dimorano abitualmente?
O, infine, dal momento che non esiste un legame diretto tra cellulare e locali
dove si vive, la comunicazione in questo caso non è dovuta?
Si attendono comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (l’ente
destinato a prendere in mano questa patata bollente), senza neanche poter
escludere che il nuovo obbligo sia nato per uno svarione. Chi ha redatto il
comma 222, infatti, potrebbe non essersi accorto di aver involontariamente
creato un riferimento di legge al Dpr 29 settembre 1973, n. 605
(art. 7, comma 5) da cui nasce l’obbligo della comunicazione.
C’è poi l’aggravante
del fatto che gli italiani, attratti da continue offerte di riduzione dei
canoni delle telefonate e dei servizi Internet Adsl e
via fibra ottica, cambiano continuamente i gestori di telefonia. Ne consegue
che, ad ogni modifica contrattuale, bisognerà rinviare l’apposita
la comunicazione dei riferimenti catastali.
Le comunicazioni
all’Anagrafe tributaria sono nate con lo scopo di cogliere con le mani nel
sacco chi fa affitti in nero. Si presuppone, infatti, che quando il titolare di
un contratto è diverso dal proprietario o dall’usufruttuario di un immobile, è
probabile che sia un inquilino. In tal caso, se si scopre che il contratto di
locazione non è registrato (come dovrebbe essere) e/o i canoni non sono
denunciati nella dichiarazione dei redditi, si potrà sanzionarlo e costringerlo
a mettersi in regola. Un altro obiettivo è quello di avere un parametro per
identificare chi occulta redditi : per esempio se un
imprenditore ha allo stesso indirizzo tre contratti della luce o sei del
telefono e dichiara guadagni limitati o inesistenti, si può sospettare che sia
un evasore.
Riuscirà il Fisco
nei suoi intenti? Qualche dubbio è legittimo. Innanzitutto
perché nel passato un tentativo analogo (il cosiddetto “catasto elettrico”) ha
prodotto montagne di scartoffie inutili, che ora marciscono in qualche
seminterrato. Poi perché resta del tutto legittimo che il contratto sia
intestato a persona diversa dal titolare dell’immobile (un parente, il
precedente proprietario della casa, un nonno morto da anni). Infine perché
l’esperienza insegna che l’eccesso di dati provoca altrettanti problemi della
loro mancanza: è probabile che prima o poi il numero
di comunicazioni triplichi quello degli italiani. Confidare solo nei computer
per analizzarli e incrociarli è senz’altro un errore, anche perché le confuse
indicazioni date ai gestori di servizi hanno fatto sì che agli utenti siano
giunti moduli da compilare uno diverso dall’altro, con richieste di informazioni spesso difficili da interpretare perfino per
gli esperti.
Dati sicuramente richiesti |
|
Sezione |
dato da riportare solo se trascritto nei
documenti dell’immobile (certificato catastale, rogito, successione), come
capita raramente; |
Foglio |
va compilato sempre |
Particella |
va compilato sempre. Nei vecchi documenti
è definito anche come “mappale” o “numero di mappa” |
Subalterno |
è previsto solo se l’unità immobiliare è parte di un
edificio (un appartamento in condominio) oppure si tratta di un rustico che
fa parte di un terreno agricolo. Non esiste per ville o villette a schiera
isolate. |
Estensione particella e tipo particella |
sono codici presenti dove vige il
cosiddetto “Catasto tavolare” (province di Trieste e Gorizia, porzioni di
quelle di Udine e Belluno, oltre che in Trentino Alto Adige) |
Dati eventualmente richiesti (compilazione non
obbligatoria) |
|
Proprietà, usufrutto o altro diritto sull’immobile |
I titolari di un
contratto di locazione o comodato dovranno barrare
la casella “altro diritto sull’immobile” |
Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo |
La casella va
barrata quando l’intestatario del contratto è vivente e non ha alcun tipo di
diritto sull’immobile, neanche nascente da un contratto di locazione o comodato |
Tipo di contratto |
Se è per abitazione principale, altra abitazione o
immobile diverso* |
Comune catastale diverso da quello amministrativo |
E’ una situazione
che capita solo per 46 comuni sul oltre 8.100 esistenti in Italia. Si tratta
dei municipi per cui il Catasto non si è ancora
messo in pari con le variazioni amministrative. |
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori