Crediti d’imposta. Spese per ammodernamenti

 

Il Fisco «spinge» lo studio associato

 

Spinta alla aggregazione dei professionisti in studi associati, a cui viene concesso un credito di imposta del 15% sulle spese affrontate per l’ammodernamento. Lo stabiliscono i commi dal 70 al 76 dell’articolo 1 della Finanziaria. Il credito copre sia le spese di ristrutturazione e manutenzione degli immobili volti all’attività professionale che quelle per l’acquisto di mobilio, apparecchi, apparecchi e software informatico e  impianti. Condizioni principe sono che la fondazione dello studio associato sia realizzata nel periodo intercorrente tra gennaio 2008 e dicembre 2010 e che esso comprenda almeno quattro ma non più di dieci professionisti. Causa di decadenza dell’agevolazione sarà che nei tre anni successivi alla creazione dello studio il numero dei professionisti “si riduca in modo significativo”. Per gli studi medici associati i limiti minimo e massimo del numero di professionisti potranno essere elevati con decreto del Ministro della salute.

Le modalità di attuazione saranno emanate con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze che stabilirà anche le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché le cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni. L’efficacia di queste disposizioni è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Credito d’imposta anche a negozi alimentari, bar, ristoranti e altro credito d’imposta ai tabaccai per le spese sostenute tra il 2008 e il 2010 per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, in particolare di videosorveglianza e , nel caso dei tabaccai, anche per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica. Le misure sono  riportate nei commi da 228 a 237 dell’articolo 1. Il primo credito è concesso nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e nei limiti di spesa di 3 mila euro per ciascun anno, il secondo sempre all’80% ma con tetto di 1.000 euro. Entrambi non sono cumulabili con altre agevolazioni. A pena di decadenza  vanno indicati nella dichiarazione dei redditi ma non concorrono alla loro formazione né a quella dell’Irap e possono essere utilizzati in compensazione. Il limite di spesa annuale per lo Stato è di 10 milioni di euro per la prima agevolazione e di 5 milioni per la seconda. Per l’accettazione delle domande vale la data di presentazione. I relativi regolamenti di attuazione sono previsti da emanare entro il 30 gennaio.

Le agevolazioni possono  essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis (regolamento CE 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 della Commissione).