Famiglie di fatto equiparate a quelle "regolari" nei diritti sulla casa. In alcuni casi (ma non in tutti) i due conviventi, purchè facciano un'apposita dichiarazione in Comune, sono considerati a tutti gli effetti un nucleo familiare e hanno perciò gli stessi diritti dei coniugi.
Ad aprire questa strada, già percorsa a suo tempo dalla legislazione di altri Paesi avanzati, fu a suo tempo la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 404 del 1988, ha modificato in parte l'articolo 6 della legge sull'equo canone (n. 492/78). Un articolo che è ancora pienamente in vigore, perché non abrogato dalla nuova legge di riforma delle locazioni.
Contratti di affitto La Corte riconobbe la possibilità per il convivente dell'intestatario di un contratto di affitto di subentrare nel contratto, in caso di morte dell'inquilino e anche la possibilità di successione nel contratto in caso di rottura della convivenza, quando il convivente ha prole.
Per la giurisprudenza, anche il convivente del proprietario di casa avrebbe dei diritti, ammesso che abbia dei figli. E cioè ha la possibilità di evitare il rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza (4 anni per gli affitti liberi, tre per quelli a canone concordato), nel caso in cui il proprietario destini la casa per l'abitazione del convivente stesso (e non solo del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, come recita l'articolo 3 legge di riforma).
Case popolari Un punto fermo è il diritto, riconosciuto del resto dalla legislazione regionale, da parte di una famiglia di fatto di ottenere l'assegnazione di una casa popolare, con lo stesso "punteggio" previsto per le famiglie regolari . A una condizione: "che la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge".
Cooperative Il convivente può anche aver diritto a subentrare nel ruolo di socio di una cooperativa a proprietà indivisa di un edificio (Legge regione Friuli n. 13/98). Può inoltre esercitare il diritto di prelazione all'acquisto, a prezzi e condizioni agevolate, di un appartamento in un palazzo di proprietà degli Enti Previdenziali (decreto ministero del Lavoro, 30 giugno 1994).
La Corte Costituzionale ha poi più volte stabilito il diritto del convivente "more uxorio" a continuare ad abitare la casa di famiglia, nel caso in cui gli siano stati affidati dal giudice i figli, legittimati o naturali che siano (sentenze n. 166 del 1998 e n. 99 del 1997).
Altri casi possono essere dubbi. Per esempio: ha diritto il convivente di chiedere la detrazione fiscale del 36% sui lavori di ristrutturazione?
Silvio Rezzonico, presidente Confappi