Crediti d’imposta.
Spese per ammodernamenti
Il Fisco «spinge» lo studio associato
Spinta alla aggregazione dei professionisti in studi associati, a
cui viene concesso un credito di imposta del 15% sulle spese affrontate per
l’ammodernamento. Lo stabiliscono i commi dal 70 al 76 dell’articolo 1 della
Finanziaria. Il credito copre sia le spese di
ristrutturazione e manutenzione degli immobili volti all’attività professionale
che quelle per l’acquisto di mobilio, apparecchi, apparecchi e software
informatico e impianti. Condizioni
principe sono che la fondazione dello studio associato
sia realizzata nel periodo intercorrente tra gennaio 2008 e dicembre 2010 e che
esso comprenda almeno quattro ma non più di dieci professionisti. Causa di
decadenza dell’agevolazione sarà che nei tre anni successivi alla creazione
dello studio il numero dei professionisti “si riduca in modo significativo”.
Per gli studi medici associati i limiti minimo e
massimo del numero di professionisti potranno essere elevati con decreto del
Ministro della salute.
Le modalità di attuazione saranno emanate con decreto del
Ministero dell’Economia e Finanze che stabilirà anche le procedure di
monitoraggio e di controllo, nonché le cause di revoca, totale o parziale, del
credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni. L’efficacia di queste
disposizioni è comunque subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea.
Credito d’imposta
anche a negozi alimentari, bar, ristoranti e altro credito d’imposta ai
tabaccai per le spese sostenute tra il
2008 e il 2010 per l’acquisizione e l’installazione di impianti
e attrezzature di sicurezza, in particolare di videosorveglianza e , nel caso
dei tabaccai, anche per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con
moneta elettronica. Le misure sono
riportate nei commi da 228 a 237 dell’articolo 1. Il primo credito è
concesso nella misura dell’80 per cento del costo
sostenuto e nei limiti di spesa di 3 mila euro per ciascun anno, il secondo
sempre all’80% ma con tetto di 1.000 euro. Entrambi non sono
cumulabili con altre agevolazioni. A pena di decadenza vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
ma non concorrono alla loro formazione né a quella dell’Irap e possono essere
utilizzati in compensazione. Il limite di spesa annuale per lo Stato è di 10
milioni di euro per la prima agevolazione e di 5
milioni per la seconda. Per l’accettazione delle domande vale la data di
presentazione. I relativi regolamenti di attuazione
sono previsti da emanare entro il 30 gennaio.
Le agevolazioni
possono essere fruita
esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis
(regolamento CE 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 della Commissione).